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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ALDO, Presidente
FERRENTINO SI DOMENICA, Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1938/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239010499251000, notificata il 02/12/2023, avente ad oggetto la cartella n. 03420150009004836001 e l'avviso di accertamento n.
TD3010102742/2012, attinenti tributi iscritti a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria.
Ha dedotto il ricorrente che i tributi portati dalla cartella e dall'Avviso di accertamento erano relativi a debiti del de cuius Nominativo_4 e di aver accettato l'eredità di quest'ultimo con beneficio d'inventario; che avverso la cartella di pagamento n. 03420150009004836001 era stato proposto ricorso iscritto al n. 4053/2015 Associazione_1 Cosenza, deciso con sentenza n. 6678/2019 mediante la quale sarebbe stata dichiarata la cessazione della materia del contendere “nei limiti dell'oggetto del provvedimento di sgravio”.; che nelle more del giudizio iscritto al n. 4053/2015, gli era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo disposto sulla base della cartella e dell'avviso di pagamento di cui all'intimazione oggetto della presente impugnazione: avverso detto provvedimento aveva proposto, innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, ricorso n. 1656/2016, che veniva definito con sentenza n. 6679/2019, depositata il 10/12/2019 (cfr. allegato 12) con la quale veniva accolto il ricorso, statuendo che: - “
Nominativo_1, in qualità di madre dei minori Nominativo_2 e Nominativo_3 (nipoti di Nominativo_4 con atto notarile del 20.05.13 (numero di repertorio 50472) ha accettato l'eredità di Nominativo_4 con beneficio d'inventario”; - - - “ai sensi dell'art. 490 c.c. l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”; “gli effetti della suddetta modalità di accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 510 c.c. si estendono a tutti gli eredi e, quindi, anche al ricorrente”; “i debiti a cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo impugnato (e cioè quelli oggetto della cartella esattoriale n. 5
03420150009004836001 e dell'avviso di accertamento n. TD3010102742/2012) per come risulta dagli estratti di ruolo versati in atti, non sono del ricorrente ma del de cuius”;che successivamente, gli era stato notificato fermo amministrativo sulla scorta dei medesimi atti sopra richiamati;
che anhe avverso etto atto aveva presentato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, altro ricorso iscritto al n.
3899/2019, deducendo la pendenza del citato ricorso n. 1656/2016 avverso il preavviso di fermo amministrativo;
che anche detto ricorso era stato accolto con sentenza n. 3223/2020 depositata il
13/10/2020, con la quale la CTP di Cosenza statuiva che “il fermo amministrativo è illegittimo in quanto in quanto il prodromico provvedimento di preavviso di fermo amministrativo è stato annullato con la sentenza n. 6679/2019. Tale circostanza determina la nullità dell'atto impugnato in quanto atto conseguenziale sulla base del principio della soccombenza” (cfr. allegato 13).
Ha eccepito, pertanto, l'illegittimità dell'intimazione opposta e ha concluso come da ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossioni ha presentato controdeduzioni eccependo la violazione del principio del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio l'Ufficio impositore, titolare del diritto di credito iscritto a ruolo nella cartella n.03420150009004836001 e nell'avviso di accertamento n.
TD3010102742/2012, sottesi all'intimazione per cui è causa.
Ha poi dedotto l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
Agenzia delle Entrate,chiamata in causa attraverso la litis denuntiatio ai sensi dell'art.39 D.lgs n. 112 del 1999, ha comunicato la non utilità del proprio intervento avendo il contribuente eccepito visi propri dell'intimazione.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio l'Ufficio impositore.
Va a tal fine osservato che il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all'articolo 14,D.Lgs.
546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ne consegue che, per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Nel caso in esame parte ricorrente non lamenta alcun vizio di notifica degli atti posti a base dell'intimazione sicchè non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio.
Nel merito la domanda formulata dalla parte può essere accolta.
L'intimazione oggi opposta ha ad oggetto la cartella n. 03420150009004836001 e l'avviso di accertamento n. TD3010102742/2012.
