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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 Muratore - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in atti indicata, notificata da ADER il 24.6.2025 e relativa ad IMU e TARI (Comune di Stefanaconi) per le annualità 2016-2017-2018.
Ha dedotto l'omessa notifica di qualsiasi altro atto antecedentemente all'opposta cartella e dunque la prescrizione delle imposte richieste stante il tempo decorso, invocando l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio tardivamente (2.1.2026) chiedendo il rigetto del ricorso e, comunque, chiamarsi in causa l'ente impositore (ovvero sollecitando l'intervento volontario di quest'ultimo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Il ricorso è in parte fondato.
Il concessionario si è costituito tardivamente e non è pertanto accoglibile la richiesta di chiamata in causa dell'ente (che non è intervenuto); in ogni caso, il termine cui alla L. n. 296/2006, che è quinquennale, non è decorso relativamente alle imposte chieste in pagamento per l'anno 2018 e ciò per via della sospensione del predetto termine disposta dagli artt. 67 e 68 DL n. 18/2020.
Il ricorso va quindi accolto solo per le imposte relative agli anni 2016-2017 (in quanto spirato il previsto termine decadenziale) e respinto nel resto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle imposte richieste per le annualità 2016-2017, lo respinge per quelle relative all'annualità 2018. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 Muratore - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240008267288802 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in atti indicata, notificata da ADER il 24.6.2025 e relativa ad IMU e TARI (Comune di Stefanaconi) per le annualità 2016-2017-2018.
Ha dedotto l'omessa notifica di qualsiasi altro atto antecedentemente all'opposta cartella e dunque la prescrizione delle imposte richieste stante il tempo decorso, invocando l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il concessionario (ADER) si è costituito in giudizio tardivamente (2.1.2026) chiedendo il rigetto del ricorso e, comunque, chiamarsi in causa l'ente impositore (ovvero sollecitando l'intervento volontario di quest'ultimo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza, è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Il ricorso è in parte fondato.
Il concessionario si è costituito tardivamente e non è pertanto accoglibile la richiesta di chiamata in causa dell'ente (che non è intervenuto); in ogni caso, il termine cui alla L. n. 296/2006, che è quinquennale, non è decorso relativamente alle imposte chieste in pagamento per l'anno 2018 e ciò per via della sospensione del predetto termine disposta dagli artt. 67 e 68 DL n. 18/2020.
Il ricorso va quindi accolto solo per le imposte relative agli anni 2016-2017 (in quanto spirato il previsto termine decadenziale) e respinto nel resto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle imposte richieste per le annualità 2016-2017, lo respinge per quelle relative all'annualità 2018. Spese compensate.