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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice L. Bajardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. 2137/24 promosso DA
elettivamente domiciliato presso l'Avv. R. RIZZO che lo Parte_1 rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. M. GIUSTINIANI che lo rappresenta e difende per procura in atti
- resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 414 e 441 bis cpc. ha chiesto al Giudice di Parte_1
“(…) 1. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 25.10.2023 (…) in ogni caso annullarlo ai sensi del quarto comma dell'art. 18 st. lav.; 2. per l'effetto: a) condannare (…) alla Controparte_1 reintegrazione in servizio del ricorrente;
b) condannare la (…) Controparte_1
a corrispondere (…) a titolo di indennità ex art. 18 comma 4, Legge 20.5.1970 n. 300 (…) una somma commisurata alla retribuzione globale di fatto che (…) avrebbe percepito dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base dell'importo mensile lordo di € 2.136,76 (…) fino alla data dell'effettiva reintegrazione (…); c) condannare altresì la Controparte_1
(…) al versamento (…) dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
3 In via di subordine (…) dichiarare comunque l'illegittimità del licenziamento in questione, e condannare (…) la società convenuta (…) ai sensi del successivo comma 5 della stessa norma, al pagamento (…) di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 24 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (…) o (…) ai sensi del sesto comma, ad un'indennità onnicomprensiva comunque non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
o, in via di estremo subordine alle somme inferiori ritenute di giustizia (…). In ogni caso oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - il ricorrente, già dipendente , ha riferito che: 1) è stato assunto con rapporto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato part time il 15.11.19, con applicazione presso il CD Roma Cinecittà est, mansioni di addetto al recapito corrispondenza, inquadramento nel livello E, ruolo di addetto junior; 2) dal 1.1.21 il rapporto è stato trasformato a tempo pieno (docc. 1 e 2); 3) con lettera 15.6.22 (doc. 3) la convenuta gli ha comunicato che a decorrere dal 16.6.22 sarebbe stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, atteso che la sua patente di guida era scaduta il 27.5.22 e gli sarebbe stato “temporaneamente impossibile svolgere la mansione attribuitaLe di
”; 4) il 3.8.23 la Motorizzazione Civile gli ha spedito la patente di guida Parte_2 in via Casignana 51, località Morena - Roma, domicilio di , sua Controparte_2 nonna, che ha ritirato la busta con il titolo abilitativo alla guida in sua assenza, in quanto in viaggio per Malta per un periodo di vacanze, con volo di andata del 3.8.23 ore 10.00; 5) la ha dimenticato di consegnargli la lettera fino al 19.9.23; 6) CP_2 appena ha avuto la lettera con la patente di guida consegnata dalla nonna ha informato , prima per telefono e poi con mail (doc. 3.2); 7) con lettera del CP_1
25.9.23 (doc. 4) la resistente ha disposto la sua riammissione in servizio, espressamente riservandosi “di valutare il suo comportamento sotto ogni profilo”; 8) con nota del 3.10.23 (doc. 5) la convenuta gli ha contestato un asserito e presunto ritardo nella comunicazione in questione e lo ha invitato a fornire giustificazioni;
9) con nota 16.10.23 (doc. 6) ha prodotto le sue giustificazioni;
10) con lettera del 25.10.23, ritirata il 21.11.23 (doc. 8), la società ha comunicato il licenziamento;
11) ha impugnato il recesso con nota del 29.11.23 (doc. 9). Il ricorrente deduce altresì che, in precedenza: 12) con nota 11.12.20 (doc. 10) gli aveva comunicato che con ordinanza del Prefetto “da Lei consegnataci il CP_1
09/12/2020 (…) è stata disposta la sospensione della Sua patente di guida. Tale provvedimento Le rende temporaneamente impossibile svolgere la mansione attribuitaLe di “Portalettere”; in conseguenza di ciò Le comunichiamo che a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della presente, non potrà esserLe erogata la retribuzione che costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa che attualmente Lei è impossibilitato ad eseguire. La invitiamo a farci pervenire tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”; 13) in data 11.6.21 ha ottenuto il rilascio della patente;
14) il 20.9.21 si è recato presso la sede di lavoro, dove è stato ricevuto dal Direttore del CD Cinecittà est, cui ha riferito di essere tornato in possesso di idonea patente di guida già in data 11.6.21; 15) con provvedimento del 21.9.21 (doc. 11) - diversamente dall'episodio che ha CP_1 preceduto il licenziamento qui impugnato - ha riattivato il rapporto senza irrogare alcuna sanzione disciplinare. Ha quindi sostenuto l'illegittimità dell'atto di recesso per: A) insussistenza del fatto addebitato, atteso che nel periodo considerato dalla contestazione il rapporto di lavoro non era stato ancora riattivato ed era ancora sospeso;
B) infondatezza e contraddittorietà del richiamo alla clausola di chiusura di cui all'art. 80 CCNL.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, che ha contestato la domanda e ha diffusamente replicato alle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, ribadendo la piena legittimità del proprio operato. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo allegato agli atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va respinta. Non vi è contestazione tra le parti in relazione al fatto che nel dicembre 2020 CP_1 ha appreso che, in seguito a un incidente occorso al riscontrato positivo _1 all'etilometro, la sua patente è stata ritirata e sospesa con ordinanza del Prefetto;
con nota 11.12.20 la stessa ha comunicato al ricorrente che tale ordinanza di sospensione
“rende temporaneamente impossibile svolgere la mansione” di portalettere, il che, prima dell'avvenuta riconsegna del titolo di guida, non consente l'erogazione della retribuzione, che “costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa che attualmente è impossibilitato ad eseguire” (doc. 2); nel settembre 2021 ha _1 comunicato di avere ottenuto nuovamente la patente, che trasmette;
riferisce CP_1 di essersi resa conto che la data di rilascio della patente è precedente, ma di aver ritenuto di non approfondire la questione, auspicando una proficua ripresa del servizio senza altre interruzioni (doc. 3). Non vi è neppure sostanziale contestazione tra le parti con riferimento alle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda che ha preceduto il licenziamento qui impugnato. Questi, in estrema sintesi, i fatti a base del recesso in contestazione: a) il 15.6.22, dopo verifica sul possesso da parte dei portalettere di valido titolo di guida, POSTE rileva che la patente del ricorrente è scaduta in data 27.5.22; b) con nota 15.6.22 la stessa gli comunica che ciò rende temporaneamente impossibile lo svolgimento della mansione di portalettere, e che in attesa di ricevere
“tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”, non potrà percepire la retribuzione, che “costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa che attualmente è impossibilitato ad eseguire” (doc. 4); c) solo il 19.9.23 _1 comunica il rinnovo della patente, inviando il relativo titolo (doc. 5); d) dall'esame del documento emerge che la data di rilascio risale a quasi due mesi prima (29.7.23); e) considerato il precedente episodio di sospensione della patente occorso nel
2020/21 (nei termini sopra richiamati) ha inteso verificare se il CP_1 prolungamento di quasi due mesi di un'assenza dal lavoro già particolarmente significativa (dal 15.6.22 al 19.9.23) fosse addebitabile a condotta colpevole del lavoratore: comunica quindi al la riammissione in servizio con decorrenza _1 immediata, precisando - atteso che il documento è stato consegnato solo il 19.9.23 -, di riservarsi “di valutare il suo comportamento sotto ogni profilo” (doc. 6); f) è emerso che la patente è stata inviata con servizio di recapito PatentiViaPoste, contenente anche la fattura del 29.7.23 (sul punto, si osserva che la data 29.7.23, che viene indicata quale quella di rilascio del titolo di guida, in effetti è quella che compare nel riquadro in alto a sinistra della copia analogica fattura riportata al doc.
