Sentenza 2 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2018, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PESSINA COSTRUZIONI SPA nel procedimento a carico di: ST DR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/03/2017 del Giudice dell'udienza preliminare del TRIBUNALE di MONZA sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO, che conclude per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
udito il difensore avvocato GIANMARIA CHIARAVIGLIO per la parte civile ricorrente che insiste per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avvocato MARCO MILANI in difesa di ST DR, il quale chiede che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 29 marzo 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di DR LU, chiamato a rispondere del reato di diffamazione ai danni della s.p.a. SS costruzioni e del suo amministratore SI SS in relazione ad un articolo non sottoscritto, pubblicato il 29 maggio 2015 sul quotidiano "il Giornale", diretto dall'imputato. Secondo la contestazione del pubblico ministero, l'articolo, dal titolo "Porcate a gogò", offendeva l'onore ed il decoro delle due suddette persone offese, ipotizzando che l'appalto per la costruzione dell'ospedale di La Spezia - finanziato dall'amministrazione regionale ligure e dal governo di centro-sinistra in carica - fosse stato affidato alla SS UZ s.p.a. affinché rilevasse la maggioranza della proprietà del quotidiano L'Unità, di noto orientamento politico omogeneo a quello dell'amministrazione appaltante. Il Giudice dell'udienza preliminare ha prosciolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita SS costruzioni s.p.a., a mezzo del proprio difensore Avv. Gianmaria Chiaraviglio, articolando due motivi.
2.1. Con un primo motivo, la parte deduce erronea applicazione di legge penale sostanziale quanto alla valutazione del Giudice dell'udienza preliminare in merito alla verità dei fatti affermati nell'articolo ed al diritto di critica-cronaca. Riguardo al primo aspetto, il ricorrente sostiene che non debbano essere sottoposti al giudizio di verità solo i fatti storici verificatisi, ma anche il racconto che di quei fatti viene effettuato nell'articolo. Sarebbe falsa — a tal proposito — la circostanza che la SS UZ avrebbe ottenuto l'appalto per l'ospedale di La Spezia in cambio del suo coinvolgimento nel salvataggio del quotidiano "L'Unità", informazione idonea a screditare i soggetti coinvolti. Il ricorrente, inoltre, rimarca anche le imprecisioni contenute nell'articolo, ma ritenute dal Giudice dell'udienza preliminare ininfluenti sulla ricostruzione della vicenda, in particolare che SI SS — già detentore di una quota minoritaria — fu costretto ad assumere un ruolo preminente ne l'"Unità" a causa della rinuncia del presidente del Consiglio di amministrazione a sottoscrivere l'aumento di capitale e non già per le dimissioni di quest'ultimo e che ciò avvenne successivamente al 4 maggio del 2015, data di assegnazione dell'appalto, il che renderebbe problematico qualificare quest'ultima come contropartita. Nell'ambito dello stesso motivo, la parte afferma che il termine «porcate» — presente nel titolo — esorbita dal diritto di critica, sia pur vivace e intenso, e che vi sarebbe contraddizione laddove il Giudice dell'udienza preliminare ha scritto prima di verità e poi di verosimiglianza.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la parte civile lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice dell'udienza preliminare non considera la verità dei fatti, vale a dire che l'assunzione della partecipazione maggioritaria nella s.r.l. l'Unità da parte della società del SS fu causata da un evento imprevedibile, quale il forfait del Presidente del Consiglio di amministrazione, che abbandonò l'operazione perché destinatario di avviso di garanzia
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata, con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame.
2. Il Giudice dell'udienza preliminare ha prosciolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la sua condotta fosse scriminata ex art. 51 cod. pen. dall'esercizio del diritto di critica giacché, oltre ad esservi interesse pubblico alla conoscenza della notizia, quest'ultima era vera o verosimile ed era stata riportata con continenza espressiva;
rispetto alla ritenuta evidenza di tale situazione, il Giudice ha argomentato circa l'inutilità del vaglio dibattimentale, che non avrebbe potuto introdurre alcuna novità idonea a determinare una diversa valutazione.
