CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27745 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN LO, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AS TU, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine al primo motivo, inammissibile nel resto;
sentito il difensore, Avv. IU Campanelli, in sostituzione NC IC, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
P›, Penale Sent. Sez. 2 Num. 27745 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa il 14 novembre 2022, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio, commesso sostituendo il numero di telaio di una autovettura di provenienza illecita. 2. Ricorre per cassazione LO IN, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, erroneamente ritenendo che la difesa non avesse allegato il programma inerente allo svolgimento della sanzione sostitutiva, invece tempestivamente depositato in esito all'udienza del 28 settembre 2023, nella quale la Corte aveva invitato il difensore a provvedere in tal senso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché come ricettazione. La ricorrente sarebbe stata ispirata solo da una finalità di profitto e non dall'intenzione di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'automobile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1.11 secondo motivo, che ha priorità logica e giuridica, è manifestamente infondato in quanto meramente assertivo in ordine alle ragioni che avrebbero ispirato la condotta della ricorrente ed, inoltre, esso è generico perché non si confronta con quanto la Corte ha precisato ai fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata, laddove è stato sottolineato che l'imputata aveva consapevolmente alterato il numero del telaio del motore dell'autovettura di provenienza illecita così ostacolandone l'identificazione, condotta sussunnibile, sia oggettivamente che soggettivamente, nella descrizione legale del reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. E' fondato il primo motivo. Dal controllo degli atti, raffrontato con la motivazione della sentenza, si comprende che la Corte di appello non si è avveduta del fatto che la difesa aveva tempestivamente depositato, in vista dell'udienza del 28 settembre 2023, memoria con allegato il programma inerente allo svolgimento della sanzione sostitutiva. 2 kv Ne consegue che l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, basata sulla mancata allegazione di cui si discute, non ha fondamento e deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 23.11.2023 e dispone trasmettersi gli atti alla stessa Corte di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presi ente IU RI SE ltrani ux,v)14
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AS TU, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine al primo motivo, inammissibile nel resto;
sentito il difensore, Avv. IU Campanelli, in sostituzione NC IC, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
P›, Penale Sent. Sez. 2 Num. 27745 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa il 14 novembre 2022, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio, commesso sostituendo il numero di telaio di una autovettura di provenienza illecita. 2. Ricorre per cassazione LO IN, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, erroneamente ritenendo che la difesa non avesse allegato il programma inerente allo svolgimento della sanzione sostitutiva, invece tempestivamente depositato in esito all'udienza del 28 settembre 2023, nella quale la Corte aveva invitato il difensore a provvedere in tal senso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché come ricettazione. La ricorrente sarebbe stata ispirata solo da una finalità di profitto e non dall'intenzione di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'automobile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1.11 secondo motivo, che ha priorità logica e giuridica, è manifestamente infondato in quanto meramente assertivo in ordine alle ragioni che avrebbero ispirato la condotta della ricorrente ed, inoltre, esso è generico perché non si confronta con quanto la Corte ha precisato ai fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata, laddove è stato sottolineato che l'imputata aveva consapevolmente alterato il numero del telaio del motore dell'autovettura di provenienza illecita così ostacolandone l'identificazione, condotta sussunnibile, sia oggettivamente che soggettivamente, nella descrizione legale del reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. E' fondato il primo motivo. Dal controllo degli atti, raffrontato con la motivazione della sentenza, si comprende che la Corte di appello non si è avveduta del fatto che la difesa aveva tempestivamente depositato, in vista dell'udienza del 28 settembre 2023, memoria con allegato il programma inerente allo svolgimento della sanzione sostitutiva. 2 kv Ne consegue che l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, basata sulla mancata allegazione di cui si discute, non ha fondamento e deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 23.11.2023 e dispone trasmettersi gli atti alla stessa Corte di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presi ente IU RI SE ltrani ux,v)14