Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2026, proposto da
UL C.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nizza di Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Bellerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1190/2020 dell’8.09.2020 emesso dal Tribunale civile di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nizza di Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con decreto ingiuntivo n. 1190/2020 dell’8.09.2020 il Tribunale di Messina ha ingiunto al Comune di Nizza di Sicilia il pagamento, in favore della società UL C.M. s.p.a., “... la somma di € 6.069,99 oltre gli interessi indicati in ricorso, e le spese e l’onorario del presente procedimento, che si liquidano in € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende ”.
Il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec alla parte ingiunta in data 2.05.2024 unitamente al relativo decreto di esecutorietà n. 5749/2023 del 2.08.2023.
2. Lamentando di aver ricevuto, in esecuzione del predetto titolo, il pagamento parziale della somma di € 2.820,29, corrisposta in data 29.06.2021, con ricorso notificato in data 12.02.2026 e depositato il 14.02.2026 UL C.M. s.p.a. ha chiesto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Nizza di Sicilia di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul titolo ottemperando;
- ordinare l'integrale esecuzione del giudicato formatosi sul predetto provvedimento, assegnando al Comune di Nizza di Sicilia un termine per l'esecuzione e nominando, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, ponendo le spese della sua attività a carico dell'Ente inadempiente.
La parte ha altresì rilevato che i pagamenti parziali eseguiti dal Comune risulterebbero imputabili agli interessi e non al capitale, secondo la disciplina prevista dall’art. 1194 c.c.
3. Il Comune di Nizza di Sicilia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 31.03.2026, producendo in pari data l’elenco dei movimenti relativi ai pagamenti effettuati in favore della società ricorrente, per un totale di € 3.197,44, in esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è causa.
4. Con successiva memoria del 4.06.2026 il Comune resistente ha rappresentato di aver corrisposto alla società ricorrente la totalità delle somme riportate nel decreto ingiuntivo ottemperando.
La parte ha altresì contestato la pretesa della parte ricorrente secondo cui i pagamenti effettuati risulterebbero imputati agli interessi e non al capitale, evidenziando che i mandati di pagamento quietanzati, versati in atti, riportino una specifica imputazione delle somme dovute (al capitale, ossia alle fatture da cui origina il credito) che non sarebbe stata contestata da UL.
5. Con memoria del 20.04.2026, da ritenersi tardiva e, quindi, inutilizzabile, la parte ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione resistente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 21.04.2026, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
7. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
Risulta provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 2.05.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 12.02.2026.
È parimenti provata la definitiva esecutività del titolo ottemperando.
8. Il ricorso è da ritenersi fondato nei termini di seguito illustrati.
8.1. Osserva il Collegio che il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tutt’ora non integralmente eseguito dall’Amministrazione resistente, la quale ha versato in atti i mandati di pagamento da cui si evince che lo stesso abbia provveduto, in data 28.06.2021, al pagamento della somma complessiva di € 3.197,44 (cfr., in particolare, elenco movimenti versato in atti dal Comune in data 31.03.2026 come all. 2), la quale, tuttavia, costituisce adempimento solo parziale dell’intero importo da corrispondersi secondo quanto statuito nel decreto ingiuntivo per cui è causa, ove viene ingiunto il pagamento della “... somma di € 6.069,99 oltre gli interessi indicati in ricorso, e le spese e l’onorario del presente procedimento, che si liquidano in € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende ”.
È rispetto a tale importo, invero, che deve verificarsi se il Comune abbia adempiuto o meno, del tutto, alla propria obbligazione pecuniaria, a nulla valendo che in data antecedente al decreto ingiuntivo l’Amministrazione abbia potuto corrispondere ulteriori somme in favore della parte ricorrente scaturenti dalla fonte negoziale del credito azionato.
L’Amministrazione, pur dando prova di aver effettuato i suddetti pagamenti in data successiva alla data di emissione del decreto ingiuntivo, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio parziale inadempimento. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942).
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice relativamente al mancato pagamento della somma residua da corrispondersi secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo per cui è causa.
Va in ogni caso precisato che, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui aderisce anche questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, 24 aprile 2025, n. 1350; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 15 settembre 2023, n. 2687; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 17 luglio 2023, n. 2216; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151), « a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione ».
I poteri cognitori del giudice dell'ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono pertanto limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196).
Conseguentemente, a fronte di una statuizione del decreto ingiuntivo che quantifica esattamente le somme dovute dall'amministrazione, il giudice amministrativo deve rigidamente attenersi alla statuizione del giudice ordinario, concretizzandosi altrimenti un’attività di sindacato del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione.
Ne discende che, in presenza di una quantificazione espressa operata dal Giudice ordinario, questo Collegio deve limitarsi a dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ancora dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo, al netto della somma di € 3.197,44, già corrisposta in data 28.06.2021, secondo quanto emergente dalla documentazione versata in atti così come prodotta dall’Amministrazione resistente.
Si rammenta, in ogni caso, che secondo la disciplina all’uopo prevista dall’art. 1194, comma 1, c.c., “ Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore ”.
Nell'ipotesi, come in questo caso, di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, in assenza di un consenso espresso del creditore, precisandosi che, come sostenuto dal Giudice civile di legittimità, “... tale criterio legale di imputazione posto dall’art. 1194 c.c. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento ” (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2024, n. 13567).
Risulta giuridicamente inefficace, pertanto, che il debitore riporti nella causale di bonifico o nella quietanza di pagamento, unilateralmente, un’imputazione diversa da quella prevista dalla legge. Finché gli interessi e le spese non risultino ancora del tutto soddisfatti, l’imputazione del pagamento al capitale in assenza di un accordo espresso con il creditore non costituisce una deroga all’ordine di imputazione previsto dal richiamato art. 1194 c.c.
8.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | UR LE |
IL SEGRETARIO