3. Ciò posto, va in linea generale ricordato, quanto ai due parametri "contenutistici" evocati dal Giudice dell'udienza preliminare, che la continenza è superata in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 15060 del 23 febbraio 2011, Dessi e altro, Rv. 250174); a ciò si aggiunga che, nell'esercizio della critica, è tollerato l'utilizzo di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, ma che è pur sempre necessaria una forma espositiva strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non sia inutilmente lesiva dell'altrui reputazione ovvero dispregiativa del destinatario (Sez. 5, n. 50187 del 10/05/2017, non massim;
Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 1, n. 36045 del 13 giugno 2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122). L'esimente in discorso, poi, intanto può essere riconosciuta in quanto l'elaborazione critica riguardi un fatto storicamente vero, giacché non può essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti fossero effettivamente accaduti (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 19/02/2015, Caldarola e altro, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M., P.C. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794; Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna ed altro, Rv. 231395).
4. Orbene, alla luce di queste premesse generali, due sono gli snodi della motivazione della sentenza non esenti dai vizi denunziati e che evidenziano come il percorso argomentativo del Giudice dell'udienza preliminare non dia conto di una corretta valutazione dei presupposti della norma applicata.
4.1. L'uno è quello che verte sulla verità del fatto affermato nell'articolo, laddove, ferma restando la sequenza degli avvenimenti, che hanno effettivamente visto una sostanziale concomitanza temporale tra le due vicende — l'assunzione dell'appalto per la costruzione dell'ospedale di La Spezia e l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della s.r.l. —, la restituzione che di tali eventi viene resa da "il Giornale" non rispecchia fatti valutati in sentenza come realmente accaduti ovvero ufficialmente accertati come tali. Invero, oltre che la precisa connotazione del titolo "Porcate a gogò", l'articolo descrive la vicenda — con toni più contenuti ma comunque chiaramente allusivi — come caratterizzata da una corrispondenza tra l'ottenimento dell'appalto finanziato con fondi statali e regionali (provenienti da Regione e governo di sinistra) da parte della "SS UZ " s.p.a. e l'intervento salvifico rispetto alla s.r.l. l'Unità, che gestiva il giornale di partito, lasciando intendere l'esistenza di un accordo che, se reale, integrerebbe gravi fattispecie di reato. Rispetto a detta ricostruzione, tuttavia, il Giudice dell'udienza preliminare si è limitato a constatare la verità (pur con le imprecisioni rilevate, ma ritenute irrilevanti) della sequenza degli accadimenti, ma nulla di concreto ha osservato in ordine alla verità del collegamento finalistico tra le due condotte quale emerge dall'articolo. E' chiaro, di contro, che la notizia circa l'esistenza di un accordo illecito come quello descritto nell'articolo — di indubbia attitudine diffamatoria nei confronti di chi vi avesse partecipato — intanto poteva essere legittimamente riportata in quanto fosse stata vera o appresa da fonti diligentemente verificate ovvero corrispondente a vicende giudiziarie reali cui l'articolista avesse attinto, aspetti su cui, di contro, la sentenza impugnata non si è soffermata. Del resto non vale a ripianare il vuoto argomentativo rilevato il riferimento — effettuato dal Giudice dell'udienza preliminare in alternativa alla verità — alla verosimiglianza dei fatti riportati, giacché, ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, devono reputarsi non idonei a sostanziare l'esimente in parola, anche putativa, valori sostitutivi, quale quello in discorso (Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, P.G. in proc. Vinci, Rv. 231687; Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2004, Cortese ed altri, Rv. 229710).
3.2. Altro profilo che ha visto il Giudice dell'udienza preliminare applicare l'esimente in discorso senza un'adeguata giustificazione, è quello della continenza espressiva, dal momento che, a fronte del deficit argomentativo di cui si è appena detto circa la verità della ricostruzione offerta, l'utilizzo del termine "Porcate a gogò", con il richiamo che vi si riconnette a vicende di malaffare e di gestione affaristica della cosa pubblica a favore di privati beneficiari, appare del tutto esuberante rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica.
4. Non si dà corso alla richiesta di annullamento con rinvio al Giudice civile proveniente dal Procuratore generale, in quanto (cfr. Sez. U, n. 25695 del 29/05/2008, P.C. in proc. D'Eramo, Rv. 239701) il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare è proposto esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Giudice dell'udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame. Così de