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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5825/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01D203294/2014 Nominativo_1 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ammettere ed accogliere il presente ricorso sia in fatto che in diritto;
per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto de quo;
dichiarare nullo, annullare o con qualsiasi statuizione privare di efficacia l'atto opposto, per le ragioni tutte indicate e/o ulteriori, ed ogni atto sottostante, consequenziale e/o connesso;
dichiarare che di nessuna somma è debitore il ricorrente per i motivi tutti di cui al presente atto;
accertare e dichiarare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, dei ruoli e degli atti sottostanti la Intimazione di pagamento n.
295 2025 90080655 67000; accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'Agente –
OS e per esso la decadenza dell'ente impositore.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari ex art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Resistente Agenzia delle Entrate : rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate OS : non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina in composizione collegiale l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90080655 67000 notificata in data 15.5.2025 con cui ADER ha sollecitato il pagamento di € 64.187,23 per Irpef 2010 comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 26/05/2025. CE : l'omessa notifica di tutti gli atti sottostanti, la prescrizione e decadenza, l'omessa motivazione anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti richiamati nell'intimazione impugnata e delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate controdeducendo sui motivi di ricorso mentre Agenzia delle
Entrate OS rimaneva contumace.
Con ordinanza del 9.10.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva questa Corte - in ordine al lamentato vizio di motivazione dell'intimazione per mancata allegazione dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto- l'insussistenza dell'obbligo di allegazione invocato dalla ricorrente.Tanto in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione
(per tutte cfr. vedi cass sez. 5 n.2227\2018 ) in base al quale l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale.Tale lettura è confermata dal dato normativo che disciplina l'intimazione di pagamento previsto all'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma, e sul punto cfr. Cass. 2065 del 2022 per tutte, si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non
è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento
(cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), secondo la Cassazione citata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione poichè il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione.
Nel merito il ricorso deve essere parzialmente respinto nei termini di seguito specificati.
Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha documentato che l'atto prodromico all'intimazione di pagamento oggi impugnata, individuato nell'avviso di accertamento n. TYX01D203294/2014, è stato ritualmente notificato in data 13/11/2014 (cfr. avviso di ricevimento dal quale risulta la correttezza della procedura di notifica, non contestata peraltro dalla ricorrente nel presente giudizio).
Per effetto di tale notifica ed in considerazione della sospensione ex lege dal giorno 08/03/2020 al 31/08/2021,
(v. il combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 conv. in l. 27/2020) introdotta durante la pandemia da CO
19, il termine decennale del credito erariale non risulta decorso alla data di notifica dell'atto impugnato per la parte relatva ai tributi.
Tale termine decennale, tuttavia, non è applicabile alle sanzioni e agli interessi rispetto ai quali - in base alla più recente e condivisibile giurisprudenza - il termine di prescrizione è da ritenersi quinquennale e quindi ormai decorso (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022 Rv. 664137 - 01 "In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.").
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed agli interessi;
spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5825/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008065567000 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01D203294/2014 Nominativo_1 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ammettere ed accogliere il presente ricorso sia in fatto che in diritto;
per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto de quo;
dichiarare nullo, annullare o con qualsiasi statuizione privare di efficacia l'atto opposto, per le ragioni tutte indicate e/o ulteriori, ed ogni atto sottostante, consequenziale e/o connesso;
dichiarare che di nessuna somma è debitore il ricorrente per i motivi tutti di cui al presente atto;
accertare e dichiarare l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, dei ruoli e degli atti sottostanti la Intimazione di pagamento n.
295 2025 90080655 67000; accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'Agente –
OS e per esso la decadenza dell'ente impositore.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari ex art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Resistente Agenzia delle Entrate : rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate OS : non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina in composizione collegiale l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90080655 67000 notificata in data 15.5.2025 con cui ADER ha sollecitato il pagamento di € 64.187,23 per Irpef 2010 comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 26/05/2025. CE : l'omessa notifica di tutti gli atti sottostanti, la prescrizione e decadenza, l'omessa motivazione anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti richiamati nell'intimazione impugnata e delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate controdeducendo sui motivi di ricorso mentre Agenzia delle
Entrate OS rimaneva contumace.
Con ordinanza del 9.10.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva questa Corte - in ordine al lamentato vizio di motivazione dell'intimazione per mancata allegazione dell'avviso di accertamento richiamato nell'atto- l'insussistenza dell'obbligo di allegazione invocato dalla ricorrente.Tanto in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione
(per tutte cfr. vedi cass sez. 5 n.2227\2018 ) in base al quale l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale.Tale lettura è confermata dal dato normativo che disciplina l'intimazione di pagamento previsto all'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma, e sul punto cfr. Cass. 2065 del 2022 per tutte, si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non
è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento
(cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), secondo la Cassazione citata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione poichè il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione.
Nel merito il ricorso deve essere parzialmente respinto nei termini di seguito specificati.
Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha documentato che l'atto prodromico all'intimazione di pagamento oggi impugnata, individuato nell'avviso di accertamento n. TYX01D203294/2014, è stato ritualmente notificato in data 13/11/2014 (cfr. avviso di ricevimento dal quale risulta la correttezza della procedura di notifica, non contestata peraltro dalla ricorrente nel presente giudizio).
Per effetto di tale notifica ed in considerazione della sospensione ex lege dal giorno 08/03/2020 al 31/08/2021,
(v. il combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 conv. in l. 27/2020) introdotta durante la pandemia da CO
19, il termine decennale del credito erariale non risulta decorso alla data di notifica dell'atto impugnato per la parte relatva ai tributi.
Tale termine decennale, tuttavia, non è applicabile alle sanzioni e agli interessi rispetto ai quali - in base alla più recente e condivisibile giurisprudenza - il termine di prescrizione è da ritenersi quinquennale e quindi ormai decorso (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022 Rv. 664137 - 01 "In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.").
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni ed agli interessi;
spese compensate.