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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
RUTA GAETANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3046/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1225/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. AGEDP1MI 404452 2023 1463 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/10/2024 la sig.ra Ricorrente_1 presentava appello contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza n.1225/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado – sede di Milano, pubblicata in data 19 marzo 2024 che aveva parzialmente accolto il proprio ricorso.
La odierna appellante, dipendente della Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 1983 al 17/02/2020, ritenendo errato il regime di tassazione applicato dal Fondo di Previdenza formulava, in data 4 ottobre 2022, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, chiedendo la restituzione di un importo pari a € 5.290,28.
L'appellante formulava le seguenti domande: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore p.t. al rimborso IRPEF pari ad
€ 5.290,28 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia”. Il Collegio fissava udienza al 12 marzo 2024, all'esito della quale, in data 19 marzo 2024, pronunciava la sentenza n. 1225/2024, oggetto del presente giudizio di gravame, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso della somma di euro 2.637,00, per effetto della riduzione dell'imponibile pari all'importo di euro 309,87 per gli anni di servizio effettivo prestati, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, anziché l'importo richiesto pari a € 5.290,28.
In data 12/12/2024 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio nell'odierno appello presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha, parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo il diritto dell'appellante alla riduzione dell'imponibile per un importo pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio effettivamente prestato, ma rigettando la richiesta di rimborso relativa alla riduzione dell'imponibile prevista nell'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art.19 Tuir pari al 26,04%.
La Corte ritiene non condivisibile quanto riportato nella sentenza impugnata dai giudici di prime cure laddove è riportato: “… il Fondo che ha liquidato l'indennità della cui tassazione si discute, non risulta essere in alcun modo alimentato da contributi previdenziali versati direttamente dagli stessi appartenenti, con la conseguenza che non può dirsi sussistente il necessario presupposto di applicazione dell'ulteriore riduzione dell'imponibile in parola”.
L'art 19, comma 2 bis, del TUIR recita testualmente: “L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza”.
L'espressione “concorrono” implica, necessariamente, la presenza di altri tipi di contributi diversi da quelli posti a carico dei dipendenti, che quindi possono essere anche in misura prevalente rispetto a questi ultimi e dunque, anche sotto tale profilo, risulta errato e non condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale ritiene che al verbo “concorrono” devono imputarsi solo contributi diretti.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità non ha effettuato alcuna distinzione riconoscendo costantemente il diritto del contribuente al rimborso integrale ai sensi dell'art.19 comma 2 bis del T.U.I.R.
D'altronde laddove l'indennità erogata venga considerata “equipollente”, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a), per espressa previsione legislativa, ai fini del calcolo della tassazione, va obbligatoriamente applicato integralmente l'articolo 19 comma 2 bis. Tale conclusione è supportata dall'orientamento dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Ordinanza n. 23079 del 22.12.2020), confermato anche nell'Ordinanza n. 23896 del 1° agosto 2022 (cfr. doc.8), emessa relativamente ad una fattispecie identica alla presente sul ricorso di un dipendente del Ministero delle Finanze prima e dell'Agenzia delle Entrate poi. In particolare, nell'ordinanza n. 23896/2022 la Suprema Corte, grazie all'interpretazione combinata delle due disposizioni (17 comma 1 lett. a) e 19 comma 2 bis DPR 917/86), ha statuito quanto segue: “In tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto. Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.
U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata (…). La domanda di rimborso della contribuente avrebbe dovuto essere accolta, limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19, comma 2-bis, T.U.I.R. (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396)”.
Tale orientamento risulta confermato anche con l'ordinanza n. 30555 del 3 novembre 2023.
Pertanto, dalla giurisprudenza sopra citata è del tutto evidente come le conclusioni a cui è pervenuto il
Giudice di primo grado si pongano in contrasto con il costante orientamento di legittimità. Tale orientamento risulta tra l'altro già condiviso dalla Corte della Lombardia che ha accolto le istanze dei contribuenti riconoscendo, ai fini dell'imponibile, anche l'applicazione della riduzione del 26,04% prevista nell'ultimo periodo dell'art.19 del TUIR ai fini del calcolo dell'imponibile.
Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Vista la particolarità della questione trattata, si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata annulla totalmente il diniego e dichiara dovuto il rimborso richiesto dalla contribuente. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
RUTA GAETANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3046/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1225/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. AGEDP1MI 404452 2023 1463 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/10/2024 la sig.ra Ricorrente_1 presentava appello contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza n.1225/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado – sede di Milano, pubblicata in data 19 marzo 2024 che aveva parzialmente accolto il proprio ricorso.
La odierna appellante, dipendente della Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 1983 al 17/02/2020, ritenendo errato il regime di tassazione applicato dal Fondo di Previdenza formulava, in data 4 ottobre 2022, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, chiedendo la restituzione di un importo pari a € 5.290,28.
L'appellante formulava le seguenti domande: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore p.t. al rimborso IRPEF pari ad
€ 5.290,28 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia”. Il Collegio fissava udienza al 12 marzo 2024, all'esito della quale, in data 19 marzo 2024, pronunciava la sentenza n. 1225/2024, oggetto del presente giudizio di gravame, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso della somma di euro 2.637,00, per effetto della riduzione dell'imponibile pari all'importo di euro 309,87 per gli anni di servizio effettivo prestati, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, anziché l'importo richiesto pari a € 5.290,28.
In data 12/12/2024 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio nell'odierno appello presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha, parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo il diritto dell'appellante alla riduzione dell'imponibile per un importo pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio effettivamente prestato, ma rigettando la richiesta di rimborso relativa alla riduzione dell'imponibile prevista nell'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art.19 Tuir pari al 26,04%.
La Corte ritiene non condivisibile quanto riportato nella sentenza impugnata dai giudici di prime cure laddove è riportato: “… il Fondo che ha liquidato l'indennità della cui tassazione si discute, non risulta essere in alcun modo alimentato da contributi previdenziali versati direttamente dagli stessi appartenenti, con la conseguenza che non può dirsi sussistente il necessario presupposto di applicazione dell'ulteriore riduzione dell'imponibile in parola”.
L'art 19, comma 2 bis, del TUIR recita testualmente: “L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza”.
L'espressione “concorrono” implica, necessariamente, la presenza di altri tipi di contributi diversi da quelli posti a carico dei dipendenti, che quindi possono essere anche in misura prevalente rispetto a questi ultimi e dunque, anche sotto tale profilo, risulta errato e non condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale ritiene che al verbo “concorrono” devono imputarsi solo contributi diretti.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità non ha effettuato alcuna distinzione riconoscendo costantemente il diritto del contribuente al rimborso integrale ai sensi dell'art.19 comma 2 bis del T.U.I.R.
D'altronde laddove l'indennità erogata venga considerata “equipollente”, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a), per espressa previsione legislativa, ai fini del calcolo della tassazione, va obbligatoriamente applicato integralmente l'articolo 19 comma 2 bis. Tale conclusione è supportata dall'orientamento dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Ordinanza n. 23079 del 22.12.2020), confermato anche nell'Ordinanza n. 23896 del 1° agosto 2022 (cfr. doc.8), emessa relativamente ad una fattispecie identica alla presente sul ricorso di un dipendente del Ministero delle Finanze prima e dell'Agenzia delle Entrate poi. In particolare, nell'ordinanza n. 23896/2022 la Suprema Corte, grazie all'interpretazione combinata delle due disposizioni (17 comma 1 lett. a) e 19 comma 2 bis DPR 917/86), ha statuito quanto segue: “In tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto. Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.
U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata (…). La domanda di rimborso della contribuente avrebbe dovuto essere accolta, limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19, comma 2-bis, T.U.I.R. (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396)”.
Tale orientamento risulta confermato anche con l'ordinanza n. 30555 del 3 novembre 2023.
Pertanto, dalla giurisprudenza sopra citata è del tutto evidente come le conclusioni a cui è pervenuto il
Giudice di primo grado si pongano in contrasto con il costante orientamento di legittimità. Tale orientamento risulta tra l'altro già condiviso dalla Corte della Lombardia che ha accolto le istanze dei contribuenti riconoscendo, ai fini dell'imponibile, anche l'applicazione della riduzione del 26,04% prevista nell'ultimo periodo dell'art.19 del TUIR ai fini del calcolo dell'imponibile.
Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene che l'appello sia fondato e debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Vista la particolarità della questione trattata, si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata annulla totalmente il diniego e dichiara dovuto il rimborso richiesto dalla contribuente. Spese compensate.