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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO FA, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco La Cava, di fiducia avverso la ordinanza in data 19/07/2023 EL Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza ELl'art.
5-duodecies de: d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 EL d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, EL d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2346 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. A FA CO sono state contestate tre fattispecie di truffa aggravata ai danni ELlo Stato (capi A, D e G) e tre fattispecie di autoriciclaggio (capi C, F ed L). 1.1. Con decreto EL 26/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva nei confronti EL sunnominato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta - e in via subordinata anche per equivalente ai sensi ELl'art. 640-quater cod. pen. - EL profitto dei reati di cui ai capi A), D) e G). 1.2. Con successivo decreto EL 08/04/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, preso atto ELl'incompetenza territoriale dichiarata dal Giudice per l'udienza preliminare EL Tribunale di Roma nell'udienza preliminare EL 13/10/2022, e ELla nuova richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero di Velletri in data 06/04/2023, dichiarava l'inefficacia per decorso EL termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. EL decreto di sequestro preventivo EL 26/10/2021 (limitatamente ai reati per i quali era stata pronunciata sentenza di incompetenza territoriale: capi A, C, D, F, G, H, L) e, preso atto ELl'avvenuta prescrizione ELle fattispecie di cui ai capi A) e D), disponeva contestualmente nei confronti EL CO (e ELla di lui madre, UC De EL, concorrente nel medesimo reato) il sequestro preventivo ai fini di confisca diretta e per equivalente EL profitto EL reato di truffa aggravata contestata al capo G) pari ad euro 6.580.030,00 nonché nei confronti EL solo CO il sequestro preventivo a fini di confisca EL profitto dei reati di autoriciclaggio di cui ai capi C), F) ed L), rispettivamente pari ad euro 900.000, ad euro 500.000 e ad euro 102.113. 1.3. Il provvedimento riceveva materiale esecuzione nei confronti di FA CO per il complessivo importo di euro 5.578.073,24 sia in forma diretta su una pluralità di rapporti finanziari e polizze vita) che per equivalente (su immobili EL valore di 767.353 euro, nonché su di un'autovettura ed un motoveicolo) e nei confronti di UC De EL per l'importo di 406.487,28 euro. 1.4. Con ordinanza in data 19/07/2023, il Tribunale di Roma annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (e, in via subordinata, anche per equivalente ai sensi ELl'art. 640-quater cod. pen.) emesso in data 08/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Velletri nei confronti di FA CO limitatamente al profitto di cui al capo L) d'incolpazione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 1.5. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un idoneo corredo indiziario in relazione ai capi G), C) ed F), oltre che per i reati di truffa aggravata di cui ai 2 capi A) e D), ormai prescritti;
il tutto, alla luce ELle evidenze raccolte dagli esiti ELle indagini concernenti la fraudolenta aggiudicazione nell'aprile 2019 da parte di alcuni dipendenti di Lottomatica Holding s.r.l. EL primo premio ELla lotteria "Gratta e Vinci - Super Cash" EL valore di euro 7.000.000,00, mediante una pluralità di artifizi, ivi incluso l'accesso abusivo ai sistemi informatici ELla società allo scopo di individuare l'allocazione EL lotto contenente il biglietto vincente, così da poterlo acquistare e portare all'incasso. Successivi accertamenti compiuti avevano permesso di individuare altre tre vincite sospette riconducibili al CO, che fino al maggio 2018 (quando aveva spontaneamente presentato le sue dimissioni) era stato dipendente di Lottomatica Holding s.r.l. con la funzione di capo team ELl'area Italy Sistem Operations EL settore Gratta e Vinci. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di FA CO, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge con riferimento ai capo A), D) e G), per mancanza degli elementi costitutivi EL reato di truffa aggravata ai danni ELlo Stato. Si è posto a fondamento ELl'esistenza EL fumus commissi ELicti dei reati di truffa la possibile esistenza di un artificio che avrebbe consentito la preventiva individuazione dei biglietti vincenti tramite un accesso abusivo al sistema informatico EL "Gratta e Vinci", senza però nulla dire in ordine agli altri elementi costitutivi EL reato di cui all'art. 640 cod. pen. L'elemento costitutivo ELl'induzione in errore, nel provvedimento EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Roma, era stato individuato nella falsa titolarità dei biglietti vincenti (sicuramente riconducibili al CO, in quanto tale non legittimato a partecipare alla lotteria) presentati all'incasso da altri soggetti, asseritamente non titolari dei tagliandi. Innanzitutto è erronea l'individuazione ELl'eventuale soggetto indotto in errore posto che il provvedimento impugnato attribuisce detta qualità al gestore EL servizio Lottomatica, trascurando però il fatto che prima di essere presentati all'incasso i biglietti devono essere acquistati dal punto vendita. I biglietti sono stati regolarmente acquistati presso il legittimo proprietario, sono stati regolarmente presentati all'incasso da persone legittimate come previste dal regolamento, che sono risultati vincenti a seguito di validazione effettuata dal concessionario e che le vincite sono state regolarmente pagate. L'obbligo ex lege di pagamento ELle vincite è un atto necessitato e non volontario, non deriva da un processo decisionale viziato, non è un atto espressivo di autonomia privata ovvero di volontarietà ELl'esecuzione ELla prestazione patrimoniale: difetta, conseguentemente, il danno patrimoniale. 