3.1 del fascicolo;
la missiva è stata ricevuta presso l'indirizzo di residenza _1 del il 3.8.23, quindi oltre un mese e mezzo prima del 19.9.23, data in cui il _1 lavoratore ha informato POSTE di potere riprendere la prestazione (doc. 7). Questa la lettera di contestazione di del 5.10.23 (doc. 8 :“Il CP_1 CP_1
15/06/2022, a seguito di controllo sulle patenti (…) è risultato che la Sua patente di guida era già scaduta il 27/05/2022. In considerazione che tale circostanza Le impediva lo svolgimento delle predette mansioni, la Società, con provvedimento del 15/06/2022 (…) la sospendeva dal servizio e dalla retribuzione in via provvisoria invitandoLa a fornire tempestivamente prova dell'avvenuta restituzione del titolo di guida per poter riprendere servizio. Lei, il 19/09/2023, alle ore 16.28, ha comunicato tramite e - mail di essere tornato in possesso della patente di guida allegando il relativo documento. Dall'esame del titolo di cui sopra, è emerso il rilascio del citato documento il 29/07/2023 a Lei recapitato il 03/08/2023. Nonostante il titolo abilitativo fosse nella Sua effettiva disponibilità - ai fini della ripresa del servizio - a partire dal 03/08/2023, Lei solo il 19/09/2023 ha comunicato alla Sua struttura di appartenenza di esserne rientrato in possesso. Pertanto, Lei - non avendo a tutt'oggi fornito alcuna giustificazione in merito - risulta assente arbitrario dal 03/08/2023 al 19/09/2023. La Sua condotta, che si configura quale assenza arbitraria dal servizio protrattasi per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi, ha arrecato disagi organizzativi all'interno del contesto lavorativo. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità (…) costituiscono grave violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/06/2021. Le evidenziamo, inoltre, che risulta già inflitta nei Suoi confronti la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta comminataLe il 28/02/2022. Della multa di tre ore di retribuzione comminataLe in data 28/03/2022” (doc. 9 , ndr.). Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che CP_1 disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, invitandoLa (…) a far pervenire le sue giustificazioni, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente (…)”. risponde con nota del 16.10.23, riferendo che la sospensione del rapporto di _1 lavoro disposta da avrebbe reso di per sé impossibile, in assenza di un CP_1 provvedimento formale di reinserimento nell'attività lavorativa, la contestazione di assenza ingiustificata dal lavoro;
accenna al fatto che la lettera contenente la patente sarebbe stata concretamente ricevuta da non meglio identificati “parenti” (doc. 6
. _1
In data 24.10.24 lo stesso chiede di essere ascoltato oralmente con l'assistenza del rappresentante sindacale e dichiara che è “consapevole di aver commesso una grossa disattenzione (…) aver arrecato problemi organizzativi all'azienda”, che “è vero che la raccomandata contenente la mia patente è stata ritirata” il 3.8.23, ma non da lui - quella mattina “in volo per Malta”-, bensì dalla “anziana nonna di 85 anni”, che ha dimenticato di comunicargli “l'arrivo della patente”, circostanza che ha appreso solo il 19.9.23; mostra la copia dei biglietti aerei del viaggio a Malta, da cui risultano la sua partenza da Roma il 3.8.23 e il suo rientro il 6.8.23 (doc. 7 ricorrente).
Questa la lettera di licenziamento irrogato in data 25.10.23, non avendo POSTE ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore: “OGGETTO: procedimento disciplinare ex art. 7 L.300/70 Si fa seguito alla lettera del 05/10/2023, notificataLe in data 11/10/2023 con la quale Le sono state rivolte formali contestazioni, quivi allegate e facenti parte integrante della presente nota, ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 e del combinato disposto delle norme contrattuali vigenti in materia, e tanto vale come motivazione ai sensi dell'art.2 comma 2 della legge 15 luglio 1966, n 604 come sostituito dall'art. 1 comma 37 legge 92/12. Al riguardo, esaminate le giustificazioni prodotte per suo conto dal suo legale in data 16/10/2023 e il relativo verbale di audizione del 24/10/2023, parti integranti del presente atto, Le comunichiamo che non sono stati ravvisati elementi utili a giustificare quanto espressamente contestatoLe con la richiamata lettera di contestazioni. Le intimiamo (…) il licenziamento con preavviso ai sensi degli artt. 54 V comma lett. f) e art. 80 lett.e) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/06/2021, che avrà effetto a far data dal 11/10/2023. Il periodo dal 11/10/2023 alla notifica della presente nota sarà considerato come preavviso lavorato. Questa Azienda, inoltre, ai sensi dell'art. 83 punto IV del CCNL del 23/06/2021, rinuncia alla Sua ulteriore prestazione lavorativa per il predetto periodo di preavviso corrispondendoLe, contestualmente, la relativa indennità sostitutiva.” (doc. 10 POSTE). Quanto all'asserita illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto posto a base del recesso, si ritiene che - come tempestivamente osservato da parte resistente - la sussistenza del fatto addebitato al lavoratore sia stata idoneamente confermata sotto il profilo del suo accadimento storico, non essendo contestabile che: 1) dal 15.6.22
è stato sospeso dal servizio perché la sua patente era scaduta;
2) nel _1 comunicare il provvedimento di sospensione, POSTE - ovviamente interessata al veloce ripristino del servizio, non potendosi affatto ipotizzare la sua convenienza a privarsi di una prestazione, pur non retribuita, mantenendo però in organico il dipendente - ha invitato il ricorrente a comunicare “tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”; 3) la patente rinnovata è stata regolarmente recapitata presso l'indirizzo di residenza di il 3.8.23; 4) lo _1 stesso non ha ripreso servizio a decorrere da tale data;
5) il tempestivo ripristino della prestazione è stato impedito dal ritardo del lavoratore nell'informare il datore di lavoro dell'avvenuto rinnovo della patente, avendo lo stesso comunicato tale circostanza solo il 19.9.23. Premesso e sottolineato che il ricorrente non ha formulato alcuna formale e specifica censura in relazione alle modalità di consegna alla nonna in data Controparte_2
3.8.23, del plico contenente la sua patente, si ritiene, nel merito, che la ricostruzione offerta in domanda in relazione al ritardo nella comunicazione a del rinnovo CP_1 della patente non sia affatto verosimile;
ciò, per le seguenti considerazioni: a) nel narrare i fatti di causa, al punto 4) del ricorso si riferisce che “la Motorizzazione Civile in data 3 agosto 2023 ha spedito per il tramite del servizio postale la patente di guida del ricorrente in via Casignana 51, località Morena- Roma, luogo di domicilio della sig.ra , nonna del sig. Controparte_2 _1
, quasi ad adombrare che la missiva sia stata inviata presso un indirizzo non
[...] corretto, perché pertinente in via esclusiva ad altro soggetto (sua nonna CP_2
, solo incidentalmente ricollegabile al ricorrente;
ma, in effetti, la patente è
[...] stata correttamente spedita proprio presso la residenza di come dallo stesso _1 espressamente indicata alla II riga di pag. 1 del ricorso;
b) non appare quindi affatto verosimile che il lavoratore accampi a giustificazione del ritardo nella comunicazione a dell'intervenuto rinnovo del titolo di guida CP_1 esclusivamente il fatto che la nonna, soggetto che ha materialmente ricevuto il plico postale, si sarebbe dimenticata di riferirgli la circostanza: essendo l'indirizzo di effettiva consegna proprio quello di residenza del era in primo luogo del _1 tutto ovvio e prevedibile che la patente gli sarebbe stata spedita proprio lì; c) il ricorrente neppure deduce né dimostra di essersi attivato in qualche modo per verificare presso la nonna, o altri conviventi, l'eventuale recapito del plico sia nel periodo della sua documentata assenza nel periodo 3-6.8.23, sia dalla data del suo rientro fino al 19.9.23; deve infatti ragionevolmente presumersi che lo stesso, anche dopo il 6.8.23, si sia assentato dalla sua abitazione/residenza fino alla data in cui la nonna, improvvisamente, gli riferisce del recapito della patente;
e pertanto il comportamento più logico e diligente sarebbe stato certamente quello di domandare con una certa frequenza, in occasione delle sue presumibili e legittime assenze dall'abitazione, informazioni sull'avvenuto recapito della missiva attesa;
d) il ricorrente neppure deduce né documenta di essersi informato presso la Motorizzazione Civile quanto all'eventuale verificarsi di un disguido nella consegna, il che appare tanto più singolare, considerato che solo il rinnovo della patente - come gli era noto per essere stato formalmente comunicato da - gli avrebbe CP_1 consentito di riprendere il servizio, e quindi, finalmente, percepire di nuovo la retribuzione;
tanto più che è proprio il lavoratore a dichiarare in sede di audizione che
“nel periodo in cui non ero in possesso della patente non ero in servizio, di conseguenza non percepivo nessun tipo di stipendio e avere la possibilità di rientrare prima in servizio, sarebbe stato positivo per le mie finanze perché avrei avuto la possibilità di ricominciare a lavorare e percepire di nuovo lo stipendio”; e) come già rilevato, il doc.
3.1 del fascicolo contiene la comunicazione _1 della Motorizzazione Civile dell'avvenuto rinnovo della patente, che alla II riga ricorda espressamente che “il servizio di recapito le è reso da PatentiViaPoste tramite i servizi postali ed è un servizio di spedizione con l'obiettivo di fornire ai cittadini un'agevole, sicura e tempestiva modalità di ricezione della patente all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato all'atto della richiesta”; dall'ultima riga della nota - “alleghiamo alla presente la copia analogica della fattura elettronica relativa al servizio di recapito con l'indicazione dell'importo da lei pagato per la consegna” -, emerge peraltro che il ricorrente era pienamente a conoscenza dell'uso del servizio di recapito in questione, tant'è che ha pagato per la consegna l'importo di € 6,86, come da fattura del 29.7.23 in calce alla nota, che indica la forma di pagamento “a vista”; f) alla luce di tali circostanze documentali deve allora presumersi che _1 avendo optato per la consegna con il servizio di cui sopra, fosse anche a conoscenza del fatto che la consegna del titolo di guida sarebbe certamente avvenuta in tempi rapidi, essendo (anche) questo lo scopo espresso di tale modalità di recapito;
appare quindi priva di ragionevole giustificazione l'inerzia del lavoratore nel non farsi carico di informarsi con diligenza e tempestività del destino della sua patente in tutto il periodo intercorrente tra il 29.7.23, quando ha pagato per il recapito sicuro e veloce, e il 19.9.23, quando asserisce di aver appreso per la prima volta dalla nonna che in effetti la patente era stata già regolarmente e tempestivamente consegnata in data 3.8.23, più di un mese e mezzo prima;
g) nelle giustificazioni del 16.10.23 (suo doc. 6) non si fa alcun riferimento all'episodio della dimenticanza da parte della nonna, comparendo esclusivamente un accenno a non meglio identificati parenti, cui la corrispondenza sarebbe stata consegnata;
la mancanza di memoria della nonna nel riferirgli della consegna fino al
19.9.23 si palesa solo in sede di audizione personale (suo doc. 7); h) nel corso della prova testimoniale svoltasi in data 11.11.24 la - che il CP_2 ricorrente deduce avere domicilio in via Casignana 51, dove egli stesso ha la residenza - riferisce di risiedere a via Casignana 55 e di avere però ritirato la lettera indirizzata a riferisce che “dopo un po' di giorni, “un bel po' di giorni” _1
(…) mi sono ricordata che era arrivata la lettera” e ha quindi provveduto a consegnargliela;
riferisce anche che “non era stato a chiedermi se era _1 arrivata posta per lui, me ne sono ricordata io”; ciò, a conferma che il ricorrente non è sembrato particolarmente interessato ad acquisire informazioni sull'esito della spedizione della patente che attendeva;
i) nel corso dell'esame testimoniale non è stata precisata in alcun modo l'effettiva data in cui la ha consegnato la patente a la stessa si limita a riferire CP_2 _1 soltanto di averlo fatto “dopo un bel po' di giorni”, ma non emerge affatto che ciò sia avvenuto il 19.9.23, data in cui il ricorrente ha comunicato a di essere tornato CP_1 in possesso del titolo di guida. Si sostiene altresì in ricorso che non si potrebbe contestare al un'assenza _1 arbitraria e ingiustificata dal lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era stato sospeso, così che lo stesso non era tenuto a rendere la sua prestazione;
sul punto, la difesa convenuta osserva condivisibilmente che il fatto che il rapporto di lavoro sia stato sospeso a causa della sopravvenuta scadenza della patente e per l'intero periodo intercorrente fino al suo rinnovo comporta l'applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 1358 c.c., per cui “Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte”. D'altra parte, neppure può ragionevolmente ritenersi che , quando ha adottato CP_1 la sospensione del rapporto, non abbia inteso subordinare il ripristino della prestazione all'avvenuto rinnovo della patente, atteso che la sua nota del 15.6.22 si esprime in termini inequivocabili nel chiarire che la sospensione del rapporto di lavoro è dovuta esclusivamente all'intervenuta scadenza della patente: “da una verifica effettuata in data odierna è emerso che la sua patente di guida è scaduta (…) Tale scadenza Le rende temporaneamente impossibile svolgere la mansione attribuitale di “Portalettere”); l'interpretazione letterale e di buona fede di tali espressioni rende evidente che il rinnovo della patente (che costituisce il superamento dell'evento che ne ha determinato la sospensione) è, di per sé, il (solo) fatto idoneo a consentire la ripresa del servizio;
