Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati NI Carratelli e Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riammissione in servizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio con decorrenza 26.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IS De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento n. -OMISSIS- del 22.9.2025, di rigetto della istanza di riammissione in servizio per decorso del termine quinquennale ex art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 9.
2. Rappresenta il ricorrente, -OMISSIS-del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e già-OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, che era stato sospeso dal servizio con decreto n. -OMISSIS- del 25.6.2020, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 26.5.2004, in quanto sottoposto a misura cautelare personale nell’ambito di procedimento penale; che, con decreto n. -OMISSIS- del 12.8.2022, l’Amministrazione, sul presupposto della perdita di efficacia della misura cautelare penale, aveva disposto la prosecuzione della sospensione obbligatoria dal servizio a decorrere dal 28.7.2022, in relazione al medesimo procedimento penale, ai sensi dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 9; che, con sentenza n. -OMISSIS- del 29.5.2023, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’odierno ricorrente limitatamente al vizio di motivazione della sentenza di appello per i reati di cui agli artt. 56-317 e 317 c.p., aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-; che, con istanza del 27.6.2023, il ricorrente aveva chiesto di essere reintegrato in servizio; che, col provvedimento datato 11.8.2023, l’Amministrazione aveva rilevato che: “ Si fa riferimento all'istanza inoltrata il 27 giugno 2023 diretta ad ottenere la revoca del D.M. -OMISSIS- del 12 agosto 2022 e la conseguente riammissione in servizio del -OMISSIS--OMISSIS-, in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione -OMISSIS- del 28 febbraio 2023, depositata il 29 maggio 2023, che ha accolto il ricorso "limitatamente al vizio di motivazione della sentenza di appello con riferimento ai reati di concussione e tentata concussione", rinviando per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di Appello di -OMISSIS-. Al riguardo, si rileva che nel dispositivo del citato D.M. è evidenziato che la sospensione dal servizio perde efficacia se per il fatto sarà pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo superiore a cinque anni, come peraltro previsto dall'art. 4 della Legge n. 97/2001, e che nessuna delle predette ipotesi risulta attualmente verificatasi. Non sussistono, pertanto, i presupposti per procedere alla revoca del provvedimento di sospensione dal servizio. ”; che, in data 12.9.2025, aveva presentato istanza di riammissione in servizio per decorso del termine massimo quinquennale, essendo ancora pendente il procedimento penale; che, con l’impugnato provvedimento, l'Amministrazione aveva respinto l'istanza di riammissione, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per procedere alla revoca del provvedimento di sospensione cautelare adottato con D.M. n. -OMISSIS-del 12.8.2022, ritenendo non ancora spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa anzidetta, poiché decorrente dall’adozione del menzionato provvedimento del 12.8. 2022.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del CCNL del 26/5/2004 e dell’art. 4 della legge n. 97/2001 - eccesso di potere per difetto di motivazione - travisamento dei fatti e contraddittorietà - violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sia l’art. 14, co. 10, del CCNL del 26 maggio 2004 e l’art. 4, co. 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 avrebbero stabilito che la sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, conserverebbe efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, decorso il quale la sospensione cautelare sarebbe revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio; che, a fronte della sospensione del ricorrente in data 25.6.2020 e della pendenza del relativo procedimento penale, il termine quinquennale sarebbe maturato il 25.6.2025; che il termine iniziale di cui all’art. 4, co. 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 non sarebbe potuto decorrere, come sostenuto dall’Amministrazione, dal 12.8.2022 in quanto i due periodi di sospensione avrebbero dovuto essere sommati.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Alla udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025 la difesa erariale ha rilevato, ai fini del radicamento della competenza territoriale, che la sede di servizio del ricorrente risultava essere formalmente -OMISSIS-.
6. Con ordinanza del 6 novembre 2025, n. -OMISSIS-, il Tribunale, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
7. Alla udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale.
8.1. Nelle controversie che riguardino pubblici dipendenti la competenza territoriale è individuata, come è noto, attraverso il criterio della sede di servizio ai sensi dell’art. 13, co. 2, c.p.a.
8.2. Orbene, nel caso di specie la sede di servizio del ricorrente, sulla base della documentazione allegata, non risulta nei fatti mai essere mutata da quella di -OMISSIS-, come emerge dal primo decreto di sospensione n. -OMISSIS- del 25.6.2020, mentre il decreto n. -OMISSIS- dell’11.6.2020, di revoca dell’incarico di-OMISSIS- della sede di -OMISSIS- appena attribuito e assegnazione come-OMISSIS- a -OMISSIS- dal 29.6.2020, non diventava mai operativo causa proprio la sospensione obbligatoria del 25.6.2020, con decorrenza 23.6.2020, per applicazione di custodia cautelare. Né le cose al riguardo mutavano in base al successivo decreto di sospensione n. -OMISSIS- del 12.8.2022 e dell’impugnato provvedimento, non risultando il ricorrente definitivamente assegnato ad una sede diversa da quella di -OMISSIS- e risultando quindi lo stesso già sospeso quando avrebbe dovuto prendere servizio alla sede di -OMISSIS-.