Detti atti sono stati oggetto di un preavviso di fermo amministrativo , impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con ricorso n. 1656/2016.
Detto giudizio veniva definito con sentenza n. 6679/2019, depositata il 10/12/2019 (cfr. allegato 12) che accoglieva il ricorso, annullando l'atto e statuendo “Nominativo_1, in qualità di madre dei minori Nominativo_2 e IO (nipoti di Nominativo_4 con atto notarile del 20.05.13 (numero di repertorio 50472) ha accettato l'eredità di Nominativo_4 con beneficio d'inventario”; - ai sensi dell'art. 490 c.c. l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”; - gli effetti della suddetta modalità di accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 510 c.c. si estendono a tutti gli eredi e, quindi, anche al ricorrente…i debiti a cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo impugnato (e cioè quelli oggetto della cartella esattoriale n. 5 03420150009004836001 e dell'avviso di accertamento n.
TD3010102742/2012) per come risulta dagli estratti di ruolo versati in atti, non sono del ricorrente ma del de cuius”.
E' dunque evidente che l'intimazione oggi impugnata è illegittima essendo intervenuta sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, ha annullato l'atto da esso presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria(cass. sentenza n. 18003 del 2022). Va inoltre osservato come successivamente alla notifica del preavviso di fermo di cui alla sentenza n.
6679 ,veniva notificato il fermo amministrativo sulla scorta dei medesimi atti sopra richiamati , anch'esso impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con ricorso iscritto al n.
3899/2019; detto ricorso era accolto con sentenza n. 3223/2020 depositata il 13/10/2020, con cui la CTP di Cosenza statuiva che “il fermo amministrativo è illegittimo in quanto in quanto il prodromico provvedimento di preavviso di fermo amministrativo è stato annullato con la sentenza n. 6679/2019. Tale circostanza determina la nullità dell'atto impugnato in quanto atto conseguenziale sulla base del principio della soccombenza” (cfr. allegato 13).
Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi attesa le ragioni della decisione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.Compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ALDO, Presidente
FERRENTINO SI DOMENICA, Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1938/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010499251000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239010499251000, notificata il 02/12/2023, avente ad oggetto la cartella n. 03420150009004836001 e l'avviso di accertamento n.
TD3010102742/2012, attinenti tributi iscritti a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria.
Ha dedotto il ricorrente che i tributi portati dalla cartella e dall'Avviso di accertamento erano relativi a debiti del de cuius Nominativo_4 e di aver accettato l'eredità di quest'ultimo con beneficio d'inventario; che avverso la cartella di pagamento n. 03420150009004836001 era stato proposto ricorso iscritto al n. 4053/2015 Associazione_1 Cosenza, deciso con sentenza n. 6678/2019 mediante la quale sarebbe stata dichiarata la cessazione della materia del contendere “nei limiti dell'oggetto del provvedimento di sgravio”.; che nelle more del giudizio iscritto al n. 4053/2015, gli era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo disposto sulla base della cartella e dell'avviso di pagamento di cui all'intimazione oggetto della presente impugnazione: avverso detto provvedimento aveva proposto, innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, ricorso n. 1656/2016, che veniva definito con sentenza n. 6679/2019, depositata il 10/12/2019 (cfr. allegato 12) con la quale veniva accolto il ricorso, statuendo che: - “
Nominativo_1, in qualità di madre dei minori Nominativo_2 e Nominativo_3 (nipoti di Nominativo_4 con atto notarile del 20.05.13 (numero di repertorio 50472) ha accettato l'eredità di Nominativo_4 con beneficio d'inventario”; - - - “ai sensi dell'art. 490 c.c. l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”; “gli effetti della suddetta modalità di accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 510 c.c. si estendono a tutti gli eredi e, quindi, anche al ricorrente”; “i debiti a cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo impugnato (e cioè quelli oggetto della cartella esattoriale n. 5
03420150009004836001 e dell'avviso di accertamento n. TD3010102742/2012) per come risulta dagli estratti di ruolo versati in atti, non sono del ricorrente ma del de cuius”;che successivamente, gli era stato notificato fermo amministrativo sulla scorta dei medesimi atti sopra richiamati;
che anhe avverso etto atto aveva presentato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, altro ricorso iscritto al n.