tant'è, che nella medesima nota POSTE richiede in maniera espressa al lavoratore di fornire “tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”; ciò che il ha omesso. _1
Si richiama, perché qui condivisibile e condivisa, la decisione di questo Ufficio 8442/22, resa in relazione a controversia analoga a quella in esame, che ha - tra l'altro
- osservato che “essendo il rapporto di lavoro sospeso (con nota del (…), attraverso cui la Società resistente ha, indiscutibilmente, comunicato al ricorrente che il rapporto sarebbe rimasto “sospeso sino alla prova dell'avvenuta restituzione del titolo di guida”) l'art. 1358 c.c. impone ai contraenti, durante il periodo di pendenza della condizione, di comportarsi secondo buona fede, attuando un contegno che non danneggi l'altra parte e ne preservi le ragioni;
che, infine, la condizione si considerata avverata quando si verifica l'evento che ne costituiva oggetto e al quale erano subordinati gli effetti del contratto, conseguendone che l'efficacia del rapporto di lavoro inter partes si è realizzata non già al momento in cui il ricorrente ha comunicato all'Azienda di essere ritornato in possesso del titolo di guida, ma al momento in cui il titolo è stato rilasciato (…)”; nell'ipotesi in esame, momento da individuarsi al più tardi nella data in cui il titolo di guida rinnovato è pervenuto al recapito di (3.8.23). _1
Il ritardo con cui il lavoratore ha comunicato essersi avverato l'evento idoneo alla ripresa della prestazione ha quindi reso ingiustificata la sua assenza a partire dalla suddetta data del 3.8.23, perché in violazione degli obblighi e doveri gravanti sul lavoratore ex artt. 2104 e 2105 c.c.; sul punto, la decisione sopra riportata richiama la giurisprudenza per cui “gli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa” (Cass. 24976/19). Va anche osservato che le ragioni addotte da a motivo del licenziamento CP_1 rientrano nelle ipotesi previste dal CCNL, atteso che il fatto posto a base del recesso integra l'ipotesi di cui all'art. 54, par. V), per cui “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze: (…) f) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni lavorativi consecutivi (…)”; e l'assenza dal servizio del lavoratore - da ritenersi non giustificata per le ragioni spiegate - si è protratta ben oltre i dieci giorni di cui alla disposizione appena richiamata. D'altra parte, come già rilevato anche nella sentenza 8442/23, non si può ritenere sussistenti in questo caso misure di sanzione alternative al licenziamento, come da art. 53, par. IV, CCNL, per cui “IV. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza (…), l'entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione: - alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro (…)”. Si ricorda anche, come evidenziato dalla resistente, che la tesi sostenuta in ricorso per cui la responsabilità del ritardo (asseritamente incolpevole) nella comunicazione a dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida sarebbe imputabile alla nonna del CP_1
oltre a non risultare confermata per le considerazioni già svolte, resterebbe _1 in effetti irrilevante al fine di giustificare il lavoratore, che ha certamente adottato una condotta gravemente negligente: ciò, in quanto lo stesso era sicuramente a conoscenza del fatto che la Motorizzazione gli avrebbe spedito la patente in tempi certi e rapidi, e che di tale consegna avrebbe dovuto immediatamente informare per una sollecita ripresa dell'attività lavorativa;
è invece emerso che il CP_1 ricorrente è partito per una vacanza, e quando è rientrato non si è neanche informato dell'eventuale consegna della corrispondenza in arrivo, né attivato per ottenere dettagliate notizie sul percorso del plico, nonostante il relativo contenuto rivestisse una rilevanza decisiva per la ripresa della prestazione, viste le ovvie conseguenze in fatto di ripristino della relativa retribuzione;
con ciò ponendo in essere “una condotta diametralmente opposta al dichiarato interesse alla tempestiva ripresa dell'attività lavorativa”. Quanto alla censura relativa al richiamo all'art. 80 lett. e) CCNL (indicato nella nota di licenziamento), in uno con l'art. 54, comma V, lett. f) in tema di assenze, si osserva in breve che l'art. 80 lett. e) dispone che “la risoluzione del rapporto di lavoro (…) può avvenire (…) e) per giusta causa ex art. 2119 c.c. e per giustificato motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”; il che risulta applicabile all'ipotesi in questione, risultando qui irrogato un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che prevede il rispetto del periodo di preavviso. Può quindi concludersi nel senso che: a) il fatto contestato è risultato confermato nel suo accadimento;
b) lo stesso deve ritenersi caratterizzato dall'elemento soggettivo della consapevolezza del lavoratore quanto alla condotta posta in essere, connotata da antigiuridicità e gravità in relazione ai doveri di diligenza e fedeltà e agli obblighi di collaborazione e comunicazione nei confronti del datore di lavoro, perchè necessari a garantire la continuità ed effettività della prestazione;
il tutto, anche alla luce della pressoché certa prevedibilità dell'evento. Quanto, infine, alla censura di illegittimità del recesso per non avere POSTE effettuato verifica analoga sulla data di rilascio e consegna della patente al ricorrente dopo la prima sospensione del 2020, è sufficiente richiamare la decisione Cass. 11594/16, per cui “la mera tolleranza manifestata dal datore di lavoro in occasione di precedenti mancanze del lavoratore non vale a rendere legittimi i relativi comportamenti lesivi e non preclude al datore di lavoro di mutare atteggiamento in occasione di successive mancanze, né esclude che le mancanze precedenti possano essere comprese in una valutazione globale del comportamento del dipendente, quale indice rivelatore della idoneità del fatto per ultimo contestato a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso”; e Cass. 6901/16 così si esprime:
“se in un determinato caso il datore di lavoro rinuncia ad esercitare il proprio diritto di recedere per giusta causa dal rapporto (e ciò può derivare dalle ragioni più svariate e imprevedibili), non per questo dovrà immancabilmente farlo anche in futuro a fronte di condotte analoghe od anche meno gravi ma, comunque, pur sempre passibili di licenziamento”. Deve quindi ritenersi che la condotta addebitata a - periodo di assenza _1 arbitraria e ingiustificata dal servizio superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi (dal 3.8.23 al 19.9.23) - ricada nell'applicabilità della sanzione di licenziamento con preavviso prevista dal CCNL, che risulta quindi legittimo e conforme alla previsione in materia. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere nel senso del rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 4.700,00 oltre oneri.
