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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 225/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2533/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1400/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- RICHIESTA FORM. n. 7021015 TRIB CONSORTILE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza la richiesta formale di pagamento n. 7021015, notificata il 29/02/2020, con la quale il
Resistente_1 pretendeva il pagamento di complessivi euro 3.529,00 a titolo di tributo di bonifica per l'anno 2018. A sostegno del ricorso, la parte eccepiva la nullità dell'atto per carenza di motivazione, l'omessa indicazione degli atti amministrativi presupposti quali il Piano di Classifica
e il piano di riparto, nonché la mancanza del beneficio fondiario diretto e specifico, presupposto indefettibile per l'imposizione consortile. Il Resistente_1 rimaneva contumace nel giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 1400 del 20/03/2023, i giudici di prime cure dichiaravano il ricorso inammissibile. A fondamento della decisione, il Collegio rilevava che la ricorrente non avrebbe depositato i file in formato nativo digitale “.eml” o “.msg” attestanti la notifica PEC del ricorso, ma solo copie in formato PDF, ritenendo tale modalità inidonea a fornire la prova della notifica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 53/1994.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza sia in fatto che in diritto. L'appellante ha evidenziato come, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i file in formato “.eml” fossero stati regolarmente depositati nel fascicolo telematico in data 20/02/2023 e come, in ogni caso, il deposito delle ricevute in formato PDF/A-1a fosse pienamente legittimo e probante secondo le regole tecniche del Processo Tributario Telematico e le circolari ministeriali vigenti. Nel merito, l'appellante ha riproposto integralmente i motivi di opposizione all'atto impositivo non esaminati dal primo giudice, insistendo sulla carenza di motivazione della pretesa e sull'inesistenza del beneficio fondiario. Il Resistente_1 appellato non si è costituito neppure nel presente grado di giudizio, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e assorbente sotto il profilo processuale, questa Corte rileva l'evidente erroneità della statuizione di inammissibilità pronunciata dal giudice di prime cure. Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge, in punto di fatto, che la difesa della contribuente aveva provveduto a depositare telematicamente non solo le copie delle ricevute di notifica in formato PDF/A, ma anche i file nativi in formato
“.eml” in data 20 febbraio 2023, ossia nel pieno rispetto dei termini processuali per il deposito di documenti ex art. 32 D.Lgs. 546/92. La circostanza che il giudice di primo grado non abbia rilevato tale deposito, pur presente nel fascicolo informatico, costituisce un errore di fatto revocatorio risultante dagli atti di causa.
Sotto il profilo di diritto, la motivazione di inammissibilità appare pretestuosa e frutto di un ingiustificato formalismo che si pone in contrasto con la disciplina del Processo Tributario Telematico. Il richiamo operato dalla sentenza impugnata all'art. 9 della Legge n. 53/1994 risulta inconferente, atteso che la normativa specifica e le regole tecniche (in particolare la Circolare MEF del 4/07/2019) ammettono la validità della prova della notifica fornita tramite deposito di file in formato PDF/A-1a, qualora, come nel caso di specie, la conformità non sia stata espressamente disconosciuta dalla controparte. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso a fronte di una notifica regolarmente pervenuta all'indirizzo PEC ufficiale del Resistente_1 (estratto dal registro IPA), e debitamente documentata tramite ricevute di accettazione e consegna depositate sia in formato PDF che nativo, si risolve in una violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La notifica ha indubbiamente raggiunto il suo scopo e la pretesa irregolarità formale, smentita peraltro dalle evidenze documentali, non può precludere l'esame del merito della controversia.
Accertata l'ammissibilità del ricorso introduttivo, questa Corte, decidendo nel merito in riforma della sentenza impugnata, ritiene fondate le eccezioni sollevate dalla contribuente avverso l'atto impositivo. La richiesta di pagamento impugnata risulta affetta da nullità per difetto di motivazione. Come correttamente eccepito dall'appellante, l'atto si limita a indicare l'importo richiesto e codici tributo inintellegibili, senza esplicitare i criteri di calcolo della pretesa, le aliquote applicate e, soprattutto, senza fare alcun riferimento agli atti amministrativi presupposti, quali il Piano di Classifica regolarmente approvato e il piano di riparto delle spese.
Tale omissione impedisce al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Inoltre, in mancanza del riferimento al Piano di Classifica nella motivazione dell'atto, non opera alcuna presunzione di beneficio a favore del Resistente_1, su cui grava pertanto l'onere di provare la sussistenza di un vantaggio diretto e specifico per i fondi della ricorrente derivante dalle opere di bonifica. Il Resistente_1, rimanendo contumace in entrambi i gradi di giudizio, non ha assolto a tale onere probatorio, né ha dimostrato l'esecuzione di opere di manutenzione idonee ad apportare un incremento di valore agli immobili tassati.
