Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott. ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. VIRILI Controparte_1
DONATELLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CARCASCIO CP_2
FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
Nonché
nata a [...] il [...] rappresentata dalla curatrice speciale della minore Avv. CP_3 nominata con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data Persona_1
20.11.2024, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio;
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: ricorso ex art. 250 c.p.c.
1
Per parte ricorrente:
“In via preliminare, Voglia adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti idonei far instaurare la relazione padre-figlia;
- nel merito, Voglia autorizzare il sig. a riconoscere la minore nata a [...]_1 CP_3 in data 29.05.2024 figlia della sig.ra , nata a [...] il [...] entrambe residenti CP_2 in Via Vollusiano n. 18;
- per l'effetto, Voglia autorizzare il sig. ad anteporre il proprio cognome a quello della CP_1 madre all'atto della registrazione presso l'ufficio nati del Comune di Terni e assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento, al mantenimento ed al regime di frequentazione del padre con la minore.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, preso atto degli atti del procedimento penale a carico di Parte_1
riversati nel presente fascicolo, nonché degli atti del procedimento del Tribunale per i
[...]
Minorenni aperto in favore della minore, degli accertamenti espletati, delle valutazioni svolte, disposta ogni indagine e valutazione che l'Ill.mo Tribunale riterrà, anche presso i Servizi Sociali di
Terni, presso il , presso l'UEPE di Terni, preso atto del parere negativo espresso dalla CP_4 CP_2 al riconoscimento della figlia minore , pur nella allegata declaratoria di paternità di in CP_3 CP_3 capo al , Voglia respingere la domanda attorea, ritenendo la sussistenza di motivi gravi ed CP_1 irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico- fisico del minore in caso di riconoscimento della minore stessa da parte del padre, con ogni conseguenziale provvedimento.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale volesse comunque dare corso alla pratica di riconoscimento, si chiede che il Tribunale voglia disporre, sin da subito, ogni indagine ritenuta opportuna circa la valutazione delle competenze genitoriali del , essendo
CP_1 già state affidate alla Asl competente la valutazioni delle competenze genitoriali della nonché CP_2 circa l'uso/ e o abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti sempre da parte del , in quanto
CP_1 già presente la problematica come risulta da un esame complessivo del carteggio contenuto nel fascicolo del procedimento penale, versato in atti, mantenendo fino all'esito di una indagine socio- ambientale del e della famiglia, nonché del positivo superamento di un idoneo percorso
CP_1 riabilitativo, sia dagli abusi che dalle dipendenze, il divieto di incontri e di contatti con la minore, con riserva, in caso di autorizzazione al riconoscimento, di chiedere ulteriori provvedimenti limitativi, restrittivi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico del .Con vittoria di
CP_1 spese”.
Per la curatrice speciale della minore:
“Piaccia a Codesto Tribunale riconoscere la paternità del Sig. nei confronti della Controparte_1
Minore reale con aggiunta del cognome “ ” successivamente “ che non CP_3 CP_1 CP_2
2 dovrebbe comportare modifiche del codice fiscale. Fatta salva diversa concorde volontà dei genitori
e del Tribunale. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Terni di procedere alla modifica del cognome sull'atto di nascita di . CP_3
Con riserva di ogni richiesta, sui tempi e modi di visita e permanenza, sul mantenimento e anche in ordine alla sospensione e\o decadenza dalle responsabilità genitoriali all'esito delle valutazioni sulle capacità genitoriali, dei percorsi di riabilitazione, cura e sostengo che le parti stanno compiendo e delle indagini socio ambientali e familiari dei Servizi Sociali .”
