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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3965/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ED EV Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3965/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Parte_1
Capitani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Parte_2
Frassoni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio formulata congiuntamente in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 27 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in FI (PR), il 3 giugno 1989, che dalla loro unione sono nati i figli e tutti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo Persona_1 Persona_2 Persona_3 economico, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso il 10 ottobre 2001 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario senza alcuna condizione accessoria.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e dal tempo trascorso dalla separazione, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento e dell'accordo raggiunto dai ricorrenti sotto il profilo d'interesse, si compensano infine le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in FI (PR), il 3 giugno 1989, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 21, Parte II, Serie A, Anno 1989 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON ED EV
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ED EV Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3965/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Parte_1
Capitani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Parte_2
Frassoni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio formulata congiuntamente in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 27 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in FI (PR), il 3 giugno 1989, che dalla loro unione sono nati i figli e tutti maggiorenni e indipendenti sotto il profilo Persona_1 Persona_2 Persona_3 economico, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso il 10 ottobre 2001 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario senza alcuna condizione accessoria.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e dal tempo trascorso dalla separazione, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento e dell'accordo raggiunto dai ricorrenti sotto il profilo d'interesse, si compensano infine le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in FI (PR), il 3 giugno 1989, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 21, Parte II, Serie A, Anno 1989 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON ED EV
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