L'assenza di prova circa il presupposto impositivo, costituito dal beneficio fondiario, rende la pretesa illegittima e comporta l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia, si stima equo liquidare le spese di giudizio a carico dell'appellato Resistente_1 in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge se dovuti. Accogliendo la specifica richiesta formulata dal difensore della parte appellante, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nell'atto di appello e nelle conclusioni, si dispone la distrazione delle spese in suo favore.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2533/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1400/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- RICHIESTA FORM. n. 7021015 TRIB CONSORTILE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza la richiesta formale di pagamento n. 7021015, notificata il 29/02/2020, con la quale il
Resistente_1 pretendeva il pagamento di complessivi euro 3.529,00 a titolo di tributo di bonifica per l'anno 2018. A sostegno del ricorso, la parte eccepiva la nullità dell'atto per carenza di motivazione, l'omessa indicazione degli atti amministrativi presupposti quali il Piano di Classifica
e il piano di riparto, nonché la mancanza del beneficio fondiario diretto e specifico, presupposto indefettibile per l'imposizione consortile. Il Resistente_1 rimaneva contumace nel giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 1400 del 20/03/2023, i giudici di prime cure dichiaravano il ricorso inammissibile. A fondamento della decisione, il Collegio rilevava che la ricorrente non avrebbe depositato i file in formato nativo digitale “.eml” o “.msg” attestanti la notifica PEC del ricorso, ma solo copie in formato PDF, ritenendo tale modalità inidonea a fornire la prova della notifica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 53/1994.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza sia in fatto che in diritto. L'appellante ha evidenziato come, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i file in formato “.eml” fossero stati regolarmente depositati nel fascicolo telematico in data 20/02/2023 e come, in ogni caso, il deposito delle ricevute in formato PDF/A-1a fosse pienamente legittimo e probante secondo le regole tecniche del Processo Tributario Telematico e le circolari ministeriali vigenti. Nel merito, l'appellante ha riproposto integralmente i motivi di opposizione all'atto impositivo non esaminati dal primo giudice, insistendo sulla carenza di motivazione della pretesa e sull'inesistenza del beneficio fondiario. Il Resistente_1 appellato non si è costituito neppure nel presente grado di giudizio, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e assorbente sotto il profilo processuale, questa Corte rileva l'evidente erroneità della statuizione di inammissibilità pronunciata dal giudice di prime cure. Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge, in punto di fatto, che la difesa della contribuente aveva provveduto a depositare telematicamente non solo le copie delle ricevute di notifica in formato PDF/A, ma anche i file nativi in formato
“.eml” in data 20 febbraio 2023, ossia nel pieno rispetto dei termini processuali per il deposito di documenti ex art. 32 D.Lgs. 546/92. La circostanza che il giudice di primo grado non abbia rilevato tale deposito, pur presente nel fascicolo informatico, costituisce un errore di fatto revocatorio risultante dagli atti di causa.
Sotto il profilo di diritto, la motivazione di inammissibilità appare pretestuosa e frutto di un ingiustificato formalismo che si pone in contrasto con la disciplina del Processo Tributario Telematico. Il richiamo operato dalla sentenza impugnata all'art. 9 della Legge n. 53/1994 risulta inconferente, atteso che la normativa specifica e le regole tecniche (in particolare la Circolare MEF del 4/07/2019) ammettono la validità della prova della notifica fornita tramite deposito di file in formato PDF/A-1a, qualora, come nel caso di specie, la conformità non sia stata espressamente disconosciuta dalla controparte. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso a fronte di una notifica regolarmente pervenuta all'indirizzo PEC ufficiale del Resistente_1 (estratto dal registro IPA), e debitamente documentata tramite ricevute di accettazione e consegna depositate sia in formato PDF che nativo, si risolve in una violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La notifica ha indubbiamente raggiunto il suo scopo e la pretesa irregolarità formale, smentita peraltro dalle evidenze documentali, non può precludere l'esame del merito della controversia.
Accertata l'ammissibilità del ricorso introduttivo, questa Corte, decidendo nel merito in riforma della sentenza impugnata, ritiene fondate le eccezioni sollevate dalla contribuente avverso l'atto impositivo. La richiesta di pagamento impugnata risulta affetta da nullità per difetto di motivazione. Come correttamente eccepito dall'appellante, l'atto si limita a indicare l'importo richiesto e codici tributo inintellegibili, senza esplicitare i criteri di calcolo della pretesa, le aliquote applicate e, soprattutto, senza fare alcun riferimento agli atti amministrativi presupposti, quali il Piano di Classifica regolarmente approvato e il piano di riparto delle spese.
Tale omissione impedisce al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione e di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Inoltre, in mancanza del riferimento al Piano di Classifica nella motivazione dell'atto, non opera alcuna presunzione di beneficio a favore del Resistente_1, su cui grava pertanto l'onere di provare la sussistenza di un vantaggio diretto e specifico per i fondi della ricorrente derivante dalle opere di bonifica. Il Resistente_1, rimanendo contumace in entrambi i gradi di giudizio, non ha assolto a tale onere probatorio, né ha dimostrato l'esecuzione di opere di manutenzione idonee ad apportare un incremento di valore agli immobili tassati.
L'assenza di prova circa il presupposto impositivo, costituito dal beneficio fondiario, rende la pretesa illegittima e comporta l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia, si stima equo liquidare le spese di giudizio a carico dell'appellato Resistente_1 in complessivi euro 700,00, oltre accessori di legge se dovuti. Accogliendo la specifica richiesta formulata dal difensore della parte appellante, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nell'atto di appello e nelle conclusioni, si dispone la distrazione delle spese in suo favore.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.