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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET ER TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 6683 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma Salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino n. 1/b, presso lo studio dei procuratori Avv. Domenico Naso, che la rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Damiano Ventura
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, domiciliato in
[...]
Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri Funzionari, Avv. Alessandra Molfese e Avv. Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30 dicembre 2023 ha rappresentato di Parte_1 aver lavorato dall'anno scolastico 1996/1997 quale docente, presso vari istituti e in virtù di una pluralità di contratti a termine. Dall'1 settembre 2015 la ricorrente è stata immessa in ruolo e l'Amministrazione ha valutato solo parzialmente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera il periodo di servizio svolto preruolo.
La ricorrente ha affermato: il diritto al riconoscimento integrale ai fini della ricostruzione di carriera del servizio prestato in pre-ruolo; il proprio credito nei confronti dell'Amministrazione scolastica per la somma di € 23.402,51, per differenze retributive, oltre ratei di tredicesima mensilità.
Ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Velletri il
[...]
CP_
e l' chiedendo: di accertare il suo diritto al Controparte_1 riconoscimento di tutti i servizi pre ruolo prestati, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, con diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di scuola elementare”, con l'anzianità di servizio utile di anni 14 mesi 0 giorni 0 dall'1 settembre 2016; di condannare il convenuto CP_1 al pagamento in suo favore della somma di € 23.402,51, per differenze retributive, oltre ratei di tredicesima mensilità, maturate sino all'a.s. 2021/2022.
1.1. Il si è costituito in giudizio, Controparte_1 eccependo il difetto della propria legittimazione passiva e la prescrizione del credito, nonché contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Nel corso del giudizio è stata esperita una consulenza tecnica d'ufficio.
2.1. Con provvedimento dell'11 luglio 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2.3. All'esito, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai processi incardinati successivamente al 28 febbraio 2023.
3. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento dell'anzianità maturata anche ai fini stipendiali in relazione al periodo svolto preruolo, oltre la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti.
3.1. Sul punto, devono essere svolte le considerazioni che seguono.
2 La direttiva n. 1999/70/CE prevede quale obiettivo (clausola n. 1) “a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
3.1.1. La Corte di Cassazione, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ha statuito che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016 n. 22558).
Tali principi sono stati ribaditi dalla stessa Corte di Cassazione, che ha affermato che, in relazione al personale amministrativo, il d.lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31150).
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo
3 prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149).
3.2. Ne consegue, pertanto, considerata l'immissione in ruolo della ricorrente nell'a.s. 2012/2013, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi giuridici ed economici, l'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo in cui non ha reso alcuna prestazione lavorativa e tenuto conto dell'artt. 9 comma 23 d.l. 78/2010.
3.3. In relazione all'inquadramento spettante e alla quantificazione dei crediti maturati per differenze retributive, occorre avere riguardo alla consulenza tecnica in atti.
3.3.1. Il consulente ha così riferito: “La ricorrente, dipendente del
[...]
a tempo indeterminato nella qualifica professionale di Docente di scuola Controparte_1 elementare dal 01.09.2015, riferiva nel ricorso di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
, fin dall'a.s. 1996/1997, e precisamente per complessivi ANNI 13 MESI 0 CP_1
GIORNI 0 (pur non considerando l'anzianità maturata nel 2013).
Superato il periodo di prova e confermata in ruolo, aveva presentato al CP_3
l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi dell'artt. 485-489 d.lgs.
297/94 – . CP_4
Con Decreto prot. 339 del 2/4/2020 il riconosceva alla docente, a fronte CP_3 di 14 anni di servizio pre-ruolo prestati, una anzianità di anni 10 mm 0 gg 0, e ai soli fini economici la differenza di anni 3.
Alla data di conferma in ruolo 01/09/2016 la progressione economica riconosciuta è la posizione stipendiale 9, stipendio a.l. (tab A CCNL 4/8/2011) €
4 21.454,06; alla data del 1/9/2020 è previsto il passaggio alla posizione stipendiale 15, stipendio a.l. (tab C1 CCNL 19/04/2018) € 24.280,99. […]
Alla data di conferma in ruolo 01/09/2016 l'anzianità complessiva preruolo, a fronte di 14 anni di servizio pre-ruolo prestati, viene riconosciuta in misura pari a AA
10 mm 0 gg 0, e l'anzianità ai soli fini economici in AA 3 e, per effetto della anzianità maturata, la progressione economica riconosciuta è la seguente:
- alla data del 1/9/2015 posizione stipendiale 0, stipendio a.l. (tab A CCNL
4/8/2011) € 19.324,27; - alla data del 1/9/2016 posizione stipendiale 9, stipendio a.l.