3 Secondo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 648-ter. 1 cod. pen. (capi C, F ed L) e mancanza degli elementi costitutivi EL reato di autoriciclaggio. La motivazione si concentra su accadimenti leciti successivi ai contestati reati per dare consistenza all'ipotesi accusatoria, senza però chiarire quale sarebbe stato in concreto l'ostacolo all'identificazione ELla provenienza illecita ELle somme impiegate. Non è certo "la tipologia degli investimenti" effettuati che determina, da sola, l'illiceità ELla condotta in quanto è richiesto anche quel quid pluris consistente nell'ostacolo concreto all'identificazione ELla provenienza ELittuosa ELle somme impiegate, essendo richiesto in punto di illiceità ELla condotta non sola "la tipologia degli investimenti" ma anche quel quid pluris rappresentato dall'ostacolo in concreto frapposto all'identificazione ELla provenienza ELittuosa ELle somme impiegate. Non sembra, pertanto, potersi affermare che le attività di investimento effettuate dal CO siano connotate da idoneità dissimulatoria essendo consistite nell'acquisto di strumenti finanziari e assicurazioni vita tutti formalmente, oltre che sostanzialmente, intestati allo stesso ricorrente. Terzo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 648-ter. 1 cod. pen. (capi C ed F). L'accertamento incidentale dei reati presupposto di cui ai capi A) e D) non può essere applicato. E' vero che i fatti costitutivi dei reati presupposto contestati non sono stati giudizialmente esclusi nella loro materialità, ma è altrettanto vero che l'intervenuta prescrizione ELle ipotesi di reato presupposto non consente più di escluderli giudizialmente in quanto non solo non si è mai instaurato, e mai si potrà instaurare, un rapporto processuale nella pienezza EL contraddittorio, ma non è nemmeno più possibile esercitare il diritto di difesa. In relazione al capo A), la prescrizione è intervenuta prima ELl'esercizio ELl'azione penale, con conseguente inesistenza EL reato e consequenziale inconfigurabilità EL reato di autoriciclaggio per mancanza di uno degli elementi costitutivi, ossia la provenienza illecita ELle somme impiegate. Parimenti, nei confronti EL reato di cui al capo D), si sarebbe dovuto procedere con una richiesta di archiviazione, sebbene il reato non si fosse ancora prescritto. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento all'errata quantificazione EL profitto dei reati di cui ai capi C, F ed L. Nell'autoriciclaggio contestato, le somme sottoposte a sequestro a tale titolo non hanno determinato un mutamento materiale e di segno positivo ELla situazione patrimoniale EL ricorrente in quanto già facenti parte EL patrimonio a cagione ELle vincite: dette somme, conseguentemente, non ne costituiscono il profitto. Quinto motivo: violazione di legge con riferimento all'errata quantificazione EL profitto confiscabile EL reato di cui al capo G. Nella fattispecie, non può parlarsi di perdita ELl'individualità storica EL profitto non essendosi questo 4 irrimediabilmente confuso nel patrimonio dei due agenti in concorso. Al contrario, il profitto è stato precisamente individuato nel tempo e quantificato nella grandezza nei confronti EL CO, il quale ha visto l'accrescimento EL proprio patrimonio ELla somma lorda di 2.000.000 di euro, ricevuta tramite bonifico bancario a seguito di atto notarile di donazione EL 18 dicembre 2017 da parte ELla madre, peraltro dopo sei mesi dalla data di incasso ELla vincita (10/06/2017). Sesto motivo: violazione di legge con riferimento al periculum in mora. E' stata omessa qualsiasi motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza ELlo stesso. Il disposto sequestro conservativo da parte EL giudice civile, per un valore addirittura superiore a quello disposto nel provvedimento impugnato, impedisce il concretizzarsi ELla possibilità che i beni in sequestro possano essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati. L'eventuale venir meno EL sequestro in sede civile non impedirebbe, tra l'altro, la riproposizione ELla misura cautelare penale sulla base dei nuovi presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza ELle argomentazioni poste a base EL provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 37451 EL 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 EL 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 EL 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura ELla violazione di legge, la difesa - quantomeno con riferimento a taluni aspetti - finisce per criticare la motivazione ELl'ordinanza EL Tribunale EL riesame lamentando, nella sostanza, la carenza ELl'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei ELitti contestati. 2.1. A tal fine, alcune premesse metodologiche e di principio s'impongono. 2.1.1. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi ELl'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito ELla richiesta di riesame ovvero di appello in tema di misure cautelari reali, può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno EL provvedimento o EL tutto mancante o privo 5 dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 EL 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 EL 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli, Rv. 242916). Nel caso di specie, non può ritenersi affatto che la motivazione sia EL tutto assente o assuma i caratteri ELla mera apparenza: EL resto, perché ricorrano fattispecie EL genere è necessario che la motivazione stessa sia EL tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice EL provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 EL 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Va ricordato al riguardo che, la manifesta illogicità ELla motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica ELla decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) ELl'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo EL provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi ELla mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza EL vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) EL medesimo art. 606 cod. proc. pen., in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125, comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti EL giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge;
l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6, Cost., stabiliscono l'obbligo ELla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità ELl'atto. 2.1.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica ELle condizioni di legittimità ELla misura cautelare da parte EL tribunale EL riesame o ELla corte di cassazione che, per costante insegnamento ELla giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione ELla questione di merito concernente la responsabilità ELla persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di 6 investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza ELl'elemento psicologico EL reato (cfr., Sez. U, n. 7 EL 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 EL 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo la verifica EL giudice EL riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza ELl'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini ELl'individuazione EL "fumus commissi ELicti", non è sufficiente la mera "postulazione" ELl'esistenza EL reato, da parte EL pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione ELl'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza ELl'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 EL 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). 2.2. Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata ha rilevato la natura fraudolenta ELle indicate vincite pari ad oltre 15.000.000 di euro, posta in essere grazie al decisivo ruolo svolto dal CO all'interno di Lottomatica, dimostrata dalla loro particolare vicinanza nel tempo, dal fatto che uno stesso nucleo familiare EL CO avesse conseguito nell'arco di soli due anni tre vincite milionarie al Gratta e Vinci, dalla circostanza che i biglietti vincenti fossero stati acquistati in tutte e tre le occasioni in città particolarmente lontane dai luoghi di residenza dei vincitori, dalla tempistica e dalla consistenza ELle spartizioni di denaro che ne erano seguite, sempre caratterizzate dal riconoscimento ELla quota più elevata allo stesso CO, che ne aveva poco dopo versato una porzione alla collega AM BU, parimenti impiegata presso la Lottomatica Holding s.p.a., mediante bonifici privi di una ben definita causale e nonostante non sussistessero particolari rapporti affettivi tra le parti. E' stata altresì evidenziata l'anomala circostanza che il CO, ad un anno di distanza dalle sue dimissioni, avesse mantenuto stretti contatti con i colleghi AZ, TI e CC (indagati per truffa ed altro in relazione alla fraudolenta aggiudicazione nell'aprile 2019 EL primo premio ELla lotteria Gratta e Vinci), tanto che il ricorrente era andato a trovare presso la sede ELla Lottomatica proprio il 09/04/2019, ovvero le stesso giorno in cui il AZ ed il TI si erano recati ad acquistare il biglietto vincente presso una tabaccheria di Cremona, ove il titolo era pervenuto la mattina di quello stesso giorno. Il successivo 13/02/2020 proprio il CO aveva chiesto aggiornamenti sulla stessa chat in merito alle operazioni di dismissione EL server ITGS, ovvero lo stesso in cui il CC e il AZ si erano introdotti mediante un 7 apposito software per ricercare i biglietti vincenti e poi cancellare le tracce informatiche dei loro accessi. Si legge nel provvedimento impugnato: "di conseguenza non può essere valorizzata in chiave difensiva la circostanza che la società Mediaservice.net - incaricata dalla Lottomatica nel giugno 2020 di eseguire un'analisi forense sul service ITGS mirata alla ricostruzione EL meccanismo fraudolento che aveva consentito ai dipendenti infeELi di individuare i biglietti vincenti EL gioco denominato "500 milioni supercash" e la loro allocazione geografica - non sia riuscita a rilevare attività fraudolente da parte degli operatori di sistema, atteso che comunque ... erano stati individuati una pluralità di comportamenti anomali da parte degli amministratori ELla piattaforma, suscettibili di avere precluso la successiva attività di accertamento EL suo pregresso utilizzo fraudolento. In particolare era emerso che il 05/06/2020 la matricola K12161 - abbinata all'utenza di CC MA - aveva cancellato tutti i file di log e le registrazioni ELle precedenti sessioni