Articolo 20 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 19Articolo 21
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18 agosto 1967
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31 gennaio 1991
Art. 20. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che e' tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.
La proroga e' concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991