Art. 19-decies. (( (Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento). )) (( 1. Gli interventi su unita' di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilita' termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacita' di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all' articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalita' di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
Articolo 19 decies del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Articolo 19 noniesArticolo 19 undecies
- Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Articolo 19 decies del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
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6 dicembre 2017
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