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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv.to Mauro Ruisi del Foro di Trapani
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Assistito e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'
[...]
, in persona del Dirigente dott. Controparte_2
e dai Funzionari dott.ssa e dott. CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
resistente OGGETTO: richiesta di trasferimento ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Conclusioni
Per il ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 17/02/2025 emesso dall'Amministrazione resistente per viol azione dell'art. 33, comma 5, L.104/1992, difetto di motivazione e/o eccesso di potere e/o per qualsiasi altra motivazione ritenuta di giustizia dal Tribunale ed emersa a seguito dell'istruttoria processuale;
2. Per l'effetto, annullare il suddetto provvedimento di diniego notificato in data
17/02/2025
3. Accertare il diritto del ricorrente ad essere trasferito, ai sensi dell'art. 33, comma
5, L. 104/1992, presso una delle sedi richieste nell'ordine di preferenza indicato
( ; Controparte_6 Controparte_7
come richiesto a Controparte_8
mezzo dell'istanza del 15/10/2024 avanzata dal ricorrente che qui deve intendersi ribadita e trascritta
4. Condannare l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti necessari per disporre il trasferimento immediato del ricorrente presso una delle sedi richieste secondo l'ordine di preferenza richiesto dal lo stesso ed indicato al punto precedente
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa CP_1
ogni avversa pretesa, voglia rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. , dipendente del , in Parte_1 Controparte_1
servizio a con qualifica di assistente amministrativo, ha proposto CP_2
Pag. 2 di 5 ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego della propria istanza di trasferimento del 17/02/2025 e l'accertamento del proprio diritto ad essere trasferito presso una delle sedi indicate (Trapani, o CP_7 Controparte_8
), ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992.
[...]
Il ricorrente contesta il diniego da parte del , ritenendolo viziato da eccesso CP_1
di potere e carente di motivazione, in quanto l'Amministrazione può legittimamente negare un trasferimento solo in presenza di concrete difficoltà economiche o organizzative, mentre nel suo caso si è limitata a fare riferimento a una futura procedura di mobilità e alla necessità di garantire parità di trattamento con altri dipendenti in situazioni simili. (doc. 5 ric.)
Il ricorrente ha inoltre sottolineato di essere l'unico referente per l'assistenza della nonna convivente, affetta da handicap grave riconosciuto, e di beneficiare attualmente del congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42 del D.lgs.
151/2001;questo, a suo avviso, dimostra che l'Amministrazione ha già riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la tutela prevista dalla Legge 104/1992, rafforzando la legittimità della sua richiesta di trasferimento.
2. Si è costituito Il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle CP_1
richieste contenute nei punti 1) e 2) del ricorso, poiché non esiste alcun atto formale di diniego da parte dell'Amministrazione, dovendosi considerare la nota del
17/02/2025 quale comunicazione inoltrata al ricorrente e al proprio legale, a riscontro della missiva da questi inviata il 16/01/2025 avente ad oggetto l'istanza di trasferimento.
Nel merito, il ritiene la domanda di trasferimento non fondata, in quanto CP_1
dal 2022 sono state avviate varie procedure di assunzione – tuttora in corso – che hanno comportato la presentazione di numerose richieste di trasferimento, molte delle quali motivate da esigenze assistenziali simili a quelle del ricorrente.
Pag. 3 di 5 Per evitare di compromettere i diritti di altri dipendenti in situazioni analoghe,
l'Amministrazione ha deciso di valutare ogni richiesta nell'ambito di una procedura interna di mobilità, come previsto dall'art. 5 del CCNL Funzioni Centrali 2022–2024: questa procedura prevede criteri stabiliti in accordo con i sindacati ed inoltre ogni richiesta deve essere confrontata con le esigenze organizzative dell'Ente.
Secondo la giurisprudenza, poi, chi assiste un familiare disabile (il c.d. “caregiver”) non ha un diritto automatico al trasferimento vicino al domicilio del congiunto, ma le domande vanno valutate tenendo conto anche dei diritti degli altri dipendenti e delle necessità del datore di lavoro pubblico, che risponde all'interesse generale.
Per tutte queste ragioni, non è stato possibile accogliere la richiesta di trasferimento.
Il ha anche sottolineato che non è possibile concedere trasferimenti al di CP_1
fuori delle procedure collettive, già avviate con il D.D.G. n. 530 del 9 aprile 2025, che regola la mobilità nazionale.
Infine, ha chiarito che il congedo straordinario, già concesso al ricorrente per il periodo 3 giugno – 29 agosto 2025, è un istituto completamente diverso: serve solo a garantire un'assenza temporanea dal lavoro per l'assistenza, e non ha alcun impatto sulle procedure di trasferimento.
3. Il ricorrente ha dato atto che in data 15/12/2025 il ha pubblicato il CP_1
D.D.G. n. 1929/2025, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive della procedura di mobilità nazionale per l'anno 2025 (deposito del 16/12/2025).
Con tale provvedimento, è stato disposto il trasferimento del ricorrente presso l' , una delle sedi indicate fin dall'istanza iniziale del Controparte_7
15/10/2024.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato atto della cessazione della materia del contendere.
Pag. 4 di 5 Il ricorrente chiede la condanna del per soccombenza virtuale, mentre il CP_1
chiede la compensazione delle spese.…. CP_1
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
4.Le spese devono essere compensate.
Infatti- come esposto dal sussisteva l'esigenza di garantire a tutti i CP_1
dipendenti che hanno interesse al trasferimento e che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 di avvalersi del beneficio a condizioni di parità tra loro. La procedura di mobilità si è conclusa in tempi brevi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 438/2025:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara l'estinzione della causa.
2) Compensa le spese di causa
Reggio Emilia, così deciso il 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv.to Mauro Ruisi del Foro di Trapani
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Assistito e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall'
[...]