8.3. Di conseguenza sussiste la competenza territoriale dell’adito Tribunale.
9. Passando all’esame del merito il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
9.1. Occorre premettere che l’art. 4, co. 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 stabilisce che: “ La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato .”
9.2. La Corte Costituzionale, nel dichiarare con la sentenza 3 maggio 2002, n. 145, l'illegittimità costituzionale della citata disposizione " nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato ", ha rilevato che il sistema positivo contempla una previsione di durata massima della misura cautelare sospensiva di cinque anni di cui all'art. 9, co. 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che è una clausola di garanzia, avente portata generale e dunque comprensiva - in difetto di diversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di " sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale ", sia facoltativa che obbligatoria.
9.3. Ciò premesso, quanto alla ricostruzione della vicenda, deve rilevarsi che dalla allegata documentazione emerge che:
- con decreto n. -OMISSIS- del 25 giugno 2020 il ricorrente è stato sospeso obbligatoriamente dal servizio, con decorrenza 23 giugno 2020, in quanto sottoposto a misura custodiale detentiva in carcere, e successivamente agli arresti domiciliari;
- con sentenza del 28 aprile 2022 la Corte di Appello di -OMISSIS-, ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato alla pena di anni cinque di reclusione con applicazione delle pene accessorie;
- con ordinanza del 27 luglio 2022 la Corte di Appello ha revocato la misura degli arresti domiciliari; - con decreto n. -OMISSIS- del 12 agosto 2022 l’Amministrazione ha disposto nei confronti del ricorrente un nuovo periodo di sospensione obbligatoria dal servizio (con decorrenza dal 28 luglio 2022);
- con sentenza del 29 maggio 2023 la Corte di Cassazione ha cassato in parte la sentenza di appello disponendo rinvio per nuovo giudizio per taluni capi ai fini della corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati.
10. Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha rigettato l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la revoca della sospensione dal servizio a far tempo dal 20 giugno 2025, per decorrenza di un periodo superiore a cinque anni, in quanto, per le vicende che avevano caratterizzato la posizione dell’istante e nelle more della conclusione del procedimento penale a carico del medesimo, il termine del quinquennio di cui all’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sarebbe decorso dal 28 luglio 2022.
11. Ebbene il Collegio ritiene che la soluzione interpretativa cui è pervenuta l’Amministrazione sia corretta, dal momento che il ricorrente è stato sottoposto a due provvedimenti di sospensione obbligatoria dal servizio: l’una disposta automaticamente data l’applicazione di una misura cautelare custodiale e l’altra perché, ai sensi di legge, a suo carico è stata pronunciata sentenza di condanna seppur non definitiva per determinati reati.
11.1. Si è, quindi, in presenza di istituti diversi e non sovrapponibili in modo che, ai fini del calcolo del termine quinquennale della durata massima della sospensione cautelare, la sospensione obbligatoria adottata in presenza dell’applicazione di una misura restrittiva della liberà personale non può essere sommata con il periodo di cui dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, co. 1, relativamente alla sospensione obbligatoria per condanna, anche non definitiva.
12. Per quanto di interesse il Collegio osserva che i decreti di sospensione cautelare dal servizio del ricorrente hanno natura obbligatoria e sono stati adottati poiché lo stesso era stato originariamente attinto da una misura custodiale preventiva (decreto n. -OMISSIS- del 25.6.2020) e, poi, era stato condannato, in via non definitiva, nell’ambito del procedimento penale cui era sottoposto (decreto n. -OMISSIS- del 12.8.2022).
12.1. Ne deriva che il termine iniziale per computo della durata massima della misura cautelare sospensiva obbligatoria ai sensi dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, e individuato dall’Amministrazione a decorrere dal 28 luglio 2022, è corretto.
12.2. Né tale interpretazione risulta in contrasto con il criterio di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. dal momento che il bilanciamento di interessi e la diversa soluzione adottata, a fronte di presupposti differenti, sono stabiliti dalla legge e non sono rimessi alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione come avviene nel diverso caso di adozione di un provvedimento di sospensione cautelare facoltativa.
13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
14. La peculiarità della vicenda, anche sotto il profilo interpretativo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ST, Presidente
NI Ciconte, Referendario
IS De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS De OV | ER ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.