Roma, 16/01/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice L. Bajardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. 2137/24 promosso DA
elettivamente domiciliato presso l'Avv. R. RIZZO che lo Parte_1 rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. M. GIUSTINIANI che lo rappresenta e difende per procura in atti
- resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex artt. 414 e 441 bis cpc. ha chiesto al Giudice di Parte_1
“(…) 1. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 25.10.2023 (…) in ogni caso annullarlo ai sensi del quarto comma dell'art. 18 st. lav.; 2. per l'effetto: a) condannare (…) alla Controparte_1 reintegrazione in servizio del ricorrente;
b) condannare la (…) Controparte_1
a corrispondere (…) a titolo di indennità ex art. 18 comma 4, Legge 20.5.1970 n. 300 (…) una somma commisurata alla retribuzione globale di fatto che (…) avrebbe percepito dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base dell'importo mensile lordo di € 2.136,76 (…) fino alla data dell'effettiva reintegrazione (…); c) condannare altresì la Controparte_1
(…) al versamento (…) dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
3 In via di subordine (…) dichiarare comunque l'illegittimità del licenziamento in questione, e condannare (…) la società convenuta (…) ai sensi del successivo comma 5 della stessa norma, al pagamento (…) di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 24 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (…) o (…) ai sensi del sesto comma, ad un'indennità onnicomprensiva comunque non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
o, in via di estremo subordine alle somme inferiori ritenute di giustizia (…). In ogni caso oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - il ricorrente, già dipendente , ha riferito che: 1) è stato assunto con rapporto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato part time il 15.11.19, con applicazione presso il CD Roma Cinecittà est, mansioni di addetto al recapito corrispondenza, inquadramento nel livello E, ruolo di addetto junior; 2) dal 1.1.21 il rapporto è stato trasformato a tempo pieno (docc. 1 e 2); 3) con lettera 15.6.22 (doc. 3) la convenuta gli ha comunicato che a decorrere dal 16.6.22 sarebbe stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, atteso che la sua patente di guida era scaduta il 27.5.22 e gli sarebbe stato “temporaneamente impossibile svolgere la mansione attribuitaLe di
”; 4) il 3.8.23 la Motorizzazione Civile gli ha spedito la patente di guida Parte_2 in via Casignana 51, località Morena - Roma, domicilio di , sua Controparte_2 nonna, che ha ritirato la busta con il titolo abilitativo alla guida in sua assenza, in quanto in viaggio per Malta per un periodo di vacanze, con volo di andata del 3.8.23 ore 10.00; 5) la ha dimenticato di consegnargli la lettera fino al 19.9.23; 6) CP_2 appena ha avuto la lettera con la patente di guida consegnata dalla nonna ha informato , prima per telefono e poi con mail (doc. 3.2); 7) con lettera del CP_1
25.9.23 (doc. 4) la resistente ha disposto la sua riammissione in servizio, espressamente riservandosi “di valutare il suo comportamento sotto ogni profilo”; 8) con nota del 3.10.23 (doc. 5) la convenuta gli ha contestato un asserito e presunto ritardo nella comunicazione in questione e lo ha invitato a fornire giustificazioni;
9) con nota 16.10.23 (doc. 6) ha prodotto le sue giustificazioni;
10) con lettera del 25.10.23, ritirata il 21.11.23 (doc. 8), la società ha comunicato il licenziamento;
11) ha impugnato il recesso con nota del 29.11.23 (doc. 9). Il ricorrente deduce altresì che, in precedenza: 12) con nota 11.12.20 (doc. 10) gli aveva comunicato che con ordinanza del Prefetto “da Lei consegnataci il CP_1
09/12/2020 (…) è stata disposta la sospensione della Sua patente di guida. Tale provvedimento Le rende temporaneamente impossibile svolgere la mansione attribuitaLe di “Portalettere”; in conseguenza di ciò Le comunichiamo che a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della presente, non potrà esserLe erogata la retribuzione che costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa che attualmente Lei è impossibilitato ad eseguire. La invitiamo a farci pervenire tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”; 13) in data 11.6.21 ha ottenuto il rilascio della patente;
14) il 20.9.21 si è recato presso la sede di lavoro, dove è stato ricevuto dal Direttore del CD Cinecittà est, cui ha riferito di essere tornato in possesso di idonea patente di guida già in data 11.6.21; 15) con provvedimento del 21.9.21 (doc. 11) - diversamente dall'episodio che ha CP_1 preceduto il licenziamento qui impugnato - ha riattivato il rapporto senza irrogare alcuna sanzione disciplinare. Ha quindi sostenuto l'illegittimità dell'atto di recesso per: A) insussistenza del fatto addebitato, atteso che nel periodo considerato dalla contestazione il rapporto di lavoro non era stato ancora riattivato ed era ancora sospeso;
B) infondatezza e contraddittorietà del richiamo alla clausola di chiusura di cui all'art. 80 CCNL.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, che ha contestato la domanda e ha diffusamente replicato alle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, ribadendo la piena legittimità del proprio operato. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo allegato agli atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va respinta. Non vi è contestazione tra le parti in relazione al fatto che nel dicembre 2020 CP_1 ha appreso che, in seguito a un incidente occorso al riscontrato positivo _1 all'etilometro, la sua patente è stata ritirata e sospesa con ordinanza del Prefetto;
con nota 11.12.20 la stessa ha comunicato al ricorrente che tale ordinanza di sospensione
“rende temporaneamente impossibile svolgere la mansione” di portalettere, il che, prima dell'avvenuta riconsegna del titolo di guida, non consente l'erogazione della retribuzione, che “costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa che attualmente è impossibilitato ad eseguire” (doc. 2); nel settembre 2021 ha _1 comunicato di avere ottenuto nuovamente la patente, che trasmette;
riferisce CP_1 di essersi resa conto che la data di rilascio della patente è precedente, ma di aver ritenuto di non approfondire la questione, auspicando una proficua ripresa del servizio senza altre interruzioni (doc. 3). Non vi è neppure sostanziale contestazione tra le parti con riferimento alle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda che ha preceduto il licenziamento qui impugnato. Questi, in estrema sintesi, i fatti a base del recesso in contestazione: a) il 15.6.22, dopo verifica sul possesso da parte dei portalettere di valido titolo di guida, POSTE rileva che la patente del ricorrente è scaduta in data 27.5.22; b) con nota 15.6.22 la stessa gli comunica che ciò rende temporaneamente impossibile lo svolgimento della mansione di portalettere, e che in attesa di ricevere
“tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”, non potrà percepire la retribuzione, che “costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa che attualmente è impossibilitato ad eseguire” (doc. 4); c) solo il 19.9.23 _1 comunica il rinnovo della patente, inviando il relativo titolo (doc. 5); d) dall'esame del documento emerge che la data di rilascio risale a quasi due mesi prima (29.7.23); e) considerato il precedente episodio di sospensione della patente occorso nel
2020/21 (nei termini sopra richiamati) ha inteso verificare se il CP_1 prolungamento di quasi due mesi di un'assenza dal lavoro già particolarmente significativa (dal 15.6.22 al 19.9.23) fosse addebitabile a condotta colpevole del lavoratore: comunica quindi al la riammissione in servizio con decorrenza _1 immediata, precisando - atteso che il documento è stato consegnato solo il 19.9.23 -, di riservarsi “di valutare il suo comportamento sotto ogni profilo” (doc. 6); f) è emerso che la patente è stata inviata con servizio di recapito PatentiViaPoste, contenente anche la fattura del 29.7.23 (sul punto, si osserva che la data 29.7.23, che viene indicata quale quella di rilascio del titolo di guida, in effetti è quella che compare nel riquadro in alto a sinistra della copia analogica fattura riportata al doc.
