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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 09/10/2025, alle ore 09:45 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 9540 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2018, sono comparsi:
- l'avvocato Maria Chiara NE, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
o chiede la liquidazione dei compensi quale difensore della parte ammessa al patrocinio statale;
- l'avvocato Sebastiana MURGIA, in sostituzione dell'avv. Stefanino CASTI, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9540 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE IA RA, elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTI STEFANINO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE BONARIA 96 09125 CAGLIARI, presso il difensore;
parte convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nell'udienza odierna):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: - In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del danno subito da parte attrice a seguito dell'evento sopra descritto;
- Per l'effetto, condannare il convenuto, in favore di parte attrice, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e quantificabili ed in particolare, quanto al danno patrimoniale calcolato in complessivi € 8.210,00 di cui € 5.600,00 per fatture pagate a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 dott. € 2000,00 di parcella pagata a dott.ssa , per costruzione di nuova protesi, CP_1 Per_1
Per_
€ 610,00 per parcella pagata al medico legale dott. oltre al danno non patrimoniale, valutabile come di seguito secondo le tabelle in uso presso il tribunale di Milano: danno biologico permanente del 19%, nonché biologico temporaneo pari 50% per giorni 10, nonché biologico temporaneo per giorni 20 al 25% oltre al danno esistenziale e morale per le umiliazioni subite, la modifica delle proprie abitudini di vita, le difficoltà nella masticazione e deglutizione, la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento di questo Giudice nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come per legge.
-Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nell'udienza odierna): “[…] l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
Rigettare le domande a 13 virgola in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolto il dottor da ogni avversa pretesa. CP_2
In ogni: caso con vittoria delle spese e compensi del giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha promosso la presente causa nei confronti del medico Parte_1 odontoiatra dottor per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza CP_1 di trattamenti sanitari cui si era sottoposta a cura dal convenuto nel 2015.
2. L'attrice sostiene che l'avulsione di numerosi elementi dentari avrebbe dovuto essere evitata e che la protesi realizzata dal dott. non fosse adeguata. CP_1
3. Chiede quindi: la restituzione degli importi pagati, il risarcimento del danno biologico permanente costituito dalla perdita degli elementi dentari salvabili, del danno temporaneo biologico, morale e esistenziale “per le umiliazioni subite, la modifica delle proprie abitudini di vita, le difficoltà nella masticazione e deglutizione”, nonché del danno patrimoniale di 2.000 euro, importo speso per procurarsi una protesi adeguata, e di quello di 610 euro, importo speso pagare il consulente tecnico di parte.
4. Il convenuto chiede il rigetto della domanda, sostenendo che l'estrazione di denti fosse indicata dalle condizioni patologiche della paziente e di avere realizzato una buona
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 protesi, che però non si è era adattata al palato della paziente perché nel frattempo si era sottoposta a cure dimagranti che ne avevano modificato la morfologia.
5. La causa è stata istruita con produzioni documentali, l'esame di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio.
6. Il giudice ha formulato una proposta conciliativa cui ha aderito l'attrice ma non convenuto.
****
7. Con consulenza tecnica d'ufficio svolta con metodo corretto e congruamente è ampiamente motivata, affidata a due professori universitari l'uno di medicina legale e l'altro di ortodonzia, è stato accertato che l'avulsione dei numerosi elementi dentari era terapia indicata e conforme alle linee guida in materia, a causa della grave compromissione dell'apparato gengivale a causa di una grave forma di parodontite.
8. I consulenti tecnici d'ufficio sono hanno ritenuto inadeguata la protesi costruita dal dr
, che infatti cagionava dolore alla paziente che pertanto fu costretta a rivolgersi ad CP_1 altro medico odontoiatra, il quale ha realizzato una protesi adatta al suo palato che porta a tutt'ora.
9. Superando le osservazioni svolte dal CTP del convenuto, i CTU hanno chiarito che “Il fatto, tuttavia, che, come affermato lo stesso CTP, la protesi confezionata dal Dr. a CP_1 seguito di una perdita di tenuta, potesse necessitare di una ribasatura (e non già di un confezionamento ex novo, come eseguito dalla dottoressa , sanitario a cui si Per_1 rivolta la paziente dopo il Dr. , dimostra di per sé un'inadeguatezza della stessa, CP_1 delineandosi de facto una obbligazione di risultato nel confezionamento del manufatto, nel caso di specie non conseguito, che pertanto andrà risarcito come danno emergente.”.
10. I consulenti hanno anche spiegato che detto inadempimento del dottor ha esposto la CP_1 paziente al prolungamento delle cure mediche per quattro mesi cagionandole un'invalidità temporanea parziale del 15%, senza reliquati permanenti.
11. Il danno biologico va pertanto commisurato a detta invalidità, che liquidata applicando i criteri tabellari in uso, si traduce nell'importo (120 gg per 115 € x 15% =) di 2.070 euro. Si tratta di un importo che comprende anche il disagio l'aumentato dall'attrice, che pertanto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 non giustifica il riconoscimento di ulteriori importi.
12. Poiché la spesa che l'attrice ha dovuto affrontare per procurarsi una protesi adeguata è di
2.000 euro (pagati in data non nota anteriore all'atto di citazione del 30.10.2018) e considerato che essa ha già pagato l'intera prestazione al dottor comprensiva della CP_1 protesi, le va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale pari all'importo speso.
13. Compete all'attrice anche il risarcimento per aver dovuto spendere 610 euro per la consulenza tecnica di parte, necessario per impostare la causa.
14. Il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria viene liquidato applicando i seguenti principi:
- l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso;
- il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010, indirizzo interpretativo successivamente sempre confermato);
- la liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumento, in misura costante nel tempo, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 - poiché il risarcimento biologico è liquidato ai valori attuali, l'importo va prima devalutato alla data del sinistro (2015) e poi incrementato della rivalutazione monetaria degli interessi secondo il criterio indicato dalla S.C.;
- il risarcimento del danno patrimoniale è invece liquidato ai valori del 2018 e non va pertanto prima devalutato;
- applicando detti criteri si ottiene:
15. applicando detti criteri si ottiene: importo da devalutare danno non patrimoniale: € 2.070,00 dal mese di: agosto 2025 al mese di: dicembre 2015
indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice agosto 2025: 121,8
indice dicembre 2015: 107 raccordo indici: 1,071
indice di devalutazione: 0,82 totale devalutazione: € 371,89 importo devalutato: € 1.698,11
calcolo interessi legali sul capitale rivalutato annualmente capitale iniziale danno non patrimoniale: € 1.698,11 data iniziale: 31/12/2015 data finale: 31/08/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: dicembre 2015 scadenza rivalutazione: agosto 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice alla decorrenza: 107 indice alla scadenza: 121,8 raccordo indici: 1,071 coefficiente di rivalutazione: 1,219 totale rivalutazione: € 371,89 capitale rivalutato: € 2.070,00 totale colonna giorni: 3531 totale interessi: € 230,26 rivalutazione + interessi: € 602,15 capitale rivalutato + interessi: € 2.300,26
calcolo interessi legali sul capitale rivalutato annualmente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 capitale iniziale danno patrimoniale: € 2.610,00 data iniziale: 30/10/2018 (atto di citazione) data finale: 31/08/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: ottobre 2018 scadenza rivalutazione: agosto 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice alla decorrenza: 102,4 indice alla scadenza: 121,8 raccordo indici: 1 coefficiente di rivalutazione: 1,189 totale rivalutazione: € 493,29 capitale rivalutato: € 3.103,29 totale colonna giorni: 2497 totale interessi: € 331,58 rivalutazione + interessi: € 824,87 capitale rivalutato + interessi: € 3.434,87
16. L'importo complessivamente dovuto dal dott. alla signora è liquidato CP_1 Pt_1 pertanto in (2.300,26 + 3.434,87 =) 4.735,13 euro, sul quale matureranno gli interessi legali di mora dalla sentenza al saldo, previsti dagli articoli 1383 e 1384 del codice civile, perché con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
17. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico del convenuto, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
18. Alla liquidazione contenuta nel dispositivo si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni integrazione per cause di valore compreso nello scaglione dell'importo riconosciuto, considerato il livello medio di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