di lavoro asserendo che fosse un'operazione necessaria per liberare spazio sul server. Tuttavia si era trattato invece di un'operazione "arbitraria e non giustificata" poiché non vi era alcuna evidenza ELla saturazione EL disco di sistema. Ne emerge conferma dalla conversazione telefonica intercorsa tra il CC ed il TI proprio il pomeriggio EL 05/06/2020 in cui il primo aveva informato il secondo di avere trovato una funzione che permetteva di cancellare i file di log e di averla applicata sull'intero sistema, ivi inclusa la sua componente denominata "staging". Il TI se ne era rallegrato, osservando come avessero ormai "ripulito tutto" e potessero stare tranquilli ... (aggiungendo) che il CC avrebbe potuto giustificare l'operazione proprio sostenendo che servisse per liberare la memoria EL disco e evitare che il sistema si bloccasse ...". 3. Tutto ciò premesso e considerato, evidenzia il Collegio come il ricorrente, con il primo motivo svolto, deduca violazione ELla legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica EL fatto, contestando gli elementi costitutivi EL reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640- bis cod. pen. La questione relativa alla qualificazione giuridica EL fatto, sebbene fondata, non dispiega, per i motivi che saranno successivamente illustrati, alcun utile effetto ai fini ELla persistente efficacia ELla misura. 3.1. Il ricorrente ricostruisce la natura giuridica EL biglietto vincente quale titolo al portatore, in tal modo escludendo l'induzione in errore determinante l'atto di disposizione patrimoniale, elementi costitutivi EL reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche posti alla base ELla provvisoria incolpazione. 8 gR Nel caso di specie, occorre rilevare che il disvalore ELla condotta si incentra su un'intercettazione abusiva, attraverso l'accesso al database ELla banca dati ELla società concessionaria, dei biglietti vincenti, individuati presso i diversi rivenditori ed acquistati in blocco dall'indagato o da persone al medesimo riconducibili che, in qualità di prestanome, hanno contribuito all'attuazione EL sofisticato sistema elaborato dal CO tanto nella fase di intervento sui sistemi informatici, propedeutica all'individuazione ed al conseguente acquisto dei titoli, quanto nella successiva attività di occultamento ELle tracce degli accessi, mediante l'utilizzo di software di anonimizzazione. 3.2. L'attività di manipolazione dei sistemi informatici preposti al collocamento dei biglietti ELle lotterie nazionali nei punti vendita localmente abilitati, in quanto diretta alla loro individuazione, strumentale alla conseguente captazione dei premi ELla vincita, non costituisce artificio penalmente rilevante ai sensi ELl'art. 640-bis cod. pen., ma integra la fattispecie speciale di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen., in quanto difetta l'induzione in errore EL soggetto passivo EL reato, tenuto all'erogazione ELla prestazione in virtù ELla mera esibizione EL titolo di legittimazione, risolvendosi il disvalore complessivo ELla condotta, piuttosto, nel fraudolento intervento sul sistema di distribuzione, diretto a neutralizzare l'aleatorietà EL complessivo meccanismo di gioco. In tale prospettiva, il pagamento ELla vincita al portatore "abusivo" determina la produzione ELl'evento di ingiusto profitto con altrui danno, posto che la predeterminazione EL vincitore EL premio, venutone in possesso indebitamente, consolida, da un lato, la definitiva perdita di chance a carico degli altri potenziali acquirenti, esposti inevitabilmente alla definitiva impossibilità di conseguire la disponibilità dei biglietti vincenti in conseguenza ELl'illecita intercettazione dei titoli e, dall'altro, l'alterazione funzionale EL contratto di vendita di cui è parte la società Lottomatica (ora IGT Lottery), che si è costituita parte civile nel processo insieme a Lotterie Nazionali e all'Agenzia ELle Dogane e dei Monopoli, incidendo sulla sua tipica causa di alea. 3.3. Da tanto discende che il fatto sembra trovare corretta qualificazione giuridica nell'alveo di cui all'art. 640-ter cod. pen., che si caratterizza, infatti, perché l'attività fraudolenta ELl'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2, n. 10354 EL 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518). Sussiste, inoltre, l'aggravante prevista al secondo comma ELla suindicata disposizione normativa, posto che il fatto concreto realizzato è avvenuto in danno ELla società Lottomatica Holding S.p.a., da qualificarsi come ente pubblico, in 9 quanto preposto ai servizi di gestione ELle vendite di gioco, tramite autorizzazione dall'Agenzia ELle Dogane e dei Monopoli. Invero, il pagamento ELla vincita è stato regolarmente eseguito in favore ELl'indagato nella qualità di portatore dei biglietti vincenti, senza alcuna diretta induzione in errore EL soggetto tenuto al pagamento dei premi. 3.4. La condotta illecita si situa, pertanto, in una fase intermedia rispetto alla materiale riscossione ELla vincita e, più propriamente, nel momento ELla fraudolenta individuazione dei titoli vincenti. Proprio tale attività, strumentale al conseguimento ELl'ingiusto profitto, ha consentito di alterare l'ordinario meccanismo di gioco, neutralizzandone l'alea tipica e consentendo, quindi, all'agente di poter incassare la vincita. L'attribuzione al fatto ELla corretta qualificazione giuridica non dispiega, tuttavia, alcun effetto caducatorio ELla misura applicata, trattandosi ELla mera qualificazione giuridica EL medesimo fatto, senza alcuna immutazione degli elementi costitutivi EL reato, giacchè, dalla corretta attribuzione al fatto EL corretto nomen juris, non deriva alcun effetto sulla misura cautelare in atto. Ed invero, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, prevista dal combinato disposto degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., è applicabile anche al reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen.: da qui l'infondatezza EL motivo. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto risultano analiticamente ricostruite le movimentazioni dissimulatorie EL profitto illecito conseguito, attraverso l'intestazione ELle somme alla vasta rete dei soggetti coinvolti, nonchè tramite l'acquisto di titoli, polizze assicurative e beni immobili. Tanto basta a ritenere integrata la condotta di autoriciclaggio ai sensi ELl'art. 648-ter cod. pen. 5. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver posto alla base ELla contestazione di cui all'art. 648-ter cod. pen. i ELitti presupposto di cui ai capi A) e D), ormai prescritti, è manifestamente infondato, in quanto, in tema di motivazione EL decreto di sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, pur non essendo necessario che i ELitti presupposti siano specificamente individuati e accertati, è tuttavia indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili, il che non si verifica ove il giudice si limiti a supporne l'esistenza sulla base EL solo carattere asseritamente sospetto ELle operazioni relative a beni e valori che si intendono vincolare (Sez. 2, n. 26902 EL 31/05/2022 Rv. 283563), il che esclude che la prescrizione dei reati 10 presupposto, identificati in tutti i loro elementi costitutivi, non sia idonea a sostenere la provvisoria incolpazione sub art. 648-ter cod. pen. 6. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole ELl'asserita duplicazione EL profitto oggetto di sequestro per il reato di autoriciclaggio, è generico e, come tale, inammissibile, in quanto omette il doveroso confronto con la motivazione ELl'ordinanza impugnata, che, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente individuato i proventi oggetto di sequestro preventivo. Sul tema, come è stato autorevolmente sostenuto con orientamento costante, il prodotto, il profitto o il prezzo EL reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (cfr., Sez. 2, n. 27228 EL 15/09/2020, Lolasco, Rv. 279650-02; Sez. 6, n. 4953 EL 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204). Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato l'entità ELla somma oggetto di sequestro per i capi C) ed F) ELl'incolpazione provvisoria, posto che le somme quantificate - rispettivamente pari a 900.000,00 e 500.000,00 euro - sono state investite, a seguito ELla condotta di fraudolenta individuazione dei biglietti ELla lotteria, nella sottoscrizione di titoli azionari, e, pertanto, in attività speculative, dirette, da un lato, ad assicurare l'ingiusto arricchimento derivante dal ELitto presupposto, e, dall'altro, a disperderne le tracce di illecita acquisizione. In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha, correttamente, rilevato che il pericolo di duplicazione ELla somma astrattamente confiscabile risulta, nel caso di specie, insussistente, alla luce ELla sopravvenuta prescrizione dei ELitti di truffa oggetto ELla provvisoria contestazione, che, nonostante la riqualificazione giuridica operata in questa sede - alla quale, come sopra evidenziato, non consegue alcun effetto caducatorio ELla misura applicata - ha determinato l'effettiva impossibilità di sottoporne ad ablazione i ricavi, poi parzialmente reinvestiti in attività finanziarie. 7. Manifestamente infondato è il quinto motivo, diretto a contestare la quantificazione EL profitto apprensibile per il capo G) e l'applicazione EL principio solida ristico . 7.1. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione EL principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al principio solidaristico, né la diversa qualificazione giuridica risultante dalla sussunzione EL fatto concreto entro il perimetro applicativo ELla disposizione di cui all'art. 640- 11 ter cod. pen., dispiega alcun effetto in relazione alla persistente validità ELle argomentazioni spese dal Tribunale, in quanto il fatto posto in essere rimane un reato di danno ed ai fini ELla possibilità di procedere a sequestro preventivo a nulla rileva il concreto profitto che il singolo concorrente nella fattispecie ELittuosa abbia ottenuto, ma quello prodotto dalla consumazione EL reato nel suo complesso, avendo la giurisprudenza di questa Corte Suprema già avuto modo di chiarire che «È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo EL prezzo o profitto EL reato nei confronti di un concorrente EL ELitto ..., nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina EL concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione ELl'intera azione ELittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura ELla confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio» (Sez. 5, n. 25560 EL 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292). Il motivo, inoltre, si profila come assertivo, in quanto non si confronta con la motivazione. 7.2. Il ricorrente assume di aver parcellizzato la propria quota di spettanza EL profitto conseguito nella misura di 2.000.000 di euro ricevuti dalla di lui madre UC De EL con atto di donazione, in tal modo sostenendo la persistente individuabilità storica EL profitto, ostativa all'operatività EL principio solidaristico, trascurando, tuttavia, l'ampia motivazione ELl'ordinanza impugnata, dalla quale risulta nitidamente il decisivo ruolo di vertice rivestito dal ricorrente nell'ideazione ed organizzazione EL progetto criminoso, che ha visto coinvolti anche altri soggetti, tra cui i suoi familiari, relegati a meri esecutori materiali, tanto nella fase di accumulazione indebita ELla ricchezza, quanto in quella ELla successiva spartizione dei ricavi conseguenti. 8. Il sesto motivo, diretto a censurare l'omessa motivazione con riguardo al periculum in mora, è, EL pari, manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il puntuale percorso argomentativo ELl'ordinanza che, sul punto, ha valorizzato la particolare spregiudicatezza criminale ELl'indagato nella complessiva elaborazione ed attuazione EL progetto criminoso, indicativa di una peculiare abilità nella movimentazione dei flussi di denaro e, pertanto, bisognosa di un tempestivo intervento ablativo nella prospettiva di assicurare definitivamente il profitto dei reati contestati, onde consentirne la successiva confisca obbligatoria. Per altro verso, la censura, diretta a contestare l'attualità EL periculum in relazione al sopravvenuto decreto di sequestro conservativo disposto nei confronti 12 ELl'indagato in sede civile, risulta meramente reiterativa ELla corrispondente doglianza proposta in sede di riesame ed adeguatamente disattesa dal Tribunale, che ha ineccepibilmente osservato come la sussistenza EL fumus boni iuris risulti strettamente correlata alla permanenza EL vincolo disposto in sede penale ed ai presupposti che lo sorreggono. 9. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/12/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza ELl'art.
5-duodecies de: d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 EL d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, EL d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2346 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. A FA CO sono state contestate tre fattispecie di truffa aggravata ai danni ELlo Stato (capi A, D e G) e tre fattispecie di autoriciclaggio (capi C, F ed L). 1.1. Con decreto EL 26/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva nei confronti EL sunnominato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta - e in via subordinata anche per equivalente ai sensi ELl'art. 640-quater cod. pen. - EL profitto dei reati di cui ai capi A), D) e G). 1.2. Con successivo decreto EL 08/04/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, preso atto ELl'incompetenza territoriale dichiarata dal Giudice per l'udienza preliminare EL Tribunale di Roma nell'udienza preliminare EL 13/10/2022, e ELla nuova richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero di Velletri in data 06/04/2023, dichiarava l'inefficacia per decorso EL termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. EL decreto di sequestro preventivo EL 26/10/2021 (limitatamente ai reati per i quali era stata pronunciata sentenza di incompetenza territoriale: capi A, C, D, F, G, H, L) e, preso atto ELl'avvenuta prescrizione ELle fattispecie di cui ai capi A) e D), disponeva contestualmente nei confronti EL CO (e ELla di lui madre, UC De EL, concorrente nel medesimo reato) il sequestro preventivo ai fini di confisca diretta e per equivalente EL profitto EL reato di truffa aggravata contestata al capo G) pari ad euro 6.580.030,00 nonché nei confronti EL solo CO il sequestro preventivo a fini di confisca EL profitto dei reati di autoriciclaggio di cui ai capi C), F) ed L), rispettivamente pari ad euro 900.000, ad euro 500.000 e ad euro 102.113. 1.3. Il provvedimento riceveva materiale esecuzione nei confronti di FA CO per il complessivo importo di euro 5.578.073,24 sia in forma diretta su una pluralità di rapporti finanziari e polizze vita) che per equivalente (su immobili EL valore di 767.353 euro, nonché su di un'autovettura ed un motoveicolo) e nei confronti di UC De EL per l'importo di 406.487,28 euro. 1.4. Con ordinanza in data 19/07/2023, il Tribunale di Roma annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (e, in via subordinata, anche per equivalente ai sensi ELl'art. 640-quater cod. pen.) emesso in data 08/04/2023 dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Velletri nei confronti di FA CO limitatamente al profitto di cui al capo L) d'incolpazione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 1.5. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un idoneo corredo indiziario in relazione ai capi G), C) ed F), oltre che per i reati di truffa aggravata di cui ai 2 capi A) e D), ormai prescritti;
il tutto, alla luce ELle evidenze raccolte dagli esiti ELle indagini concernenti la fraudolenta aggiudicazione nell'aprile 2019 da parte di alcuni dipendenti di Lottomatica Holding s.r.l. EL primo premio ELla lotteria "Gratta e Vinci - Super Cash" EL valore di euro 7.000.000,00, mediante una pluralità di artifizi, ivi incluso l'accesso abusivo ai sistemi informatici ELla società allo scopo di individuare l'allocazione EL lotto contenente il biglietto vincente, così da poterlo acquistare e portare all'incasso. Successivi accertamenti compiuti avevano permesso di individuare altre tre vincite sospette riconducibili al CO, che fino al maggio 2018 (quando aveva spontaneamente presentato le sue dimissioni) era stato dipendente di Lottomatica Holding s.r.l. con la funzione di capo team ELl'area Italy Sistem Operations EL settore Gratta e Vinci. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di FA CO, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge con riferimento ai capo A), D) e G), per mancanza degli elementi costitutivi EL reato di truffa aggravata ai danni ELlo Stato. Si è posto a fondamento ELl'esistenza EL fumus commissi ELicti dei reati di truffa la possibile esistenza di un artificio che avrebbe consentito la preventiva individuazione dei biglietti vincenti tramite un accesso abusivo al sistema informatico EL "Gratta e Vinci", senza però nulla dire in ordine agli altri elementi costitutivi EL reato di cui all'art. 640 cod. pen. L'elemento costitutivo ELl'induzione in errore, nel provvedimento EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Roma, era stato individuato nella falsa titolarità dei biglietti vincenti (sicuramente riconducibili al CO, in quanto tale non legittimato a partecipare alla lotteria) presentati all'incasso da altri soggetti, asseritamente non titolari dei tagliandi. Innanzitutto è erronea l'individuazione ELl'eventuale soggetto indotto in errore posto che il provvedimento impugnato attribuisce detta qualità al gestore EL servizio Lottomatica, trascurando però il fatto che prima di essere presentati all'incasso i biglietti devono essere acquistati dal punto vendita. I biglietti sono stati regolarmente acquistati presso il legittimo proprietario, sono stati regolarmente presentati all'incasso da persone legittimate come previste dal regolamento, che sono risultati vincenti a seguito di validazione effettuata dal concessionario e che le vincite sono state regolarmente pagate. L'obbligo ex lege di pagamento ELle vincite è un atto necessitato e non volontario, non deriva da un processo decisionale viziato, non è un atto espressivo di autonomia privata ovvero di volontarietà ELl'esecuzione ELla prestazione patrimoniale: difetta, conseguentemente, il danno patrimoniale. 3 Secondo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 648-ter. 1 cod. pen. (capi C, F ed L) e mancanza degli elementi costitutivi EL reato di autoriciclaggio. La motivazione si concentra su accadimenti leciti successivi ai contestati reati per dare consistenza all'ipotesi accusatoria, senza però chiarire quale sarebbe stato in concreto l'ostacolo all'identificazione ELla provenienza illecita ELle somme impiegate. Non è certo "la tipologia degli investimenti" effettuati che determina, da sola, l'illiceità ELla condotta in quanto è richiesto anche quel quid pluris consistente nell'ostacolo concreto all'identificazione ELla provenienza ELittuosa ELle somme impiegate, essendo richiesto in punto di illiceità ELla condotta non sola "la tipologia degli investimenti" ma anche quel quid pluris rappresentato dall'ostacolo in concreto frapposto all'identificazione ELla provenienza ELittuosa ELle somme impiegate. Non sembra, pertanto, potersi affermare che le attività di investimento effettuate dal CO siano connotate da idoneità dissimulatoria essendo consistite nell'acquisto di strumenti finanziari e assicurazioni vita tutti formalmente, oltre che sostanzialmente, intestati allo stesso ricorrente. Terzo motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 648-ter. 1 cod. pen. (capi C ed F). L'accertamento incidentale dei reati presupposto di cui ai capi A) e D) non può essere applicato. E' vero che i fatti costitutivi dei reati presupposto contestati non sono stati giudizialmente esclusi nella loro materialità, ma è altrettanto vero che l'intervenuta prescrizione ELle ipotesi di reato presupposto non consente più di escluderli giudizialmente in quanto non solo non si è mai instaurato, e mai si potrà instaurare, un rapporto processuale nella pienezza EL contraddittorio, ma non è nemmeno più possibile esercitare il diritto di difesa. In relazione al capo A), la prescrizione è intervenuta prima ELl'esercizio ELl'azione penale, con conseguente inesistenza EL reato e consequenziale inconfigurabilità EL reato di autoriciclaggio per mancanza di uno degli elementi costitutivi, ossia la provenienza illecita ELle somme impiegate. Parimenti, nei confronti EL reato di cui al capo D), si sarebbe dovuto procedere con una richiesta di archiviazione, sebbene il reato non si fosse ancora prescritto. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento all'errata quantificazione EL profitto dei reati di cui ai capi C, F ed L. Nell'autoriciclaggio contestato, le somme sottoposte a sequestro a tale titolo non hanno determinato un mutamento materiale e di segno positivo ELla situazione patrimoniale EL ricorrente in quanto già facenti parte EL patrimonio a cagione ELle vincite: dette somme, conseguentemente, non ne costituiscono il profitto. Quinto motivo: violazione di legge con riferimento all'errata quantificazione EL profitto confiscabile EL reato di cui al capo G. Nella fattispecie, non può parlarsi di perdita ELl'individualità storica EL profitto non essendosi questo 4 irrimediabilmente confuso nel patrimonio dei due agenti in concorso. Al contrario, il profitto è stato precisamente individuato nel tempo e quantificato nella grandezza nei confronti EL CO, il quale ha visto l'accrescimento EL proprio patrimonio ELla somma lorda di 2.000.000 di euro, ricevuta tramite bonifico bancario a seguito di atto notarile di donazione EL 18 dicembre 2017 da parte ELla madre, peraltro dopo