, in persona del Dirigente dott. Controparte_2
e dai Funzionari dott.ssa e dott. CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
resistente OGGETTO: richiesta di trasferimento ex art. 33, comma 5, L. 104/1992
Conclusioni
Per il ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del 17/02/2025 emesso dall'Amministrazione resistente per viol azione dell'art. 33, comma 5, L.104/1992, difetto di motivazione e/o eccesso di potere e/o per qualsiasi altra motivazione ritenuta di giustizia dal Tribunale ed emersa a seguito dell'istruttoria processuale;
2. Per l'effetto, annullare il suddetto provvedimento di diniego notificato in data
17/02/2025
3. Accertare il diritto del ricorrente ad essere trasferito, ai sensi dell'art. 33, comma
5, L. 104/1992, presso una delle sedi richieste nell'ordine di preferenza indicato
( ; Controparte_6 Controparte_7
come richiesto a Controparte_8
mezzo dell'istanza del 15/10/2024 avanzata dal ricorrente che qui deve intendersi ribadita e trascritta
4. Condannare l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli atti necessari per disporre il trasferimento immediato del ricorrente presso una delle sedi richieste secondo l'ordine di preferenza richiesto dal lo stesso ed indicato al punto precedente
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e disattesa CP_1
ogni avversa pretesa, voglia rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. , dipendente del , in Parte_1 Controparte_1
servizio a con qualifica di assistente amministrativo, ha proposto CP_2
Pag. 2 di 5 ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego della propria istanza di trasferimento del 17/02/2025 e l'accertamento del proprio diritto ad essere trasferito presso una delle sedi indicate (Trapani, o CP_7 Controparte_8
), ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992.
[...]
Il ricorrente contesta il diniego da parte del , ritenendolo viziato da eccesso CP_1
di potere e carente di motivazione, in quanto l'Amministrazione può legittimamente negare un trasferimento solo in presenza di concrete difficoltà economiche o organizzative, mentre nel suo caso si è limitata a fare riferimento a una futura procedura di mobilità e alla necessità di garantire parità di trattamento con altri dipendenti in situazioni simili. (doc. 5 ric.)
Il ricorrente ha inoltre sottolineato di essere l'unico referente per l'assistenza della nonna convivente, affetta da handicap grave riconosciuto, e di beneficiare attualmente del congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42 del D.lgs.
151/2001;questo, a suo avviso, dimostra che l'Amministrazione ha già riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la tutela prevista dalla Legge 104/1992, rafforzando la legittimità della sua richiesta di trasferimento.
2. Si è costituito Il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle CP_1
richieste contenute nei punti 1) e 2) del ricorso, poiché non esiste alcun atto formale di diniego da parte dell'Amministrazione, dovendosi considerare la nota del
17/02/2025 quale comunicazione inoltrata al ricorrente e al proprio legale, a riscontro della missiva da questi inviata il 16/01/2025 avente ad oggetto l'istanza di trasferimento.
Nel merito, il ritiene la domanda di trasferimento non fondata, in quanto CP_1
dal 2022 sono state avviate varie procedure di assunzione – tuttora in corso – che hanno comportato la presentazione di numerose richieste di trasferimento, molte delle quali motivate da esigenze assistenziali simili a quelle del ricorrente.
Pag. 3 di 5 Per evitare di compromettere i diritti di altri dipendenti in situazioni analoghe,
l'Amministrazione ha deciso di valutare ogni richiesta nell'ambito di una procedura interna di mobilità, come previsto dall'art. 5 del CCNL Funzioni Centrali 2022–2024: questa procedura prevede criteri stabiliti in accordo con i sindacati ed inoltre ogni richiesta deve essere confrontata con le esigenze organizzative dell'Ente.
Secondo la giurisprudenza, poi, chi assiste un familiare disabile (il c.d. “caregiver”) non ha un diritto automatico al trasferimento vicino al domicilio del congiunto, ma le domande vanno valutate tenendo conto anche dei diritti degli altri dipendenti e delle necessità del datore di lavoro pubblico, che risponde all'interesse generale.
Per tutte queste ragioni, non è stato possibile accogliere la richiesta di trasferimento.
Il ha anche sottolineato che non è possibile concedere trasferimenti al di CP_1
fuori delle procedure collettive, già avviate con il D.D.G. n. 530 del 9 aprile 2025, che regola la mobilità nazionale.
Infine, ha chiarito che il congedo straordinario, già concesso al ricorrente per il periodo 3 giugno – 29 agosto 2025, è un istituto completamente diverso: serve solo a garantire un'assenza temporanea dal lavoro per l'assistenza, e non ha alcun impatto sulle procedure di trasferimento.
3. Il ricorrente ha dato atto che in data 15/12/2025 il ha pubblicato il CP_1
D.D.G. n. 1929/2025, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive della procedura di mobilità nazionale per l'anno 2025 (deposito del 16/12/2025).
Con tale provvedimento, è stato disposto il trasferimento del ricorrente presso l' , una delle sedi indicate fin dall'istanza iniziale del Controparte_7
15/10/2024.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato atto della cessazione della materia del contendere.
Pag. 4 di 5 Il ricorrente chiede la condanna del per soccombenza virtuale, mentre il CP_1
chiede la compensazione delle spese.…. CP_1
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
4.Le spese devono essere compensate.
Infatti- come esposto dal sussisteva l'esigenza di garantire a tutti i CP_1
dipendenti che hanno interesse al trasferimento e che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 di avvalersi del beneficio a condizioni di parità tra loro. La procedura di mobilità si è conclusa in tempi brevi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 438/2025:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara l'estinzione della causa.
2) Compensa le spese di causa
Reggio Emilia, così deciso il 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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