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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/08/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Santa Spina, nella causa civile iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio , ed Parte_1 C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio,
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 letti gli atti, rilevato che parte ricorrente ha concluso come da ricorso al cui contenuto integralmente si riporta ai fini della discussione.
Il Giudice, alle ore 11,21, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice, alle ore 13,03 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dr.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio , ed Parte_1 C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio,
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 28 marzo 2024, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso a lei spettante quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale di Pisa in data 4 marzo 2024 nel procedimento r.g. n. 3806/2021. Il giudizio nel quale veniva reso il decreto di liquidazione aveva ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si era concluso con la revoca (su richiesta di entrambe le parti) dell'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per il patrocinio della ricorrente, all'avv. Pt_1 era stata riconosciuta una somma pari ad € 1.100,00, oltre accessori, che la stessa ha reputato insufficiente rispetto al lavoro effettivamente da lei svolto nel corso del giudizio, nonché inferiore agli standard tabellari previsti dalla legge, peraltro neanche richiamati nel decreto di liquidazione.
Ha richiamato, pertanto, il diritto al patrocinio a spese dello Stato come regolato nel contesto delle
Nazioni Unite, nel diritto dell'UE, nella CEDU e nel diritto interno, a partire dall'art. 24 Cost. e sino ad arrivare alla regolamentazione contenuta nel D.P.R. 115/02 (T.U. spese di giustizia), che mira a rendere effettivo il diritto di difendersi e di accedere al sistema giustizia anche per coloro che non abbiano le risorse economiche per assumersi i relativi costi. Applicando i criteri previsti dal T.U. ora detto e, dunque, considerando che il giudizio nel quale si richiedeva la liquidazione rientra nello scaglione da 26.000,00 € a 52.000,00 € e applicando i valori medi, il compenso da riconoscere all'odierna opponente doveva essere quantificato in € 7.616,00, da ridurre, poi, della metà ex art. 130,
D.P.R. 115/02, per € 3.808,00 o comunque, laddove si fossero ritenuti applicabili i valori minimi, dimidiati della metà, si sarebbe dovuta riconoscere una somma pari ad € 1.904,00, più accessori. Ha sottolineato, in ogni caso, come il Protocollo redatto dal CNF nel 2017 avesse stabilito un compenso di almeno € 1.500,00, aumentabile del 20% in presenza di prole e in ragione della complessità, con possibilità di elevazione di un'ulteriore somma ricompresa tra il 60% e il 300%. L'opponente ha, pertanto, rilevato come il decreto di liquidazione opposto non avesse fatto menzione alcuna di protocolli, né metodi di calcolo e neanche motivato sulla ragione per cui si intendeva riconoscere la somma liquidata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e, conseguentemente, liquidarsi in suo favore la somma pari ad € 3.808,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con vittoria di spese del presente giudizio pari ad € 98,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria.
Seppure raggiunto da rituale notifica, non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Il fascicolo è stato, dapprima, assegnato alla dr.ssa Guerrieri e, successivamente, ritenuto la dr.ssa
Guerrieri di astenersi ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c. trasmigrato alla scrivente. All'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, è stata fissata udienza di discussione e decisione e la causa, istruita documentalmente, viene decisa ora con la presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione, tempestivamente proposta, è fondata e merita accoglimento.
Il decreto di liquidazione reso in data 4 marzo 2024, invero, non ha sufficientemente motivato in ordine alle modalità con le quali si è pervenuti alla quantificazione del compenso da riconoscersi all'avv. a ha richiamato solamente gli artt. 82 e 130, D.P.R. n. 115/2002. Pt_1
Scendendo nel merito della questione, l'avv. a assunto il patrocinio della signora sin dal Pt_1 momento dell'introduzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, durato tre anni e nel corso del quale è stata anche espletata attività istruttoria.
Si ritiene, dunque che, in applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, il giudizio debba essere collocato nello scaglione indeterminabilità
– complessità bassa e che, in ragione dell'attività espletata, al professionista debbano essere riconosciuti i valori medi previsti dal decreto medesimo. Considerato, dunque che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il compenso per il difensore non può essere superiore alla metà dei valori medi dei parametri di cui alla Tabella A del D.M. n.55/2014/D.M.147/2022 o inferiore alla metà dei minimi tariffari (v. Ordinanza 201/06 del 18.05.2006 e Ordinanza n. 350 del 15-29.07.2005 della Corte costituzionale) e che detto compenso dovrà essere ridotto della metà (artt. 82 e 130 DPR
30.05.2002 n.115), il Tribunale reputa congruo riconoscere la somma pari ad € 3.808,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) CPA e IVA, se dovute, come per legge.
-.-.-.-.-.-
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo;
in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, all'opponente sarà riconosciuta la somma di € 98,00 per
CU e la somma di € 27,00 per diritti di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, in riforma del decreto di Parte_1 liquidazione emesso in data 4 marzo 2024 nel procedimento r.g. n. 3806/2021,
LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di onorario professionale per la difesa di AR Parte_1
Latorre nel procedimento r.g. n. 3806/2021, la somma di € 3.808,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA se dovute, come per legge.
CONDANNA il al rimborso in favore di ella somma pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 98,00 per CU e ad € 27,00 per diritti di cancelleria.
