Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 322
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'intimazione per atti presupposti annullati

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata è illegittima poiché basata su atti presupposti che sono stati annullati da precedenti sentenze. L'annullamento dell'atto presupposto, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, fa venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Eccezione di violazione del contraddittorio

    La Corte ha rigettato l'eccezione, osservando che la normativa introdotta dal D.Lgs. 220/2023 (comma 6-bis, art. 14, D.Lgs. 546/1992) impone di chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore solo in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Nel caso di specie, il contribuente non lamenta vizi di notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 322
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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