(tab A CCNL 4/8/2011) € 21.454,06;
- alla data del 1/9/2020 posizione stipendiale 15, stipendio a.l. (tab C1 CCNL
19/04/2018) € 24.280,99. Sono state esaminate le buste paga prodotte dalla ricorrente , relative ai mesi :
- aprile 2022: inquadrata quale doc. sc. elem/mater tempo ind. Qualifica KA05 scadenza 31/8/2023 Cl/Fascia: 15, busta paga nella quale le sono stati corrisposti gli arretrati da ricostruzione carriera fino al 2022 per complessivi € 14.449,71 e le differenze per l'anno 2023 per € 1.027,50.
- luglio 2022, stesso inquadramento e stesso stipendio. […]
La docente nella prima assunzione a tempo determinato a.s. 1998/1999 è stata inquadrata nella fascia 0-2, così come in tutti i successivi incarichi fino all'a.s. 2009-
2010.
Tuttavia alla fine dell'a.s. 2003/2004 aveva maturato una anzianità di anni 3, per cui al momento della successiva presa di servizio a tempo determinato nell'a.s.
2004/2005, non considerando alcuna interruzione del rapporto come richiesto dal quesito, deve esserle riconosciuta ai fini del conteggio richiesto la retribuzione della fascia stipendiale (3-8).
Alla fine dell'a.s. 2009/2010, sempre con i criteri di cui al quesito, l'anzianità maturata è di anni 9, per cui al momento successiva presa di servizio a tempo determinato nell'a.s. 2010/2011 deve esserle riconosciuta ai fini del conteggio richiesto la retribuzione della fascia stipendiale (9-14).
Per quanto riguarda il blocco della anzianità per gli anni 2011-2012 e 2013, considerato che il 2011 e il 2012 sono stati poi recuperati, si ritiene di adeguare il trattamento a quello dei docenti a tempo indeterminato, per cui il passaggio alla
5 posizione stipendiale (15-20), recuperati gli anni 2011 e 2012, è da collocarsi all'inizio dell'a.s. 2017/2018. […]
Le differenze maturate per il periodo pre-ruolo ammontano quindi a complessivi
€ 13.660,98 e quelle maturate successivamente fino all'a.s. 2019/2020 ammontano ad €
8.586,47.
Considerato che il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo pec al in data 24/10/2024, il conteggio delle differenze maturate negli ultimi cinque CP_3 anni, l'unica annualità non prescritta è quella 2019/2020, importo differenze pari a €
2.099,50” (relazione peritale agli atti).
Il consulente ha quindi così concluso: “Le differenze sono state calcolate pari a
€ 13.660,98 per il periodo ante ruolo e ad € 8.586,47 per il periodo post immissione in ruolo.
Si specifica che l'importo delle differenze maturate negli ultimi cinque anni è pari a € 2.099,50, e quello delle some maturate antecedentemente ad € 20.147,95 (di cui € 13.660,98 per periodi ante-ruolo)
Alla ricorrente, sempre ipotizzando una assunzione ab origine a tempo indeterminato, spetterebbe il passaggio alla fascia (15-20) fin dall'a.s. 2017/2018 laddove il passaggio è avvenuto all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021”.
3.3.2. Le conclusioni cui giunge il CTU nominato devono qui essere condivise, in assenza di osservazioni delle parti e in quanto argomentate ampiamente con criteri contabili e scientifici, con iter logico ineccepibile.
4. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso si deve dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale prevista dal c.c.n.l. di settore, in relazione al periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a termine presso la scuola statale;
per l'effetto, accolta l'eccezione di prescrizione per i crediti maturati fino a cinque anni prima della notifica del ricorso, eseguita il 24 ottobre 2024, il resistente deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 2.099,50, per differenze Parte_1 retributive maturate sino all'a.s. 2021/2022, oltre i soli interessi legali (art. 22, comma
36, legge 724/1994), e all'inserimento della ricorrente nella fascia 15-20 dall'a.s.
2017/2018.
5. Il resistente, soccombente, deve altresì essere condannato al CP_1
6 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Le spese per CTU sono parimenti poste in via definitiva a carico del
[...]
, per le medesime ragioni. Controparte_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dei servizi svolti in virtù di contratti a termine presso la scuola statale, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale prevista dal c.c.n.l. di settore;
condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in favore di della somma di € 2.099,50, per Parte_1 differenze retributive maturate sino all'a.s. 2021/2022, oltre i soli interessi legali (art. 22, comma 36, legge 724/1994), e al suo inserimento nella fascia 15-20 dall'a.s.
2017/2018; condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in favore di dei compensi di lite, liquidati Parte_1 in € 1.314,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi;
pone a carico del resistente le spese per CTU, come liquidate con CP_1 separato decreto.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il giudice
ET ER TO
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