3.1 del fascicolo;
la missiva è stata ricevuta presso l'indirizzo di residenza _1 del il 3.8.23, quindi oltre un mese e mezzo prima del 19.9.23, data in cui il _1 lavoratore ha informato POSTE di potere riprendere la prestazione (doc. 7). Questa la lettera di contestazione di del 5.10.23 (doc. 8 :“Il CP_1 CP_1
15/06/2022, a seguito di controllo sulle patenti (…) è risultato che la Sua patente di guida era già scaduta il 27/05/2022. In considerazione che tale circostanza Le impediva lo svolgimento delle predette mansioni, la Società, con provvedimento del 15/06/2022 (…) la sospendeva dal servizio e dalla retribuzione in via provvisoria invitandoLa a fornire tempestivamente prova dell'avvenuta restituzione del titolo di guida per poter riprendere servizio. Lei, il 19/09/2023, alle ore 16.28, ha comunicato tramite e - mail di essere tornato in possesso della patente di guida allegando il relativo documento. Dall'esame del titolo di cui sopra, è emerso il rilascio del citato documento il 29/07/2023 a Lei recapitato il 03/08/2023. Nonostante il titolo abilitativo fosse nella Sua effettiva disponibilità - ai fini della ripresa del servizio - a partire dal 03/08/2023, Lei solo il 19/09/2023 ha comunicato alla Sua struttura di appartenenza di esserne rientrato in possesso. Pertanto, Lei - non avendo a tutt'oggi fornito alcuna giustificazione in merito - risulta assente arbitrario dal 03/08/2023 al 19/09/2023. La Sua condotta, che si configura quale assenza arbitraria dal servizio protrattasi per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi, ha arrecato disagi organizzativi all'interno del contesto lavorativo. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità (…) costituiscono grave violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/06/2021. Le evidenziamo, inoltre, che risulta già inflitta nei Suoi confronti la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta comminataLe il 28/02/2022. Della multa di tre ore di retribuzione comminataLe in data 28/03/2022” (doc. 9 , ndr.). Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che CP_1 disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, invitandoLa (…) a far pervenire le sue giustificazioni, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente (…)”. risponde con nota del 16.10.23, riferendo che la sospensione del rapporto di _1 lavoro disposta da avrebbe reso di per sé impossibile, in assenza di un CP_1 provvedimento formale di reinserimento nell'attività lavorativa, la contestazione di assenza ingiustificata dal lavoro;
accenna al fatto che la lettera contenente la patente sarebbe stata concretamente ricevuta da non meglio identificati “parenti” (doc. 6
. _1
In data 24.10.24 lo stesso chiede di essere ascoltato oralmente con l'assistenza del rappresentante sindacale e dichiara che è “consapevole di aver commesso una grossa disattenzione (…) aver arrecato problemi organizzativi all'azienda”, che “è vero che la raccomandata contenente la mia patente è stata ritirata” il 3.8.23, ma non da lui - quella mattina “in volo per Malta”-, bensì dalla “anziana nonna di 85 anni”, che ha dimenticato di comunicargli “l'arrivo della patente”, circostanza che ha appreso solo il 19.9.23; mostra la copia dei biglietti aerei del viaggio a Malta, da cui risultano la sua partenza da Roma il 3.8.23 e il suo rientro il 6.8.23 (doc. 7 ricorrente).
Questa la lettera di licenziamento irrogato in data 25.10.23, non avendo POSTE ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore: “OGGETTO: procedimento disciplinare ex art. 7 L.300/70 Si fa seguito alla lettera del 05/10/2023, notificataLe in data 11/10/2023 con la quale Le sono state rivolte formali contestazioni, quivi allegate e facenti parte integrante della presente nota, ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 e del combinato disposto delle norme contrattuali vigenti in materia, e tanto vale come motivazione ai sensi dell'art.2 comma 2 della legge 15 luglio 1966, n 604 come sostituito dall'art. 1 comma 37 legge 92/12. Al riguardo, esaminate le giustificazioni prodotte per suo conto dal suo legale in data 16/10/2023 e il relativo verbale di audizione del 24/10/2023, parti integranti del presente atto, Le comunichiamo che non sono stati ravvisati elementi utili a giustificare quanto espressamente contestatoLe con la richiamata lettera di contestazioni. Le intimiamo (…) il licenziamento con preavviso ai sensi degli artt. 54 V comma lett. f) e art. 80 lett.e) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/06/2021, che avrà effetto a far data dal 11/10/2023. Il periodo dal 11/10/2023 alla notifica della presente nota sarà considerato come preavviso lavorato. Questa Azienda, inoltre, ai sensi dell'art. 83 punto IV del CCNL del 23/06/2021, rinuncia alla Sua ulteriore prestazione lavorativa per il predetto periodo di preavviso corrispondendoLe, contestualmente, la relativa indennità sostitutiva.” (doc. 10 POSTE). Quanto all'asserita illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto posto a base del recesso, si ritiene che - come tempestivamente osservato da parte resistente - la sussistenza del fatto addebitato al lavoratore sia stata idoneamente confermata sotto il profilo del suo accadimento storico, non essendo contestabile che: 1) dal 15.6.22
è stato sospeso dal servizio perché la sua patente era scaduta;
2) nel _1 comunicare il provvedimento di sospensione, POSTE - ovviamente interessata al veloce ripristino del servizio, non potendosi affatto ipotizzare la sua convenienza a privarsi di una prestazione, pur non retribuita, mantenendo però in organico il dipendente - ha invitato il ricorrente a comunicare “tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”; 3) la patente rinnovata è stata regolarmente recapitata presso l'indirizzo di residenza di il 3.8.23; 4) lo _1 stesso non ha ripreso servizio a decorrere da tale data;
5) il tempestivo ripristino della prestazione è stato impedito dal ritardo del lavoratore nell'informare il datore di lavoro dell'avvenuto rinnovo della patente, avendo lo stesso comunicato tale circostanza solo il 19.9.23. Premesso e sottolineato che il ricorrente non ha formulato alcuna formale e specifica censura in relazione alle modalità di consegna alla nonna in data Controparte_2
3.8.23, del plico contenente la sua patente, si ritiene, nel merito, che la ricostruzione offerta in domanda in relazione al ritardo nella comunicazione a del rinnovo CP_1 della patente non sia affatto verosimile;
ciò, per le seguenti considerazioni: a) nel narrare i fatti di causa, al punto 4) del ricorso si riferisce che “la Motorizzazione Civile in data 3 agosto 2023 ha spedito per il tramite del servizio postale la patente di guida del ricorrente in via Casignana 51, località Morena- Roma, luogo di domicilio della sig.ra , nonna del sig. Controparte_2 _1
, quasi ad adombrare che la missiva sia stata inviata presso un indirizzo non
[...] corretto, perché pertinente in via esclusiva ad altro soggetto (sua nonna CP_2
