Art. 4.
L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' Economica Europea e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella, misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.
Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformita' dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.
L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' Economica Europea e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella, misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.
Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformita' dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.