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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU ER Presidente relatrice
CO NA GI
DR AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10827/2025 , avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Carpenedolo (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BAZZOLI LIDIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MICELLO GIULIA, che, insieme all'Avv. GHIDINI GIULIA, lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
Per_ 2) I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
si precisa che al momento la dimora della madre è sita in Carpenedolo (BS) 25013, via IV Novembre n. 22. Quanto prima e comunque entro un mese dalla sottoscrizione del ricorso il sig. trasferirà altrove la Parte_2
propria residenza;
si dà altresì atto che il sig. ha già restituito alla sig.ra copia Parte_2 Parte_1
delle chiavi della casa familiare;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a. Le parti terranno i figli a weekend alterni (dal venerdì alle 16,00 fino alle 17,00 della domenica); il padre terrà i figli con sé il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, anche quando li avrà nel weekend di sua competenza;
andrà a prenderli all'uscita da scuola (attualmente alle 15,30 uscita asilo;
Per_2
Per_ 16,05 uscita di ); Il sig. porterà i figli presso la residenza dei nonni, Parte_2
provvisoriamente anche sua residenza o ove ritenga opportuno, impegnandosi a non tenere i bambini nella casa familiare assegnata alla sig.ra e li riporterà poi a casa dalla madre alle 20,00 Parte_1
(post cena). b. Durante le festività religiose principali – Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua –
i figli verranno affidati metà ciascuno, alternando le relative festività come da calendario standard;
le relative vacanze scolastiche verranno ripartite d'accordo tra le parti, in base ai rispettivi impegni lavorativi. c. In estate il papà terrà con sé i figli per quindici giorni, concordando il relativo periodo con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
saranno alternate altresì le altre festività e ponti infrannuali. Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e sempre salvo diverso accordo tra le parti.
5) La dimora ove i ricorrenti hanno vissuto sita in 25013 Carpenedolo (BS), Via IV Novembre n. 22
è assegnata alla madre, la sig.ra con tutti gli arredi, quale collocataria dei figli Parte_1
minori, fino a che essi non saranno entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6) La sig.ra dovrà provvedere all'intestazione a suo nome delle utenze che servono la casa Parte_1
familiare, quanto prima e comunque entro e non oltre la data della fissanda udienza;
le parti concordano che saranno ogni modo a carico della sig.ra i consumi da aprile 2025, mentre Parte_1
fino a marzo 2025 restano a carico del sig. a prescindere dalla formale intestazione delle Parte_2
utenze;
7) Per ciò che concerne il contributo al mantenimento dei minori, il padre si impegna a versare l'importo mensile di €.300,00 (trecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente €.600,00
(seicento/00) mensili a partire dal mese di aprile 2025; l'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge, a partire dal mese di maggio 2026. Il pagamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con i Parte_1
seguenti dati IBAN: [...].
8) In merito all'assegno unico si precisa che, fino alla data della presente domanda, l'assegno unico universale è stato percepito dal padre. A decorrere dal mese di aprile 2025, l'Assegno Unico
Universale sarà interamente spettante alla sig.ra Non appena il sig. trasferirà Parte_1 Parte_2
la propria residenza e sarà quindi possibile procedere, la sig.ra presenterà apposita Parte_1 domanda all'INPS per ottenere l'accredito diretto dell'assegno. Il sig. si impegna a Parte_2 collaborare attivamente per quanto di sua competenza. Fino a quando l'erogazione dell'Assegno
Unico Universale non sarà effettuata direttamente dall'INPS alla sig.ra il sig. Parte_1 Parte_2 si impegna a versare a quest'ultima, entro un giorno dalla ricezione di ciascun accredito, l'intero importo percepito.
9) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, ovvero suddivise al 50%. In particolare, le spese ortodontiche e odontoiatriche effettuate presso strutture private dovranno essere previamente concordate tra le parti;
in mancanza di accordo, si farà ricorso al servizio sanitario pubblico.
10) La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna ad acquistare Parte_1
l'automobile Fiat 500L, targata FW 685 TA, corrispondendo al sig. la somma di Parte_2
€.4.000,00 (quattromila/00). Resteranno a esclusivo carico della sig.ra le spese relative al Parte_1
passaggio di proprietà e ogni altro onere connesso. Il trasferimento del veicolo e il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire entro il 31 maggio 2025.
11) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Per_ Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i figli (in data 13.12.2018) e (in data 31.10.2021), e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono Per_2 rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità e della loro tenera età, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU ER Presidente relatrice
CO NA GI
DR AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10827/2025 , avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Carpenedolo (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BAZZOLI LIDIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MICELLO GIULIA, che, insieme all'Avv. GHIDINI GIULIA, lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
Per_ 2) I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
si precisa che al momento la dimora della madre è sita in Carpenedolo (BS) 25013, via IV Novembre n. 22. Quanto prima e comunque entro un mese dalla sottoscrizione del ricorso il sig. trasferirà altrove la Parte_2
propria residenza;
si dà altresì atto che il sig. ha già restituito alla sig.ra copia Parte_2 Parte_1
delle chiavi della casa familiare;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a. Le parti terranno i figli a weekend alterni (dal venerdì alle 16,00 fino alle 17,00 della domenica); il padre terrà i figli con sé il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, anche quando li avrà nel weekend di sua competenza;
andrà a prenderli all'uscita da scuola (attualmente alle 15,30 uscita asilo;
Per_2
Per_ 16,05 uscita di ); Il sig. porterà i figli presso la residenza dei nonni, Parte_2
provvisoriamente anche sua residenza o ove ritenga opportuno, impegnandosi a non tenere i bambini nella casa familiare assegnata alla sig.ra e li riporterà poi a casa dalla madre alle 20,00 Parte_1
(post cena). b. Durante le festività religiose principali – Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua –
i figli verranno affidati metà ciascuno, alternando le relative festività come da calendario standard;
le relative vacanze scolastiche verranno ripartite d'accordo tra le parti, in base ai rispettivi impegni lavorativi. c. In estate il papà terrà con sé i figli per quindici giorni, concordando il relativo periodo con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
saranno alternate altresì le altre festività e ponti infrannuali. Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e sempre salvo diverso accordo tra le parti.
5) La dimora ove i ricorrenti hanno vissuto sita in 25013 Carpenedolo (BS), Via IV Novembre n. 22
è assegnata alla madre, la sig.ra con tutti gli arredi, quale collocataria dei figli Parte_1
minori, fino a che essi non saranno entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6) La sig.ra dovrà provvedere all'intestazione a suo nome delle utenze che servono la casa Parte_1
familiare, quanto prima e comunque entro e non oltre la data della fissanda udienza;
le parti concordano che saranno ogni modo a carico della sig.ra i consumi da aprile 2025, mentre Parte_1
fino a marzo 2025 restano a carico del sig. a prescindere dalla formale intestazione delle Parte_2
utenze;
7) Per ciò che concerne il contributo al mantenimento dei minori, il padre si impegna a versare l'importo mensile di €.300,00 (trecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente €.600,00
(seicento/00) mensili a partire dal mese di aprile 2025; l'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge, a partire dal mese di maggio 2026. Il pagamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra con i Parte_1
seguenti dati IBAN: [...].
8) In merito all'assegno unico si precisa che, fino alla data della presente domanda, l'assegno unico universale è stato percepito dal padre. A decorrere dal mese di aprile 2025, l'Assegno Unico
Universale sarà interamente spettante alla sig.ra Non appena il sig. trasferirà Parte_1 Parte_2
la propria residenza e sarà quindi possibile procedere, la sig.ra presenterà apposita Parte_1 domanda all'INPS per ottenere l'accredito diretto dell'assegno. Il sig. si impegna a Parte_2 collaborare attivamente per quanto di sua competenza. Fino a quando l'erogazione dell'Assegno
Unico Universale non sarà effettuata direttamente dall'INPS alla sig.ra il sig. Parte_1 Parte_2 si impegna a versare a quest'ultima, entro un giorno dalla ricezione di ciascun accredito, l'intero importo percepito.
9) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, ovvero suddivise al 50%. In particolare, le spese ortodontiche e odontoiatriche effettuate presso strutture private dovranno essere previamente concordate tra le parti;
in mancanza di accordo, si farà ricorso al servizio sanitario pubblico.
10) La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna ad acquistare Parte_1
l'automobile Fiat 500L, targata FW 685 TA, corrispondendo al sig. la somma di Parte_2
€.4.000,00 (quattromila/00). Resteranno a esclusivo carico della sig.ra le spese relative al Parte_1
passaggio di proprietà e ogni altro onere connesso. Il trasferimento del veicolo e il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire entro il 31 maggio 2025.
11) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Per_ Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale sono nati i figli (in data 13.12.2018) e (in data 31.10.2021), e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono Per_2 rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità e della loro tenera età, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209