, solo incidentalmente ricollegabile al ricorrente;
ma, in effetti, la patente è
[...] stata correttamente spedita proprio presso la residenza di come dallo stesso _1 espressamente indicata alla II riga di pag. 1 del ricorso;
b) non appare quindi affatto verosimile che il lavoratore accampi a giustificazione del ritardo nella comunicazione a dell'intervenuto rinnovo del titolo di guida CP_1 esclusivamente il fatto che la nonna, soggetto che ha materialmente ricevuto il plico postale, si sarebbe dimenticata di riferirgli la circostanza: essendo l'indirizzo di effettiva consegna proprio quello di residenza del era in primo luogo del _1 tutto ovvio e prevedibile che la patente gli sarebbe stata spedita proprio lì; c) il ricorrente neppure deduce né dimostra di essersi attivato in qualche modo per verificare presso la nonna, o altri conviventi, l'eventuale recapito del plico sia nel periodo della sua documentata assenza nel periodo 3-6.8.23, sia dalla data del suo rientro fino al 19.9.23; deve infatti ragionevolmente presumersi che lo stesso, anche dopo il 6.8.23, si sia assentato dalla sua abitazione/residenza fino alla data in cui la nonna, improvvisamente, gli riferisce del recapito della patente;
e pertanto il comportamento più logico e diligente sarebbe stato certamente quello di domandare con una certa frequenza, in occasione delle sue presumibili e legittime assenze dall'abitazione, informazioni sull'avvenuto recapito della missiva attesa;
d) il ricorrente neppure deduce né documenta di essersi informato presso la Motorizzazione Civile quanto all'eventuale verificarsi di un disguido nella consegna, il che appare tanto più singolare, considerato che solo il rinnovo della patente - come gli era noto per essere stato formalmente comunicato da - gli avrebbe CP_1 consentito di riprendere il servizio, e quindi, finalmente, percepire di nuovo la retribuzione;
tanto più che è proprio il lavoratore a dichiarare in sede di audizione che
“nel periodo in cui non ero in possesso della patente non ero in servizio, di conseguenza non percepivo nessun tipo di stipendio e avere la possibilità di rientrare prima in servizio, sarebbe stato positivo per le mie finanze perché avrei avuto la possibilità di ricominciare a lavorare e percepire di nuovo lo stipendio”; e) come già rilevato, il doc.
3.1 del fascicolo contiene la comunicazione _1 della Motorizzazione Civile dell'avvenuto rinnovo della patente, che alla II riga ricorda espressamente che “il servizio di recapito le è reso da PatentiViaPoste tramite i servizi postali ed è un servizio di spedizione con l'obiettivo di fornire ai cittadini un'agevole, sicura e tempestiva modalità di ricezione della patente all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato all'atto della richiesta”; dall'ultima riga della nota - “alleghiamo alla presente la copia analogica della fattura elettronica relativa al servizio di recapito con l'indicazione dell'importo da lei pagato per la consegna” -, emerge peraltro che il ricorrente era pienamente a conoscenza dell'uso del servizio di recapito in questione, tant'è che ha pagato per la consegna l'importo di € 6,86, come da fattura del 29.7.23 in calce alla nota, che indica la forma di pagamento “a vista”; f) alla luce di tali circostanze documentali deve allora presumersi che _1 avendo optato per la consegna con il servizio di cui sopra, fosse anche a conoscenza del fatto che la consegna del titolo di guida sarebbe certamente avvenuta in tempi rapidi, essendo (anche) questo lo scopo espresso di tale modalità di recapito;
appare quindi priva di ragionevole giustificazione l'inerzia del lavoratore nel non farsi carico di informarsi con diligenza e tempestività del destino della sua patente in tutto il periodo intercorrente tra il 29.7.23, quando ha pagato per il recapito sicuro e veloce, e il 19.9.23, quando asserisce di aver appreso per la prima volta dalla nonna che in effetti la patente era stata già regolarmente e tempestivamente consegnata in data 3.8.23, più di un mese e mezzo prima;
g) nelle giustificazioni del 16.10.23 (suo doc. 6) non si fa alcun riferimento all'episodio della dimenticanza da parte della nonna, comparendo esclusivamente un accenno a non meglio identificati parenti, cui la corrispondenza sarebbe stata consegnata;
la mancanza di memoria della nonna nel riferirgli della consegna fino al
19.9.23 si palesa solo in sede di audizione personale (suo doc. 7); h) nel corso della prova testimoniale svoltasi in data 11.11.24 la - che il CP_2 ricorrente deduce avere domicilio in via Casignana 51, dove egli stesso ha la residenza - riferisce di risiedere a via Casignana 55 e di avere però ritirato la lettera indirizzata a riferisce che “dopo un po' di giorni, “un bel po' di giorni” _1
(…) mi sono ricordata che era arrivata la lettera” e ha quindi provveduto a consegnargliela;
riferisce anche che “non era stato a chiedermi se era _1 arrivata posta per lui, me ne sono ricordata io”; ciò, a conferma che il ricorrente non è sembrato particolarmente interessato ad acquisire informazioni sull'esito della spedizione della patente che attendeva;
i) nel corso dell'esame testimoniale non è stata precisata in alcun modo l'effettiva data in cui la ha consegnato la patente a la stessa si limita a riferire CP_2 _1 soltanto di averlo fatto “dopo un bel po' di giorni”, ma non emerge affatto che ciò sia avvenuto il 19.9.23, data in cui il ricorrente ha comunicato a di essere tornato CP_1 in possesso del titolo di guida. Si sostiene altresì in ricorso che non si potrebbe contestare al un'assenza _1 arbitraria e ingiustificata dal lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era stato sospeso, così che lo stesso non era tenuto a rendere la sua prestazione;
sul punto, la difesa convenuta osserva condivisibilmente che il fatto che il rapporto di lavoro sia stato sospeso a causa della sopravvenuta scadenza della patente e per l'intero periodo intercorrente fino al suo rinnovo comporta l'applicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 1358 c.c., per cui “Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte”. D'altra parte, neppure può ragionevolmente ritenersi che , quando ha adottato CP_1 la sospensione del rapporto, non abbia inteso subordinare il ripristino della prestazione all'avvenuto rinnovo della patente, atteso che la sua nota del 15.6.22 si esprime in termini inequivocabili nel chiarire che la sospensione del rapporto di lavoro è dovuta esclusivamente all'intervenuta scadenza della patente: “da una verifica effettuata in data odierna è emerso che la sua patente di guida è scaduta (…) Tale scadenza Le rende temporaneamente impossibile svolgere la mansione attribuitale di “Portalettere”); l'interpretazione letterale e di buona fede di tali espressioni rende evidente che il rinnovo della patente (che costituisce il superamento dell'evento che ne ha determinato la sospensione) è, di per sé, il (solo) fatto idoneo a consentire la ripresa del servizio;