19. Anche le spese di CTU anticipate dall'attrice debbono esserle rimborsate.
20. Poiché l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere disposto a favore dell'Erario.
21. Per le stesse ragioni, le spese di CTU nel rapporto interno ai debitori solidali debbono essere poste a carico del convenuto soccombente.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7
PER QUESTI MOTIVI
22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna il convenuto a pagare all'attrice, a titolo risarcimento dei danni oggetto di causa l'importo di 4.735,13 euro, oltre agli interessi legali di mora della decisione al saldo;
b. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di CTU da essa anticipate;
c. condanna il convenuto a rimborsare allo Stato le spese processuali, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.077,00 complessivi;
oltre spese generali 15%, CPA 4%, IVA di legge e spese prenotate a debito.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 09/10/2025, alle ore 09:45 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 9540 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2018, sono comparsi:
- l'avvocato Maria Chiara NE, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione;
o rinuncia alla discussione orale;
o chiede la liquidazione dei compensi quale difensore della parte ammessa al patrocinio statale;
- l'avvocato Sebastiana MURGIA, in sostituzione dell'avv. Stefanino CASTI, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9540 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NE IA RA, elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTI STEFANINO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE BONARIA 96 09125 CAGLIARI, presso il difensore;
parte convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nell'udienza odierna):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: - In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del danno subito da parte attrice a seguito dell'evento sopra descritto;
- Per l'effetto, condannare il convenuto, in favore di parte attrice, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e quantificabili ed in particolare, quanto al danno patrimoniale calcolato in complessivi € 8.210,00 di cui € 5.600,00 per fatture pagate a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 dott. € 2000,00 di parcella pagata a dott.ssa , per costruzione di nuova protesi, CP_1 Per_1
Per_
€ 610,00 per parcella pagata al medico legale dott. oltre al danno non patrimoniale, valutabile come di seguito secondo le tabelle in uso presso il tribunale di Milano: danno biologico permanente del 19%, nonché biologico temporaneo pari 50% per giorni 10, nonché biologico temporaneo per giorni 20 al 25% oltre al danno esistenziale e morale per le umiliazioni subite, la modifica delle proprie abitudini di vita, le difficoltà nella masticazione e deglutizione, la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento di questo Giudice nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, come per legge.
-Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nell'udienza odierna): “[…] l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
Rigettare le domande a 13 virgola in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolto il dottor da ogni avversa pretesa. CP_2
In ogni: caso con vittoria delle spese e compensi del giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha promosso la presente causa nei confronti del medico Parte_1 odontoiatra dottor per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza CP_1 di trattamenti sanitari cui si era sottoposta a cura dal convenuto nel 2015.
2. L'attrice sostiene che l'avulsione di numerosi elementi dentari avrebbe dovuto essere evitata e che la protesi realizzata dal dott. non fosse adeguata. CP_1
3. Chiede quindi: la restituzione degli importi pagati, il risarcimento del danno biologico permanente costituito dalla perdita degli elementi dentari salvabili, del danno temporaneo biologico, morale e esistenziale “per le umiliazioni subite, la modifica delle proprie abitudini di vita, le difficoltà nella masticazione e deglutizione”, nonché del danno patrimoniale di 2.000 euro, importo speso per procurarsi una protesi adeguata, e di quello di 610 euro, importo speso pagare il consulente tecnico di parte.
4. Il convenuto chiede il rigetto della domanda, sostenendo che l'estrazione di denti fosse indicata dalle condizioni patologiche della paziente e di avere realizzato una buona
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 protesi, che però non si è era adattata al palato della paziente perché nel frattempo si era sottoposta a cure dimagranti che ne avevano modificato la morfologia.
5. La causa è stata istruita con produzioni documentali, l'esame di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio.
6. Il giudice ha formulato una proposta conciliativa cui ha aderito l'attrice ma non convenuto.
****
7. Con consulenza tecnica d'ufficio svolta con metodo corretto e congruamente è ampiamente motivata, affidata a due professori universitari l'uno di medicina legale e l'altro di ortodonzia, è stato accertato che l'avulsione dei numerosi elementi dentari era terapia indicata e conforme alle linee guida in materia, a causa della grave compromissione dell'apparato gengivale a causa di una grave forma di parodontite.
8. I consulenti tecnici d'ufficio sono hanno ritenuto inadeguata la protesi costruita dal dr
, che infatti cagionava dolore alla paziente che pertanto fu costretta a rivolgersi ad CP_1 altro medico odontoiatra, il quale ha realizzato una protesi adatta al suo palato che porta a tutt'ora.
9. Superando le osservazioni svolte dal CTP del convenuto, i CTU hanno chiarito che “Il fatto, tuttavia, che, come affermato lo stesso CTP, la protesi confezionata dal Dr. a CP_1 seguito di una perdita di tenuta, potesse necessitare di una ribasatura (e non già di un confezionamento ex novo, come eseguito dalla dottoressa , sanitario a cui si Per_1 rivolta la paziente dopo il Dr. , dimostra di per sé un'inadeguatezza della stessa, CP_1 delineandosi de facto una obbligazione di risultato nel confezionamento del manufatto, nel caso di specie non conseguito, che pertanto andrà risarcito come danno emergente.”.
10. I consulenti hanno anche spiegato che detto inadempimento del dottor ha esposto la CP_1 paziente al prolungamento delle cure mediche per quattro mesi cagionandole un'invalidità temporanea parziale del 15%, senza reliquati permanenti.
11. Il danno biologico va pertanto commisurato a detta invalidità, che liquidata applicando i criteri tabellari in uso, si traduce nell'importo (120 gg per 115 € x 15% =) di 2.070 euro. Si tratta di un importo che comprende anche il disagio l'aumentato dall'attrice, che pertanto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 non giustifica il riconoscimento di ulteriori importi.
12. Poiché la spesa che l'attrice ha dovuto affrontare per procurarsi una protesi adeguata è di
2.000 euro (pagati in data non nota anteriore all'atto di citazione del 30.10.2018) e considerato che essa ha già pagato l'intera prestazione al dottor comprensiva della CP_1 protesi, le va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale pari all'importo speso.
13. Compete all'attrice anche il risarcimento per aver dovuto spendere 610 euro per la consulenza tecnica di parte, necessario per impostare la causa.
14. Il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria viene liquidato applicando i seguenti principi:
- l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, a prescindere dal fatto che abbia formulato specifica domanda in tal senso;
- il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 e 2056 cod. civ. (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010, indirizzo interpretativo successivamente sempre confermato);
- la liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza citata, e quindi applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, un aumento, in misura costante nel tempo, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 - poiché il risarcimento biologico è liquidato ai valori attuali, l'importo va prima devalutato alla data del sinistro (2015) e poi incrementato della rivalutazione monetaria degli interessi secondo il criterio indicato dalla S.C.;
- il risarcimento del danno patrimoniale è invece liquidato ai valori del 2018 e non va pertanto prima devalutato;
- applicando detti criteri si ottiene:
15. applicando detti criteri si ottiene: importo da devalutare danno non patrimoniale: € 2.070,00 dal mese di: agosto 2025 al mese di: dicembre 2015
indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice agosto 2025: 121,8
indice dicembre 2015: 107 raccordo indici: 1,071
indice di devalutazione: 0,82 totale devalutazione: € 371,89 importo devalutato: € 1.698,11
calcolo interessi legali sul capitale rivalutato annualmente capitale iniziale danno non patrimoniale: € 1.698,11 data iniziale: 31/12/2015 data finale: 31/08/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: dicembre 2015 scadenza rivalutazione: agosto 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice alla decorrenza: 107 indice alla scadenza: 121,8 raccordo indici: 1,071 coefficiente di rivalutazione: 1,219 totale rivalutazione: € 371,89 capitale rivalutato: € 2.070,00 totale colonna giorni: 3531 totale interessi: € 230,26 rivalutazione + interessi: € 602,15 capitale rivalutato + interessi: € 2.300,26
calcolo interessi legali sul capitale rivalutato annualmente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 capitale iniziale danno patrimoniale: € 2.610,00 data iniziale: 30/10/2018 (atto di citazione) data finale: 31/08/2025 interessi legali: nessuna capitalizzazione, anno civile (365 gg) decorrenza rivalutazione: ottobre 2018 scadenza rivalutazione: agosto 2025 indice ISTAT utilizzato: FOI generale indice alla decorrenza: 102,4 indice alla scadenza: 121,8 raccordo indici: 1 coefficiente di rivalutazione: 1,189 totale rivalutazione: € 493,29 capitale rivalutato: € 3.103,29 totale colonna giorni: 2497 totale interessi: € 331,58 rivalutazione + interessi: € 824,87 capitale rivalutato + interessi: € 3.434,87
16. L'importo complessivamente dovuto dal dott. alla signora è liquidato CP_1 Pt_1 pertanto in (2.300,26 + 3.434,87 =) 4.735,13 euro, sul quale matureranno gli interessi legali di mora dalla sentenza al saldo, previsti dagli articoli 1383 e 1384 del codice civile, perché con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta.
17. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico del convenuto, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
18. Alla liquidazione contenuta nel dispositivo si perviene applicando gli importi tabellari medi previsti dal Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni integrazione per cause di valore compreso nello scaglione dell'importo riconosciuto, considerato il livello medio di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
19. Anche le spese di CTU anticipate dall'attrice debbono esserle rimborsate.
20. Poiché l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere disposto a favore dell'Erario.
21. Per le stesse ragioni, le spese di CTU nel rapporto interno ai debitori solidali debbono essere poste a carico del convenuto soccombente.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7
PER QUESTI MOTIVI
22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna il convenuto a pagare all'attrice, a titolo risarcimento dei danni oggetto di causa l'importo di 4.735,13 euro, oltre agli interessi legali di mora della decisione al saldo;
b. condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di CTU da essa anticipate;
c. condanna il convenuto a rimborsare allo Stato le spese processuali, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.077,00 complessivi;
oltre spese generali 15%, CPA 4%, IVA di legge e spese prenotate a debito.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9540/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8