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 , premettendo di aver intrattenuto Controparte_1 una relazione affettiva dal mese di giugno 2023 con , dalla quale in data CP_2
29.5.2024 è nata la figlia riconosciuta alla nascita dalla sola madre, dato atto del rifiuto CP_3 della resistente ad acconsentire al riconoscimento della minore da parte dello steso ricorrente, ha chiesto ai sensi dell'art. 250 c.c., l'emissione di sentenza che tenga luogo del consenso mancante della per il riconoscimento della figlia. CP_2
Il ricorrente ha premesso:
- di aver convissuto con la poco dopo l'istaurazione della convivenza in immobile in locazione;
CP_2
- che la relazione tra le parti si è interrotta prima della nascita della figlia che è avvenuta il 29 CP_3 maggio 2024, e che la riconosciuta la figlia, non ha prestato il consenso al riconoscimento da CP_2 parte del padre, neppure dopo l'intervento del legale della CP_2
- che la è stata collocata con la figlia in residenza protetta senza possibilità per il ricorrente di CP_2 conoscere la figlia minore;
- che il contesto familiare della minore sarebbe difficile, essendo il ricorrente imputato per condotte persecutorie, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a seguito della denuncia sporta dalla in CP_2 data 22.04.2024, per condotte che il ricorrente avrebbe asseritamente posto in essere in danno della resistente e per fatti verificatisi il 22 aprile 2024 presso il Consultorio del Distretto USL, quando seguendo la avrebbe aggredito un pubblico ufficiale, con emissione di misura cautelare del CP_2 divieto di avvicinamento alla emessa a carico dello stesso ricorrente, e prescrizione del c.d. CP_2 braccialetto elettronico, con conseguente impossibilità di recarsi in ospedale per conoscere la figlia al momento della nascita;
- che il avrebbe dato prova di rigorosa osservanza delle prescrizioni a lui imposte con la CP_1 misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento;
- che nel corso della relazione e durante la gravidanza la resistente era solita assumere sostanze stupefacenti, tanto da essere seguita dal e da una psicologa;
CP_4
- che nel corso del procedimento penale a carico del ricorrente la aveva dichiarato di trovarsi CP_2 in regime di affidamento in prova, dovendo pertanto presumersi l'esistenza di condanna definitiva a suo carico, per la quale è stata disposta la misura alternativa alla detenzione;
3 - che la avrebbe messo a repentaglio la propria salute e quella della figlia assumendo durante CP_2 la gravidanza bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, evidenziando in tal modo gravi disfunzionalità genitoriali;
- che al contrario il , non avrebbe abusato di sostanza alcoliche né fatto uso di sostanze CP_1 stupefacenti, rendendosi disponibile a compiere i necessari accertamenti per attestare l'assenza di dipendenze;
- che per comprendere le ragioni delle condotte oggetto del procedimento penale si sarebbe rivolto al
CSM di Terni, per seguire programma di assistenza psicologica;
- che il potrebbe contare per l'accudimento della figlia, sulla propria rete familiare composta CP_1 dal padre. dalla di lui compagna, dal fratello, dalla di lui moglie ,da altro fratello, dalla zia, , dalla nonna, tutti disposti a sostenerlo moralmente ed economicamente nel ruolo di padre di;
CP_3
tanto premesso il ricorrente ha chiesto:
in via preliminare, l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti idonei a far instaurare la relazione padre-figlia; nel merito, di autorizzare il ricorrente a riconoscere la minore CP_3 nata a [...] in data [...] figlia di , nata a [...] il [...] autorizzando il CP_2
ad anteporre il proprio cognome a quello della madre all'atto della registrazione presso CP_1
l'ufficio nati del Comune di Terni, assumendo i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento, al mantenimento ed al regime di frequentazione del padre con la minore.
All'esito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (disposta con termini abbreviati e nel rispetto delle misura per evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria, data la presenza di misura cautelare a carico del ricorrente) si è costituita la resistente.
si è costituita ribadendo la propria contrarietà al riconoscimento della minore CP_2 da parte di . La resistente pur non negando l'esistenza del legame di filiazione tra Controparte_1 il e la minore ha rilevato che il riconoscimento da parte del ricorrente sarebbe contrario CP_1 all'interesse della minore. La resistente ha esposto:
-l'esistenza di procedimento ex art. 330,333 c.c. innanzi al Tribunale dei Minorenni di Perugia, apertosi dopo la nascita di nel corso del quale il TM, con decreto del 21.06.2024 emesso CP_3 nell'ambito del fascicolo n. 609/2024, nelle more del necessario espletamento delle indagini, riteneva opportuno sin da subito un intervento di limitazione provvisoria delle responsabilità genitoriali della resistente, per l'inadeguatezza dalla stessa mostrata durante la gravidanza, in ragione della nascita della minore con positività all'uso di cannabinoidi circostanza evidenziate l'uso da parte della madre di sostanze stupefacenti nel corso della gravidanza;
- che in conseguenza della collaborazione mostrata dalla odierna resistente è stato disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale e la collocazione della minore presso una casa famiglia, con facoltà per la madre di seguirla;
- che all'esito dell'udienza dinanzi al Tribunale specializzato alla quale presenziavano la resistente, i responsabili del servizio sociale affidatario e la curatrice speciale della minore, nelle more nominata dal Tribunale per i minorenni, nella persona dell'Avv. con provvedimento del Persona_1
4 8 luglio 2024, il TM confermava l'affidamento della minore al servizio Sociale del CP_3
Comune di Terni, con conferimento dei poteri sanitari e delega per l'attuazione di ogni intervento utile di sostegno e monitoraggio, disponendo il collocamento in una comunità terapeutica individuata dal di Terni, di madre e figlia;
con delega al alla presa in carico della madre e con delega CP_4 CP_4 alla Usl Umbria 2 allo svolgimento della valutazione delle competenze genitoriali della madre;
- che la resistente, insieme con la minore, veniva collocata in Comunità Terapeutica individuata di CP_ concerto tra il e il Servizio Sociale di Terni, con richiesta di mantenere indirizzo secretato per la presenza di misura cautelare a carico del;
CP_1
- che le difficoltà della resistente, sarebbero iniziate a causa di una crisi adolescenziale con frequentazioni problematiche, che portavano la ad avvicinarsi al mondo della droga, senza CP_2 riuscire ad interrompere tale dipendenza a causa di complessi eventi che l'avrebbero coinvolta (un abuso sessuale durante l'infanzia, la prematura scomparsa della madre per suicidio);
- che la relazione tra le parti iniziava dopo la tragica morte della madre della quando non CP_2 avendo più alcuna abitazione la resistente decideva di trasferirsi nell'abitazione del;
CP_1
- che dopo qualche mese la scopriva di essere incinta, rilevando problematiche nelle condotte CP_2 del compagno, affetto da dipendenza alcolica con conseguenti atteggiamenti di violenza, oltre ad essere anch'egli dedito all'uso di sostanze stupefacenti (come dallo stesso esplicitamente ammesso in sede di interrogatorio di garanzia in data 24.04.2024 dinanzi al Gip del Tribunale di Terni);
-che il avrebbe iniziato a tenere condotte violente nei confronti della compagna, in CP_1 particolare il 4 novembre 2023, quando la donna, incinta di tre mesi, sarebbe stata colpita dal ricorrente con schiaffi al volto oltre ad essere vittima di tentativo di strangolamento, con intervento delle Forze dell'Ordine e di personale medico che riscontrava lesioni;
- che malgrado tale episodio la resistente si determinava a rientrare nell'abitazione del , per CP_1 mancanza di altra abitazione;
- che la Reale occupata presso una società con mansioni di giardiniere, avendo in corso un programma di affidamento in prova con l'UEPE di Terni, con una serie di prescrizioni tutte rispettate dalla resistente, diveniva destinataria di veti e forme di controllo da parte del compagno, che l'avrebbe controllata e minacciata in caso di mancata risposta telefonica;
- che il avrebbe proferito frasi offensive ed ingiuriose nei confronti della compagna, e a CP_1 causa di tali condotte nel mese di dicembre 2023 la resistente decideva di interrompere la relazione, incontrando il compagno solo in occasione dei controlli mensili per la gravidanza;
- che il non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione, iniziando quindi ad inviare CP_1 messaggi offensivi ed ingiuriosi alla ex compagna, tenendo condotte persecutorie in suo danno;
- che in particolare il 22 aprile 2024 , giorno fissato per le analisi, il si sarebbe presentato CP_1 nella struttura pubblica adirato per un mancato appuntamento della sera precedente, e dopo aver iniziato ad offendere la la costringeva a rifugiarsi all'interno del consultorio , tentando di CP_2 afferrarla per aggredirla;
richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto, agenti venivano aggrediti dal che malmenava un agente che si era frapposto davanti al CP_1 CP_1 per impedirgli di aprire la porta ove si trovava la facendolo cadere dalle scale, tanto che CP_2
5 l'odierno ricorrente veniva tratto in arresto anche per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per il reato di atti persecutori in danno della CP_2
- che a seguito di tali fatti la veniva sottoposta ad un programma di protezione per le vittime di CP_2 violenze e trasferita in una località protetta e segreta, dove portava a termine la gravidanza e il diveniva destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari prima, e del divieto di CP_1 avvicinarsi alla persona offesa successivamente con imposizione del c.d. braccialetto elettronico;
- che alla nascita della figlia, a causa dei trascorsi di tossicodipendenza, constatata la presenza di cannabinoidi nelle urine della minore, veniva istaurato d'ufficio procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni di Perugia, all'esito del quale, coma sopra detto, veniva disposto il collocamento in una comunità educativa della minore e della madre, con affidamento della minore ai servizi CP_3 sociali;
CP_
- che la nella comunità, veniva seguita dal con somministrazione di esami tossicologici a CP_2 sorpresa e colloqui di sostegno e monitoraggio con la psicologa, prendendosi cura personalmente della figlia collaborando con i Servizi affidatari;
- di essere ancora sottoposta al regime di affidamento in prova al Servizio Sociale, avendo interrotto il programma a seguito del parto, prestando la propria attività come addetta al giardinaggio presso la ditta di Terni, con orario dalle ore 8.30 alle ore 15.30 con una retribuzione mensile Controparte_5 di circa 250,00/300,00 euro;
- di opporsi al riconoscimento della minore da parte del ricorrente in ragione della presunta tossicodipendenza e alcool dipendenza del resistente, delle condotte aggressive e violente poste in essere dallo stesso in suo danno, potenzialmente in grado di pregiudicare l'interesse della minore, rilevando l'assenza nella famiglia del di familiari in grado di assicurare tutela per figlia. CP_1
Tanto premesso la resistente ha concluso chiedendo, previa acquisizione degli atti del procedimento de potestate n. 1281/2024 TM dell'Umbria a tutela di e dei provvedimenti limitativi CP_3 della responsabilità genitoriale di assunti in quella sede, delle indagini svolte, e degli CP_2 accertamenti espletati, eventualmente mantenuta la segretezza della località in cui la e la figlia CP_2 sono state collocate, il rigetto della domanda del ricorrente, ritenendo la sussistenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psicofisico del minore in caso di riconoscimento della minore da parte del padre, con ogni conseguenziale provvedimento. Con vittoria si spese.
All'udienza dell'11.11.2024, sono comparse le parti, il ricorrente ha dichiarato di essere ancora sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla resistente, comunicando che il 13 novembre 2024 era stata fissata udienza penale, con richiesta di patteggiamento esponendo di aver auto tensioni con la resistente per cercare di impedire alla stessa di assumere sostanza stupefacenti durante la gravidanza;
la resistente ha confermato di essere contraria al riconoscimento della figlia minore da parte del ricorrente a causa delle condotte aggressive tenute dallo stesso nel corso della relazione, di essere stata aggredita e minacciata dall'ex compagno per questo sottoposto a misura cautelare, del divieto di avvicinamento;
la resistente ha confermato di essere stata tossicodipendente e di aver cessato di fare uso di sostanze dalla nascita della figlia. La resistente ha confermato l'esistenza del legame di filiazione tra il ricorrente e la minore, e di pensare “che sia un diritto di mia
6 figlia che venga riconosciuta”, esponendo tuttavia il timore di possibile dipendenza dall'uso di alcool da parte del ricorrente. All'esito dell'udienza è stata disposta la comparizione della curatrice speciale della minore nominata dal Tribunale per i minorenni, nell'ambito del procedimento ex art.3330,333
c.c. istaurato su ricorso del Pubblico ministero minorile, a tutela della minere.
Alla successiva udienza del 20.11.2024 sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di voler procedere al riconoscimento e il venir meno della misura cautelare all'esito dell'emissione di sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte con sospensione della stessa;
la curatrice della minore ha rappresentato di essere favorevole al riconoscimento della minore da parte del padre, mentre la resistente ha confermato l'opposizione al riconoscimento a causa delle pregresse condotte violente ed aggressive del ricorrente. All'esito dell'udienza è stata nominata ex art. 473 bis.8 c.p.c. quale curatrice speciale della minore l'Avv. concedendo termine per la Persona_1 costituzione e rinviando a successiva udienza per la decisione.
La curatrice speciale della minore si è costituita esponendo la pendenza dinanzi al Tribunale per i minorenni dell'Umbria di procedimento introdotto da Pubblico Ministero Minorile ex art. 330 e segg.
e art. 473 bis n. 13 e ss. cpc, a tutela della minore risultata positiva ai cannabinoidi al CP_3 momento della nascita, con adozione, in data 21.6.24, di provvedimento indifferibile con il quale è stato disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali, il collocamento della diade madre-figlia in comunità, la nomina di un Curatore con prescrizione di diversi sostegni, provvedimenti confermati con decreto n. 837/2024 del 16/07/2024. Nel corso di tale giudizio, la Reale aveva rappresento di CP_ essere seguita dal dall'anno 2016 per le problematiche di abuso di sostanze alcoliche e psicotrope e di voler intraprendere percorso di uscita dalla tossicodipendenza accettando il collocamento insieme con la figlia in una comunità terapeutica dovendo terminare di scontare una pena per la condanna per estorsione in danno dei genitori, con regime di affidamento in prova al Servizio Sociale (interrotto a causa della gravidanza). La curatrice ha evidenziato che dal momento della nascita e della collocazione della diade madre minore nella comunità la minore è stata accudita e curata dalla madre,
e la crescita normale della minore è risultata normale, con piena aderenza della alle attività CP_2 terapeutiche ed educative della Struttura. La curatrice ha riportato la complessa situazione delle parti, con la nascita della minore con positività ai cannabinoidi, assunti dalla madre in gravidanza, ritardo nella copertura vaccinale, condanna a carico della per reato compiuto nei confronti dei di lei CP_2 genitori, applicazione della pena a carico del per le sue condotte aggressive in danno della CP_1 ex compagna e per resistenza a pubblico ufficiale, presenza di una pregressa condanna dello stesso per guida in stato di ebbrezza, con necessità per entrambe le parti di seguire percorsi di sostegno specializzato (la resistente per il superamento delle tossicodipendenze, il ricorrente per il superamento delle pregresse condotte aggressive). La curatrice ha concluso ritenendo conforme all'interesse della minore superare il dissenso materno al riconoscimento da parte del padre, per garantire alla minore la conoscenza di entrambe le figure genitoriali, verificando dopo il riconoscimento le capacità genitoriali del padre, ponendo a carico dello stesso contributo per il mantenimento della minore, ritenendo quanto al cognome che quello del padre possa essere aggiunto a quello materno, in linea con la sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale che ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
7 All'esito è stata fissata udienza per la decisione concedendo termini ex ar.t 473 bis.28 cpc.
Nelle comparse conclusionali le parti si sono riportate alle rispettive istanze concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Non vi sono contestazioni quanto alla sussistenza del legame di filiazione tra il e la minore, CP_1 avendo la resistente madre della minore confermato la circostanza;
parimenti è accertata l'opposizione di al riconoscimento della figlia da parte del innanzi CP_2 CP_1 all'Ufficiale di stato civile, ritenuto dalla madre pregiudizievole per l'interesse della minore.
L'art. 250 c.c. prevede che in caso di richiesta di riconoscimento del figlio da parte del secondo genitore successivo al riconoscimento del primo: “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento. Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo
262.”
Per costante giurisprudenza “il riconoscimento del figlio ….. già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore” (Cass. 11.2.2005
n. 2878). Più recentemente la Suprema Corte ha ribadito: “Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale;
del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali
e sociali. (Cass. 28.3.2023, n. 8762)
8 All'esito del procedimento risulta accertato che il è stato sottoposto a misura cautelare per CP_1 condotte persecutorie ed aggressive poste in essere in danno della ex compagna, e che per tali condotte ha subito procedimento penale all'esito del quale è stata applicata, in data 13.11.2024, la pena di anni due di reclusioni, con sospensione condizionale subordinata all'espletamento di percorsi di recupero per le condotte poste in essere.
La resistente ha motivato l'opposizione al riconoscimento con la condotta violenta ed aggressiva del
. CP_1
Alla luce degli elementi emersi il Collegio seppure evidenzia come non sia possibile formulare in questa sede, con certezza, una prognosi favorevole circa il recupero da parte del , all'esito CP_1 del percorso rieducativo prescritto nella sentenza di patteggiamento, deve ritenere che la condotta del resistente successiva ai fatti per i quali la pena è stata applicata fa emergere la consapevolezza in capo al ricorrente del disvalore degli agiti compiuti. Inoltre, non può sottacersi come pure la ricorrente abbia tenuto condotte pregiudizievoli in danno della figlia, prima della nascita della stessa non astenendosi dall'assunzione di stupefacenti, con conseguente positività agli stupefacenti al momento della nascita della bambina, condotta che tuttavia non è stata da ostacolo alla possibilità per la madre di provare la volontà di seguire un serio percorso di recupero, attualmente in essere. Come è stato permesso alla madre di recuperare le gravi condotte disfunzionali poste in essere in danno della figlia, appare equo permettere al padre della minore, una volta definito il procedimento penale, con assunzione delle proprie responsabilità, ed espressa la volontà di seguire percorsi per il superamento degli agiti persecutori ed aggressivi, di eseguire il riconoscimento della figlia.
Compiute tali premesse in fatto, occorre rilevare come il riconoscimento da parte del genitore è elemento che assicura al minore l'accertamento delle proprie origini, contribuendo a costituire l'identità personale del figlio. Negare al padre la possibilità di riconoscimento del figlio rappresenta
–nel sistema della filiazione come delineato nella Costituzione, nel Codice e nelle Convenzioni internazionali- una misura estrema, l'ultima ratio ove nessun altro provvedimento sia idoneo a tutelare l'interesse del minore.
A seguito della riforma della filiazione, introdotta con l.n. 219/2012 e con il successivo decreto legislativo n.154/2013, è stato ulteriormente affermato il diritto per il minore alla costituzione del legame giuridico con entrambi i genitori, alla individuazione delle proprie origini anche in presenza di dati fattuali ritenuti in passato totalmente ostativi al riconoscimento (si veda, in proposito, la nuova disciplina dell'art. 251 c.c. che autorizza il riconoscimento, una volta valutato l'interesse del minore, anche del figlio nato da consanguinei).
Le allegazioni della resistente fondate su condotte aggressive e violente del , che CP_1 evidenzierebbero rischi per la minore potenzialmente discendenti dal riconoscimento paterno, non sono da considerare validi motivi ostativi, in quanto l'articolo 250 c.c. in tema di riconoscimento non mira a valutare la capacità genitoriale del richiedente e, tanto meno, a valutare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ma solo a verificare se sussistano ragioni concrete talmente gravi da pregiudicare in senso assoluto e definitivo l'interesse della minore in caso di riconoscimento da parte del secondo genitore.