3899/2019, deducendo la pendenza del citato ricorso n. 1656/2016 avverso il preavviso di fermo amministrativo;
che anche detto ricorso era stato accolto con sentenza n. 3223/2020 depositata il
13/10/2020, con la quale la CTP di Cosenza statuiva che “il fermo amministrativo è illegittimo in quanto in quanto il prodromico provvedimento di preavviso di fermo amministrativo è stato annullato con la sentenza n. 6679/2019. Tale circostanza determina la nullità dell'atto impugnato in quanto atto conseguenziale sulla base del principio della soccombenza” (cfr. allegato 13).
Ha eccepito, pertanto, l'illegittimità dell'intimazione opposta e ha concluso come da ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossioni ha presentato controdeduzioni eccependo la violazione del principio del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio l'Ufficio impositore, titolare del diritto di credito iscritto a ruolo nella cartella n.03420150009004836001 e nell'avviso di accertamento n.
TD3010102742/2012, sottesi all'intimazione per cui è causa.
Ha poi dedotto l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
Agenzia delle Entrate,chiamata in causa attraverso la litis denuntiatio ai sensi dell'art.39 D.lgs n. 112 del 1999, ha comunicato la non utilità del proprio intervento avendo il contribuente eccepito visi propri dell'intimazione.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio l'Ufficio impositore.
Va a tal fine osservato che il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all'articolo 14,D.Lgs.
546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ne consegue che, per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato.
Nel caso in esame parte ricorrente non lamenta alcun vizio di notifica degli atti posti a base dell'intimazione sicchè non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio.
Nel merito la domanda formulata dalla parte può essere accolta.
L'intimazione oggi opposta ha ad oggetto la cartella n. 03420150009004836001 e l'avviso di accertamento n. TD3010102742/2012.
Detti atti sono stati oggetto di un preavviso di fermo amministrativo , impugnato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con ricorso n. 1656/2016.
Detto giudizio veniva definito con sentenza n. 6679/2019, depositata il 10/12/2019 (cfr. allegato 12) che accoglieva il ricorso, annullando l'atto e statuendo “Nominativo_1, in qualità di madre dei minori Nominativo_2 e IO (nipoti di Nominativo_4 con atto notarile del 20.05.13 (numero di repertorio 50472) ha accettato l'eredità di Nominativo_4 con beneficio d'inventario”; - ai sensi dell'art. 490 c.c. l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”; - gli effetti della suddetta modalità di accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 510 c.c. si estendono a tutti gli eredi e, quindi, anche al ricorrente…i debiti a cui si riferisce il preavviso di fermo amministrativo impugnato (e cioè quelli oggetto della cartella esattoriale n. 5 03420150009004836001 e dell'avviso di accertamento n.
TD3010102742/2012) per come risulta dagli estratti di ruolo versati in atti, non sono del ricorrente ma del de cuius”.
E' dunque evidente che l'intimazione oggi impugnata è illegittima essendo intervenuta sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, ha annullato l'atto da esso presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria(cass. sentenza n. 18003 del 2022). Va inoltre osservato come successivamente alla notifica del preavviso di fermo di cui alla sentenza n.
6679 ,veniva notificato il fermo amministrativo sulla scorta dei medesimi atti sopra richiamati , anch'esso impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con ricorso iscritto al n.
3899/2019; detto ricorso era accolto con sentenza n. 3223/2020 depositata il 13/10/2020, con cui la CTP di Cosenza statuiva che “il fermo amministrativo è illegittimo in quanto in quanto il prodromico provvedimento di preavviso di fermo amministrativo è stato annullato con la sentenza n. 6679/2019. Tale circostanza determina la nullità dell'atto impugnato in quanto atto conseguenziale sulla base del principio della soccombenza” (cfr. allegato 13).
Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi attesa le ragioni della decisione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.Compensa le spese.