Così deciso in Pisa, il 13.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Santa Spina, nella causa civile iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio , ed Parte_1 C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio,
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 letti gli atti, rilevato che parte ricorrente ha concluso come da ricorso al cui contenuto integralmente si riporta ai fini della discussione.
Il Giudice, alle ore 11,21, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice, alle ore 13,03 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dr.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio , ed Parte_1 C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio,
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 28 marzo 2024, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso a lei spettante quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato reso dal Tribunale di Pisa in data 4 marzo 2024 nel procedimento r.g. n. 3806/2021. Il giudizio nel quale veniva reso il decreto di liquidazione aveva ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si era concluso con la revoca (su richiesta di entrambe le parti) dell'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per il patrocinio della ricorrente, all'avv. Pt_1 era stata riconosciuta una somma pari ad € 1.100,00, oltre accessori, che la stessa ha reputato insufficiente rispetto al lavoro effettivamente da lei svolto nel corso del giudizio, nonché inferiore agli standard tabellari previsti dalla legge, peraltro neanche richiamati nel decreto di liquidazione.
Ha richiamato, pertanto, il diritto al patrocinio a spese dello Stato come regolato nel contesto delle
Nazioni Unite, nel diritto dell'UE, nella CEDU e nel diritto interno, a partire dall'art. 24 Cost. e sino ad arrivare alla regolamentazione contenuta nel D.P.R. 115/02 (T.U. spese di giustizia), che mira a rendere effettivo il diritto di difendersi e di accedere al sistema giustizia anche per coloro che non abbiano le risorse economiche per assumersi i relativi costi. Applicando i criteri previsti dal T.U. ora detto e, dunque, considerando che il giudizio nel quale si richiedeva la liquidazione rientra nello scaglione da 26.000,00 € a 52.000,00 € e applicando i valori medi, il compenso da riconoscere all'odierna opponente doveva essere quantificato in € 7.616,00, da ridurre, poi, della metà ex art. 130,
D.P.R. 115/02, per € 3.808,00 o comunque, laddove si fossero ritenuti applicabili i valori minimi, dimidiati della metà, si sarebbe dovuta riconoscere una somma pari ad € 1.904,00, più accessori. Ha sottolineato, in ogni caso, come il Protocollo redatto dal CNF nel 2017 avesse stabilito un compenso di almeno € 1.500,00, aumentabile del 20% in presenza di prole e in ragione della complessità, con possibilità di elevazione di un'ulteriore somma ricompresa tra il 60% e il 300%. L'opponente ha, pertanto, rilevato come il decreto di liquidazione opposto non avesse fatto menzione alcuna di protocolli, né metodi di calcolo e neanche motivato sulla ragione per cui si intendeva riconoscere la somma liquidata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e, conseguentemente, liquidarsi in suo favore la somma pari ad € 3.808,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con vittoria di spese del presente giudizio pari ad € 98,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria.
Seppure raggiunto da rituale notifica, non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
Il fascicolo è stato, dapprima, assegnato alla dr.ssa Guerrieri e, successivamente, ritenuto la dr.ssa
Guerrieri di astenersi ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c. trasmigrato alla scrivente. All'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, è stata fissata udienza di discussione e decisione e la causa, istruita documentalmente, viene decisa ora con la presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione, tempestivamente proposta, è fondata e merita accoglimento.
Il decreto di liquidazione reso in data 4 marzo 2024, invero, non ha sufficientemente motivato in ordine alle modalità con le quali si è pervenuti alla quantificazione del compenso da riconoscersi all'avv. a ha richiamato solamente gli artt. 82 e 130, D.P.R. n. 115/2002. Pt_1
Scendendo nel merito della questione, l'avv. a assunto il patrocinio della signora sin dal Pt_1 momento dell'introduzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, durato tre anni e nel corso del quale è stata anche espletata attività istruttoria.
Si ritiene, dunque che, in applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornato con
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, il giudizio debba essere collocato nello scaglione indeterminabilità
– complessità bassa e che, in ragione dell'attività espletata, al professionista debbano essere riconosciuti i valori medi previsti dal decreto medesimo. Considerato, dunque che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il compenso per il difensore non può essere superiore alla metà dei valori medi dei parametri di cui alla Tabella A del D.M. n.55/2014/D.M.147/2022 o inferiore alla metà dei minimi tariffari (v. Ordinanza 201/06 del 18.05.2006 e Ordinanza n. 350 del 15-29.07.2005 della Corte costituzionale) e che detto compenso dovrà essere ridotto della metà (artt. 82 e 130 DPR
30.05.2002 n.115), il Tribunale reputa congruo riconoscere la somma pari ad € 3.808,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) CPA e IVA, se dovute, come per legge.
-.-.-.-.-.-
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo;
in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, all'opponente sarà riconosciuta la somma di € 98,00 per
CU e la somma di € 27,00 per diritti di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, in riforma del decreto di Parte_1 liquidazione emesso in data 4 marzo 2024 nel procedimento r.g. n. 3806/2021,
LIQUIDA in favore dell'avv. a titolo di onorario professionale per la difesa di AR Parte_1
Latorre nel procedimento r.g. n. 3806/2021, la somma di € 3.808,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA se dovute, come per legge.
CONDANNA il al rimborso in favore di ella somma pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 98,00 per CU e ad € 27,00 per diritti di cancelleria.
Così deciso in Pisa, il 13.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina