Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 19/12/2025, n. 535
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata determinazione negativa dell'INPS

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in quanto non vi è prova di una determinazione negativa dell'INPS né di una formale diffida da parte della ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse ad agire

    La Corte riafferma l'orientamento della Cassazione secondo cui i benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 sono strettamente collegati alla domanda di pensione e possono essere richiesti solo in quella sede. Poiché la ricorrente è ancora in servizio e non ha presentato domanda di pensione, manca l'interesse ad agire.

  • Improcedibile
    Improcedibilità dell'istanza amministrativa

    La Corte rileva che l'istanza del 27.10.2023 è stata inviata solo via PEC, in difformità da quanto stabilito dall'INPS. Pertanto, l'istanza è improcedibile, il che equivale a una mancata presentazione ai fini dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata determinazione negativa dell'INPS

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in quanto non vi è prova di una determinazione negativa dell'INPS né di una formale diffida da parte della ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse ad agire

    La Corte riafferma l'orientamento della Cassazione secondo cui i benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 sono strettamente collegati alla domanda di pensione e possono essere richiesti solo in quella sede. Poiché la ricorrente è ancora in servizio e non ha presentato domanda di pensione, manca l'interesse ad agire.

  • Improcedibile
    Improcedibilità dell'istanza amministrativa

    La Corte rileva che l'istanza del 27.10.2023 è stata inviata solo via PEC, in difformità da quanto stabilito dall'INPS. Pertanto, l'istanza è improcedibile, il che equivale a una mancata presentazione ai fini dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 19/12/2025, n. 535
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio
    Numero : 535
    Data del deposito : 19 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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