Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 19/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
535/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80186/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX (C.F. omissis), nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis
(omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Damaso Pattumelli (C.F. [...]) e dall’Avv. Daniele Di BE (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, via Flaminia, n. 334, che chiedono di ricevere le comunicazioni al n. fax 06.3232244 e agli indirizzi p.e.c. avvdamasopattumelli@cnfpec.it e danieledibella@ordineavvocatiroma.org;
ricorrente -
CONTRO
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21 – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313),
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 allegata all’atto di costituzione in giudizio dall’Avv. Andrea Botta (CF[...]) p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, fax n. 06-94527716;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 17.11.2025, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Carla Conte (per delega orale) per la parte ricorrente e l’Avv. Andrea Botta/Gianna E/ CL Mangiapane per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale, in proprio, per l’accertamento, - previa implicita impugnazione del silenzio serbato sulla relativa istanza- del diritto della ricorrente , ai sensi dell’art. 80, comma 3 l. n. 388 del 2000, alla contribuzione figurativa, in misura di legge e a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio e, per l’effetto, condannare l’INPS a riconoscere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto ai fini In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa, come per legge, con vittoria di onorari e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
1.1. In punto di fatto ha rappresentato:
a. di essere dipendente dell’amministrazione pubblica, quale dipendente dell’ASL ROMA 3;
b. di essere affetta da esiti di emiparesi sinistra, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, grave depressione endoreattiva in trattamento farmacologico, essendo minorata civile;
c. in data 18.1.2023 ha presentato infruttuosamente domanda all’I.N.P.S. allo scopo di ottenere tutti i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni che sarebbero state riconosciute dalla competente commissione medica per l’accertamento degli stati d’invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.
d. In data 27.10.2023 ha presentato domanda per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici di cui all’art. 80, co. 3, l. n.
388/2000, ma nessuna risposta ha avuto;
1.2. In punto di diritto:
a. richiama giurisprudenza in ordine alla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giurisdizione di questa Corte e alla legittimazione passiva in subiecta materia;
b. richiama la disciplina di cui all’art. 80, co.
3, l. n. 388/2000;
c. osserva che, se è pur vero che il beneficio è strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, la mancata impugnazione del verbale d’invalidità che non ha riconosciuto la percentuale, necessaria e sufficiente per il riconoscimento del diritto per cui è causa, renderebbe impossibile alla parte ricorrente il godimento del beneficio in oggetto che mai potrebbe ottenerlo, se la relativa domanda potesse, per assurdo, essere presentata solo al momento del trattamento pensionistico per vecchiaia od anzianità e che d’altronde, è ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante, a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l’interesse ad agire in relazione a uno status, quale quello di invalidità, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall’ordinamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alla condizione fisica dell’invalido;
d. ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp.
att. c.p.c. dichiara, che, con riferimento all’anno precedente a quello d’instaurazione del giudizio, ha avuto un reddito familiare imponibile superiore ad euro 23.493,36 (D.M. 23-07-2020 in G.U. 30-01-2021, n. 24), come documentato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata al fascicolo della presente causa (Cass. 20-01-2015, n.
901), a cui chiede di aggiungere l’importo di euro 2.065,82 per ognuno dei familiari conviventi (Cass.
03-11-2016, n. 22345 e art. 92 D.P.R. n. 115/2002),
e s’impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente;
1.2 In conclusione, chiede:
I. di accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.
80, comma 3, l. n. 388 del 2000, il diritto della ricorrente alla contribuzione figurativa, in misura di legge e a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio;
II. e, per l’effetto, condannare l’I.N.P.S. a riconoscere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto ai fini In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa, come per legge, con vittoria di onorari e competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
III. in via istruttoria e con riserva d’integrazione, anche in conseguenza di eventuali deduzioni avversarie, chiede:
(1). di ordinare all’I.N.P.S. l’esibizione:
della domanda del 18-01-2023;
(2). della domanda amministrativa del 27-10-2023 per il riconoscimento del diritto di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 2000;
(3) di tutta la documentazione medica e reddituale della ricorrente detenuta dallo stesso Istituto;
(4) di nominare un C.T.U. medico-legale per accertare le condizioni fisiche e psichiche della parte ricorrente nominando sin d’ora quali consulenti tecnici di parte il dott. Mario Ciletti e il dott.
VI FA, con riserva di sostituzione e/o integrazione degli stessi sin dalla data d’inizio delle operazioni peritali.
2. Si è costituito l’I.N.P.S. con memoria di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 costituzione.
2.1 In dettaglio:
a. osserva che all’Ente iscritto, essendo la ricorrente dipendente in servizio, al momento della domanda, presso la ASL Roma 3, (doc. 3), e non all’INPS, è demandato il riconoscimento della sussistenza del requisito per il diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni fornite dalla Informativa n.
75/2001 dell’allora INPDAP (doc. 4), nonché la trasmissione della relativa documentazione alla sede INPS competente territorialmente, la quale provvederà a liquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio;
b. evidenzia che è previsto che la ricorrente venga sottoposta a visita per i benefici ex l. 104/92 in data 14.11.2024;
2.2 In conclusione, chiede:
I. di dichiarare l’inammissibilità della domanda;
II. nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite.
3. In esito all’udienza del 13.11.2024, con ordinanza n. 175/2024 in data 15.11.2024, questo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Giudice, ordinava alla parte ricorrente di depositare, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza, copia del provvedimento negativo, unitamente al relativo verbale medicolegale circa l’accertamento dell’invalidità, ricevuto in merito all’istanza in data 18.1.2023 e all’INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell’ordinanza, il fascicolo amministrativo.
4. In data 6.12.2024 parte ricorrente ha depositato il verbale della competente Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in data 14.11.2024 con cui è stata riconosciuta alla ricorrente una percentuale di invalidità superiore al 74%.
5. L’INPS non ha dato esecuzione all’ordinanza istruttoria.
6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale per l’accertamento, - previa implicita In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 impugnazione del silenzio – rifiuto serbato sulla relativa istanza- del diritto della ricorrente , ai sensi dell’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, alla contribuzione figurativa, in misura di legge e a decorrere dalla data che sarà accertata in sede di giudizio e, per l’effetto, condannare l’INPS a riconoscere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa, come per legge, con vittoria di onorari e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
3. Preliminarmente, è opportuno dare atto che l’INPS non ha compiutamente ottemperato all’obbligo, sulla medesime parte resistente incombente ai sensi dell’articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.
Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 4. In via pregiudiziale, deve darsi atto che l’oggetto del ricorso è unicamente costituito dal riconoscimento dell’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 che rientra, nella giurisdizione della Corte dei conti; mentre esula dall’oggetto della causa il riconoscimento dell’invalidità civile (peraltro medio tempore intervenuto) che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU.,
23.10.2014, n. 22550).
5. Peraltro, l’affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.
6. Quanto alla domanda giudiziale relativa all’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3,
l. n. 388 del 2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due distinti profili.
6.1 Per un primo aspetto, con riguardo all’ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
6.1.1 Dal ricorso emerge che la presentazione dell’istanza all’INPS - per il riconoscimento dei benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 è In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 avvenuta (solo) il 27.10.2023 (all. 13 al ricorso),
cioè, in data evidentemente successiva a quella di presentazione della (diversa) istanza per il riconoscimento di invalidità civile che afferisce all’accertamento dell’invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.
6.1.2 Ciò posto, non risulta dagli atti di causa che, in seguito alla presentazione della domanda degli ora menzionati benefici per cui è causa, l’INPS abbia adottato una determina negativa sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell’Istituto - di una formale diffida all’adozione del provvedimento amministrativo sull’istanza de qua.
6.1.3 Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr.
per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253 e Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur.
Lazio, 17.10.2024, n. 480; 14.4.2025, n. 195).
Infatti, tale orientamento, di integrale applicabilità dell’art. 153, comma 1, lett. b),
c.g.c., è confermato in giurisprudenza anche con In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 specifico riferimento ai ricorsi proposti ex art.
445-bis c.p.c. (per tutte, cfr. Cdc, sez. I app.,
9.6.2023, n. 253; sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n.
165; 11.6.2024, n. 132).
Da tale orientamento, seppur non univoco, non si ravvisano motivi per discostarsi, data l’impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c..
6.2 Il secondo profilo di inammissibilità concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
6.2.1 Infatti, la Corte di cassazione (SS.UU. civ.
21903/2021 par.19; nonché sez. lav., 2911.2019, n.
31284; id, 9.4.2019, n. 9877) sulla scorta di un orientamento già consolidato, ha affermato che per fruire dei benefici qui richiesti occorre la contestuale presentazione dell'istanza di pensione, nei seguenti termini: “Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.”
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Tale orientamento peraltro è stato condiviso sia dalla giurisprudenza di appello di questa Corte (cfr.
Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253, che ha evidenziato come sia isolata la pronuncia in senso diverso di Cass. civ., sez. lav., n. 30636/2022), sia da questa Sezione con sentenza 2.4.2021, n. 314/2021, con motivazioni che questo Giudice condivide, pur nella consapevolezza dell’esistenza di diverso orientamento nella giurisprudenza di primo grado.
6.2.2 Nel caso di specie, parte ricorrente, tuttora in servizio, non ha ancora presentato domanda di pensione, sicché deve presumersi che non abbia ancora maturato i relativi requisiti pensionistici, su cui fondare la accessoria richiesta del beneficio figurativo.
6.2.3 Anche per questo profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Mette conto precisare che la dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell’eventuale improcedibilità (cfr. punto 2 della circolare I.N.P.S. n. 131/2012) in sede amministrativa dell’istanza presentata in data 27.10.
2023. Detta istanza, infatti, risulta inviata solo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 per p.e.c. e non anche in via telematica, in difformità da quanto stabilito dall’I.N.P.S. ex art.
38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n.
122 del 2010.
Pertanto, ove si dovesse considerare improcedibile detta istanza, a fortiori si dovrebbe pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l’improcedibilità dell’istanza opera, quanto ad effetti nei riguardi dell’art. 153, comma 1, lett.
b), c.g.c., come mancata presentazione dell’istanza, non potendosi postulare l’obbligo di concludere il procedimento a carico dell’INPS in relazione ad istanza improcedibile.
8. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
9. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la questione di inammissibilità del ricorso
-, si dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.,
la compensazione delle spese del giudizio.
10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 19.12.2025 16:06:38 GMT+01:00