Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di CO, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di DASPO sportivo – N. -OMISSIS- – emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 16.04.2024, notificato in data 17.04.2024 ore 15:15 e convalidato con ordinanza del GIP del Tribunale di -OMISSIS- in data 19.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2024;
Vista la memoria, notificata il 16 aprile 2024 e depositata il successivo 21 aprile 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 16.04.2024, con il quale veniva disposto nei suoi confronti il divieto di “ accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea, ove si disputino gli incontri di calcio di campionati di serie "A" , "B" , Lega Pro Prima Divisione e Seconda Divisione, Lega Nazionale Dilettanti, coppe nazionali ed internazionali o partite amichevoli delle quali possa avere notizia attraverso i normali canali di comunicazione cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e la Nazionale Italiana di calcio, ovvero a tutti gli incontri di calcio nazionali e regionali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., da tre ore prima dell'inizio, durante e fino a tre ore dopo il termine degli incontri, per un periodo di ANNI (CINQUE) dalla data di notifica del presente provvedimento ”;
- ha resistito in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
Osservato che, in prossimità dell’udienza pubblica, con memoria notificata alla resistente il 16 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai sensi dell’art. 84 cod.proc.amm. al ricorso introduttivo del presente giudizio, con richiesta di compensazione delle spese della fase di merito; l’Amministrazione, dal canto suo, ha prestato espressa adesione con dichiarazione depositata in giudizio il 21 aprile 2026;
Dato atto che all’udienza pubblica del 29 aprile 2026 le parti hanno insistito sulla rinunzia; la causa è stata, infine, trattenuta in decisione;
Ritenuto, alla luce della suddetta esplicita rinuncia e sussistendone i presupposti, di dover dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, altresì, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in forza dell’accordo tra le parti, devono essere compensate tra le parti costituite le spese di lite relative alla sola fase di merito, rimanendo salvo l’importo già liquidato in favore dell’Amministrazione per la fase cautelare con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2024;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Compensa le spese di lite della fase di merito, lasciando impregiudicate quelle già liquidate a carico della parte ricorrente in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | CO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.