Art. 2.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.