tant'è, che nella medesima nota POSTE richiede in maniera espressa al lavoratore di fornire “tempestivamente notizia dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida”; ciò che il ha omesso. _1
Si richiama, perché qui condivisibile e condivisa, la decisione di questo Ufficio 8442/22, resa in relazione a controversia analoga a quella in esame, che ha - tra l'altro
- osservato che “essendo il rapporto di lavoro sospeso (con nota del (…), attraverso cui la Società resistente ha, indiscutibilmente, comunicato al ricorrente che il rapporto sarebbe rimasto “sospeso sino alla prova dell'avvenuta restituzione del titolo di guida”) l'art. 1358 c.c. impone ai contraenti, durante il periodo di pendenza della condizione, di comportarsi secondo buona fede, attuando un contegno che non danneggi l'altra parte e ne preservi le ragioni;
che, infine, la condizione si considerata avverata quando si verifica l'evento che ne costituiva oggetto e al quale erano subordinati gli effetti del contratto, conseguendone che l'efficacia del rapporto di lavoro inter partes si è realizzata non già al momento in cui il ricorrente ha comunicato all'Azienda di essere ritornato in possesso del titolo di guida, ma al momento in cui il titolo è stato rilasciato (…)”; nell'ipotesi in esame, momento da individuarsi al più tardi nella data in cui il titolo di guida rinnovato è pervenuto al recapito di (3.8.23). _1
Il ritardo con cui il lavoratore ha comunicato essersi avverato l'evento idoneo alla ripresa della prestazione ha quindi reso ingiustificata la sua assenza a partire dalla suddetta data del 3.8.23, perché in violazione degli obblighi e doveri gravanti sul lavoratore ex artt. 2104 e 2105 c.c.; sul punto, la decisione sopra riportata richiama la giurisprudenza per cui “gli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa” (Cass. 24976/19). Va anche osservato che le ragioni addotte da a motivo del licenziamento CP_1 rientrano nelle ipotesi previste dal CCNL, atteso che il fatto posto a base del recesso integra l'ipotesi di cui all'art. 54, par. V), per cui “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze: (…) f) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni lavorativi consecutivi (…)”; e l'assenza dal servizio del lavoratore - da ritenersi non giustificata per le ragioni spiegate - si è protratta ben oltre i dieci giorni di cui alla disposizione appena richiamata. D'altra parte, come già rilevato anche nella sentenza 8442/23, non si può ritenere sussistenti in questo caso misure di sanzione alternative al licenziamento, come da art. 53, par. IV, CCNL, per cui “IV. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza (…), l'entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione: - alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro (…)”. Si ricorda anche, come evidenziato dalla resistente, che la tesi sostenuta in ricorso per cui la responsabilità del ritardo (asseritamente incolpevole) nella comunicazione a dell'avvenuto rinnovo del titolo di guida sarebbe imputabile alla nonna del CP_1
oltre a non risultare confermata per le considerazioni già svolte, resterebbe _1 in effetti irrilevante al fine di giustificare il lavoratore, che ha certamente adottato una condotta gravemente negligente: ciò, in quanto lo stesso era sicuramente a conoscenza del fatto che la Motorizzazione gli avrebbe spedito la patente in tempi certi e rapidi, e che di tale consegna avrebbe dovuto immediatamente informare per una sollecita ripresa dell'attività lavorativa;
è invece emerso che il CP_1 ricorrente è partito per una vacanza, e quando è rientrato non si è neanche informato dell'eventuale consegna della corrispondenza in arrivo, né attivato per ottenere dettagliate notizie sul percorso del plico, nonostante il relativo contenuto rivestisse una rilevanza decisiva per la ripresa della prestazione, viste le ovvie conseguenze in fatto di ripristino della relativa retribuzione;
con ciò ponendo in essere “una condotta diametralmente opposta al dichiarato interesse alla tempestiva ripresa dell'attività lavorativa”. Quanto alla censura relativa al richiamo all'art. 80 lett. e) CCNL (indicato nella nota di licenziamento), in uno con l'art. 54, comma V, lett. f) in tema di assenze, si osserva in breve che l'art. 80 lett. e) dispone che “la risoluzione del rapporto di lavoro (…) può avvenire (…) e) per giusta causa ex art. 2119 c.c. e per giustificato motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”; il che risulta applicabile all'ipotesi in questione, risultando qui irrogato un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, che prevede il rispetto del periodo di preavviso. Può quindi concludersi nel senso che: a) il fatto contestato è risultato confermato nel suo accadimento;
b) lo stesso deve ritenersi caratterizzato dall'elemento soggettivo della consapevolezza del lavoratore quanto alla condotta posta in essere, connotata da antigiuridicità e gravità in relazione ai doveri di diligenza e fedeltà e agli obblighi di collaborazione e comunicazione nei confronti del datore di lavoro, perchè necessari a garantire la continuità ed effettività della prestazione;
il tutto, anche alla luce della pressoché certa prevedibilità dell'evento. Quanto, infine, alla censura di illegittimità del recesso per non avere POSTE effettuato verifica analoga sulla data di rilascio e consegna della patente al ricorrente dopo la prima sospensione del 2020, è sufficiente richiamare la decisione Cass. 11594/16, per cui “la mera tolleranza manifestata dal datore di lavoro in occasione di precedenti mancanze del lavoratore non vale a rendere legittimi i relativi comportamenti lesivi e non preclude al datore di lavoro di mutare atteggiamento in occasione di successive mancanze, né esclude che le mancanze precedenti possano essere comprese in una valutazione globale del comportamento del dipendente, quale indice rivelatore della idoneità del fatto per ultimo contestato a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso”; e Cass. 6901/16 così si esprime:
“se in un determinato caso il datore di lavoro rinuncia ad esercitare il proprio diritto di recedere per giusta causa dal rapporto (e ciò può derivare dalle ragioni più svariate e imprevedibili), non per questo dovrà immancabilmente farlo anche in futuro a fronte di condotte analoghe od anche meno gravi ma, comunque, pur sempre passibili di licenziamento”. Deve quindi ritenersi che la condotta addebitata a - periodo di assenza _1 arbitraria e ingiustificata dal servizio superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi (dal 3.8.23 al 19.9.23) - ricada nell'applicabilità della sanzione di licenziamento con preavviso prevista dal CCNL, che risulta quindi legittimo e conforme alla previsione in materia. Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere nel senso del rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 4.700,00 oltre oneri.
Roma, 16/01/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)