Il piano della attribuzione dello status di figlio deve essere tenuto distinto da quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inerendo il primo all'accertamento della verità della procreazione
(derogabile solo in presenza di gravi motivi ostativi) e il secondo al concreto esercizio delle funzioni
9 genitoriali che possono essere limitate o inibite, ex. art. 330,333 c.c., in presenza di condotte genitoriali pregiudizievoli per il minore.
Le ragioni da ritenersi, eventualmente, preclusive del riconoscimento devono essere, allora, talmente gravi da impedire non solo e non tanto l'esercizio della responsabilità genitoriale (accertamento legato a vicende mutevoli e da valutare di periodo in periodo), ma anche la sola costituzione del rapporto giuridico di filiazione perché idonee a determinare la probabilità (e nemmeno la mera possibilità) di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
Le pregresse condotte del , seppure molto gravi e tali da imporre prima della istaurazione CP_1 delle relazioni con la figlia puntuali accertamenti (condividendo sul punto il Collegio la scelta della
Presidente delegata di non istaurare alcun contatto padre figlia prima di questi accertamenti), non sono tali da costituire motivo ostativo al riconoscimento, dovendo eventualmente essere vagliate per valutare le capacità genitoriali dello stesso, non essendo tali da denotare una attitudine criminale talmente grave e definitiva da dimostrare abitualità a delinquere ovvero insuperabile tendenza alla aggressività ovvero all'abuso nei confronti della minore, e della di lei madre.
In ragione di quanto esposto, va ritenuta meritevole di accoglimento l'azione spiegata dal ricorrente e va pronunciata sentenza che tenga luogo del mancato consenso materno. Alla pronuncia giudiziale consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita;
il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dalla dichiarazione resa in udienza di voler procedere al riconoscimento dichiarazione che proveniente dal padre in presenza dei requisiti formali richiesti dalla norma è idonea a costituire valido riconoscimento.
Deve pertanto pronunciarsi sentenza che tiene luogo del consenso della madre, dovendosi ritenere rispondete all'interesse della figlia essere riconosciuta anche dal padre, al fine di avere accertata l'esistenza del vincolo genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Quanto alla attribuzione del cognome appare congruo disporre, come richiesto dalla curatrice della minore, l'aggiunta del cognome del padre a quello materno, già acquisito dalla figlia ma non ancora divenuto tratto distintivo della di lei personalità in ragione della tenera età della bambina, potendo in tal modo il cognome rispecchiare l'appartenenza della minore ad entrambi i rami genitoriali.
Il procedimento deve proseguire per disporre sulle ulteriori statuizioni, relative alla disciplina delle modalità di affidamento, di mantenimento della minore. Seguirà all'emissione della sentenza parziale che tiene luogo del consenso mancante, la prosecuzione del giudizio per compiere i successivi necessari accertamenti per l'adozione di provvedimenti previsti dall'art. 250 c.c..
Le spese di giudizio verranno determinate nella sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando disattesa ogni altra istanza, così provvede, visto l'art. 250 c.c.:
- preso atto del riconoscimento della minore , nata il [...], da parte del padre CP_3
stante l'opposizione della madre , pronuncia sentenza Controparte_1 CP_2 che tiene luogo del consenso mancante ai sensi dell'art.250 c.c. e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di
Stato civile di annotare sull'atto di nascita di l'avvenuto riconoscimento da parte del di CP_3 lei padre;
Controparte_1
10 -dispone ai sensi dell'art. 262 c.c. che la minore aggiunga al cognome della madre CP_3 quello dal padre, in modo da chiamarsi;
Persona_2
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione all'affidamento, al mantenimento della minore;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Presidente estensore dr.ssa Monica Velletti
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