Sentenza 16 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2018, n. 21682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21682 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB IZ, nata a [...] il [...], CR UC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 24/06/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per la parte civile, LU AU, l'Avv.to Alessandro Mancori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per l'imputata AB IZ l'Avv.to Mauro Cupitò, anche in sostituzione dell'Avv.to Luigi Parenti per l'imputato CR UC, che ha concluso per 'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1,Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Roma in data 23/04/2014 - con cui AB IZ e CR UC erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione, entrambi, ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 612, 594 cod. pen., ed il CR altresì in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. - assolveva entrambi gli imputati dal fatto di ingiuria in quanto non previsto dalla legge come reato, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. Con ricorso depositato in data 31/10/2016 AB IZ ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Mauro Cupitò, per:
2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe ai limiti dell'apparenza, non avendo tenuto in alcun conto i motivi di appello, senza, peraltro, neanche confutarli;
in particolare, era stato affermato che la motivazione del primo giudice - secondo cui la corretta formulazione della denuncia, presentata personalmente e tempestivamente dalla persona offesa LU AU, costituiva ragione sufficiente per l'attendibilità della stessa - fosse del tutto insufficiente, basandosi sul solo dato della correttezza formale della denuncia stessa;
ugualmente, nell'atto di appello, erano state illustrate le ragioni per le quali il teste FI IO, ex marito della persona offesa, non fosse stato presente ai fatti, benché, a suo dire, egli si trovasse nell'appartamento, mentre il teste ER NO, certamente estraneo, aveva affermato che all'interno dell'appartamento vi erano solo i figli dell'AB IZ, collocando, quindi, sulla scena il figlio dell'imputata, NE ON, dimostrando, in tal modo, che sia il FI IO che la LU AU avessero confuso il figlio dell'AB con il genero della stessa, ossia con il CR, rendendo, pertanto, credibili le dichiarazioni del ON NE, il quale aveva affermato che la madre non aveva né ingiuriato né minacciato la LU;
tra l'altro, sia il FI che la LU avevano riferito che le frasi erano state pronunciate da una voce maschile, dovendosi, pertanto, escludere che la AB nel fosse l'autrice, anche il concorso morale della stessa essendo basato unicamente sulla versione della persona offesa, secondo cui la AB avrebbe incitato il CR, affermazione del tutto vaga e generica;
2.2. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno, effettuato senza considerare che l'AB era imputata dei soli reati di ingiuria e minacce ed il CR anche del reato di danneggiamento, con conseguente illegittimità di una condanna in solido, effettuata, peraltro, senza alcuna distinzione tra il danno morale e quello materiale, apparendo la sentenza impugnata del tutto contraddittoria anche sotto detto aspetto, nella misura in cui sembra prospettare un concorso dell'AB nel reato di danneggiamento, di cui l'imputata non era chiamata a rispondere;
2.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata rideterminazione della pena e del risarcimento dei danni, pur a fronte dell'assoluzione degli imputati alla luce della depenalizzazione della fattispecie di ingiuria.
3. Con ricorso depositato in data 15/11/2016 CR UC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Luigi Parenti, per:
3.1. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendosi limitato il giudice del gravame a riassumere le motivazioni del primo giudice, senza assolvere all'obbligo di congrua motivazione, omettendo del tutto di valutare le censure contenute nel gravame in riferimento alle — prove /r dichiarative, ritenendo, peraltro, apoditticamente inattendibili i testi della difesa, ON e ER, da cui desumere l'assenza del CR dal luogo dei fatti il 20/06/2011, circostanza peraltro emersa dalle stesse dichiarazioni della RA NA;
3.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena inflitta in continuazione, pur a seguito dell'assoluzione dal reato di ingiuria;
3,3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla intervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., in riferimento alla fattispecie in concreto contestata al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono parzialmente fondati, per le ragioni di seguito specificate.
1.Quanto al reato di danneggiamento non è dato comprendere, né dalla formulazione del capo di imputazione, né dalle laconiche motivazioni delle sentenze di merito, del tutto silenti sul punto, se la condotta fosse aggravata ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in riferimento all'art. 625 n. 7, cod. pen.; esclusa palesemente, infatti, la sussistenza delle altre condotte attualmente integranti un fatto di danneggiamento penalmente rilevante, all'esito della modifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. I), d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, non appare in alcun modo esplicitato in quale luogo si trovasse la vettura della LU AU al momento della condotta ascritta al ricorrente. In ogni caso, come si evince dal calcolo della pena effettuato dal primo giudice, non era stata ritenuta alcuna circostanza aggravante, con la conseguenza che il fatto deve considerarsi non previsto dalla legge come reato. Ne discende, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, nei confronti di CR UC.
2. Sicuramente coglie nel segno il ricorso nella misura in cui si duole della mancata rideterrninazione della pena nei confronti di AB IZ, a seguito del proscioglimento dal fatto di ingiuria, in quanto non previsto dalla legge come reato, avendo il giudice palesemente omesso di considerare detta pronuncia ai fini della rideterminazione della pena. Ne discende, quindi, che al netto dei fatti non più previsti dalla legge come reato, la pena, sia per la AB che per il CR, deve essere rideterminata nella misura di euro 50,00 ciascuno, in relazione alla residua fattispecie di minaccia.
3. Relativamente al detto reato di minaccia, infatti, i ricorsi degli imputati vanno rigettati agli effetti penali. Per quanto scarna e sintetica, la motivazione del primo giudice ha dato atto delle ragioni per le quali la AB fosse stata ritenuta attendibile, nel senso che la sua versione, posta a fondamento del ricorso immediato, era apparsa scevra da intenti calunniatori;
inoltre, il primo giudice aveva anche espressamente valutato l'attendibilità del marito della LU, la cui presenza sul luogo dei fatti era stata considerata come compatibile con lo svolgimento cronologico degli stessi. Il giudice di appello, a sua volta, si è riportato a detta valutazione di attendibilità, facendola propria, ancorché in maniera sintetica, aggiungendo che la LU, in quanto da lungo tempo condomina dell'immobile, era perfettamente in grado di riconoscere dallo spioncino l'AB; inoltre, come emerge dal provvedimento di archiviazione nei confronti di ON UC, figlio della AB, l'indagato aveva fatto riferimento ad episodi diversi rispetto a quelli oggetto del processo, e ad essi successivi. Ne discende che le doglianze poste a fondamento del ricorso appaiono mirate ad una ricostruzione alternativa dei fatti, che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione che si palesa immune da censure logiche.
4. La sentenza impugnata,lotta nOva annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nessuna rideterminazione del danno, infatti, era stata operata dal giudice di appello, nonostante l'intervenuta depenalizzazione del fatto di ingiuria, a fronte di una condanna al risarcimento dei danni quantificata indistintamente, in primo grado, per entrambi gli imputati, in euro 6.000,00 di multa.Peraltro va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267884, hanno affermato che, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15/01/2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gi interessi civili. Ne deriva, quindi, che anche detta circostanza dovrà essere considerata dal giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la decisione va rinviata agli effetti civili. Le spese della parte civile andranno, altresì, liquidate all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del CR, limitatamente al danneggiamento, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ridetermina la pena, per tale imputato, in ordine al reato residuo, nella misura di 50,00 euro di multa. Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di AB IZ, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro 50,00 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi agli effetti penali. Annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese