TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 540
TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del CCNL del 26/5/2004 e dell’art. 4 della legge n. 97/2001 - eccesso di potere per difetto di motivazione - travisamento dei fatti e contraddittorietà - violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Collegio ritiene corretta l'interpretazione dell'Amministrazione, poiché il ricorrente è stato sottoposto a due distinti provvedimenti di sospensione obbligatoria: uno automatico a seguito di misura cautelare custodiale e un altro a seguito di condanna non definitiva. Questi periodi non sono sommabili ai fini del calcolo del termine quinquennale di cui all'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Il termine iniziale corretto è quindi il 28 luglio 2022.

  • Rigettato
    Diritto alla riammissione in servizio

    La domanda di riammissione in servizio è rigettata in quanto la domanda principale di annullamento del provvedimento di rigetto è stata respinta, non sussistendo i presupposti per la riammissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 540
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 540
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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