Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3431 del 2025, proposto da
NA IS, LE BI, RT GA, AZ MI, UC BA CA, RA NA, AT MB, ND RI, NA RI, ON ME, ZI NI, ST TA, PA TI, AT OL, RI AN, AT IL, OS AM, RO NI, RD RI, IU EL, AN STni, rappresentati e difesi dall'avvocato Moira Zanatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC SI, non costituito in giudizio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 219/2024, depositata il 04.12.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. IZ AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1) Con sentenza n. 219/2024, depositata il 04.12.2024, il Tribunale di Lecco ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente per gli anni di seguito indicati e per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno:
- IS NA, € 500,00 per l’anno scolastico 2019/2020;
- BI LE, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- GA RT, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- MI AZ, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- CA UC BA, € 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- NA RA, € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- MB AT, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- RI ND, € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024;
- RI NA, € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024;
- ME ON, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- NI ZI, € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- TA ST, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- TI PA, € 3.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- OL AT, € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023;
- SI IC, € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- AN RI, € 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- IL AT, 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- AM OS, € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- NI RO, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- RI RD, € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024;
- EL IU, € 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- STni AN, € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024.
La sentenza ha respinto le domande svolte da NI ZI per l’anno scolastico 2020/2021 e da OL AT per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024; nel contempo ha condannato la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Lecco, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Nel corso della discussione in camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che l’amministrazione ha provveduto al pagamento della carta docente in favore di tutti i ricorrenti tranne NA RI, così palesando la soddisfazione della pretesa vantata dai ricorrenti che hanno ottenuto beneficio.
L’amministrazione non ha sollevato eccezioni in relazione a tali profili.
Ne deriva che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle azioni esperite da NA IS, LE BI, RT GA, AZ MI, UC BA CA, RA NA, AT MB, ND RI, ON ME, ZI NI, ST TA, PA TI, AT OL, RI AN, AT IL, OS AM, RO NI, RD RI, IU EL, AN STni.
Il ricorso è invece fondato in relazione alla posizione di RI NA.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali in favore di RI NA.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura rispetto alla posizione della ricorrente di cui si tratta.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori (cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle azioni esperite da NA IS, LE BI, RT GA, AZ MI, UC BA CA, RA NA, AT MB, ND RI, ON ME, ZI NI, ST TA, PA TI, AT OL, RI AN, AT IL, OS AM, RO NI, RD RI, IU EL, AN STni;
2) accoglie in parte il ricorso in relazione alla posizione di NA RI e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
3) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
IZ AR, Consigliere, Estensore
RO Gatti, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IZ AR | HA SO |
IL SEGRETARIO