sei mesi dalla data di incasso ELla vincita (10/06/2017). Sesto motivo: violazione di legge con riferimento al periculum in mora. E' stata omessa qualsiasi motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza ELlo stesso. Il disposto sequestro conservativo da parte EL giudice civile, per un valore addirittura superiore a quello disposto nel provvedimento impugnato, impedisce il concretizzarsi ELla possibilità che i beni in sequestro possano essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati. L'eventuale venir meno EL sequestro in sede civile non impedirebbe, tra l'altro, la riproposizione ELla misura cautelare penale sulla base dei nuovi presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza ELle argomentazioni poste a base EL provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 37451 EL 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 EL 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 EL 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura ELla violazione di legge, la difesa - quantomeno con riferimento a taluni aspetti - finisce per criticare la motivazione ELl'ordinanza EL Tribunale EL riesame lamentando, nella sostanza, la carenza ELl'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei ELitti contestati. 2.1. A tal fine, alcune premesse metodologiche e di principio s'impongono. 2.1.1. Va innanzitutto ricordato che, ai sensi ELl'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito ELla richiesta di riesame ovvero di appello in tema di misure cautelari reali, può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno EL provvedimento o EL tutto mancante o privo 5 dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 EL 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 EL 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli, Rv. 242916). Nel caso di specie, non può ritenersi affatto che la motivazione sia EL tutto assente o assuma i caratteri ELla mera apparenza: EL resto, perché ricorrano fattispecie EL genere è necessario che la motivazione stessa sia EL tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice EL provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 EL 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Va ricordato al riguardo che, la manifesta illogicità ELla motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192, ma anche dall'art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica ELla decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) ELl'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo EL provvedimento impugnato. Invece, l'ipotesi ELla mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza EL vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) EL medesimo art. 606 cod. proc. pen., in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125, comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti EL giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge;
l'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111, comma 6, Cost., stabiliscono l'obbligo ELla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità ELl'atto. 2.1.2. Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica ELle condizioni di legittimità ELla misura cautelare da parte EL tribunale EL riesame o ELla corte di cassazione che, per costante insegnamento ELla giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione ELla questione di merito concernente la responsabilità ELla persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di 6 investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi ovvero alla ricorrenza ELl'elemento psicologico EL reato (cfr., Sez. U, n. 7 EL 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 6, n. 45908 EL 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). Peraltro, sebbene nel sequestro preventivo la verifica EL giudice EL riesame non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza ELl'accusa, è necessario tuttavia che la stessa si spinga ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato: pertanto, ai fini ELl'individuazione EL "fumus commissi ELicti", non è sufficiente la mera "postulazione" ELl'esistenza EL reato, da parte EL pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione ELl'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza ELl'ipotesi di reato prospettata (o ritenuta) rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 28515 EL 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). 2.2. Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata ha rilevato la natura fraudolenta ELle indicate vincite pari ad oltre 15.000.000 di euro, posta in essere grazie al decisivo ruolo svolto dal CO all'interno di Lottomatica, dimostrata dalla loro particolare vicinanza nel tempo, dal fatto che uno stesso nucleo familiare EL CO avesse conseguito nell'arco di soli due anni tre vincite milionarie al Gratta e Vinci, dalla circostanza che i biglietti vincenti fossero stati acquistati in tutte e tre le occasioni in città particolarmente lontane dai luoghi di residenza dei vincitori, dalla tempistica e dalla consistenza ELle spartizioni di denaro che ne erano seguite, sempre caratterizzate dal riconoscimento ELla quota più elevata allo stesso CO, che ne aveva poco dopo versato una porzione alla collega AM BU, parimenti impiegata presso la Lottomatica Holding s.p.a., mediante bonifici privi di una ben definita causale e nonostante non sussistessero particolari rapporti affettivi tra le parti. E' stata altresì evidenziata l'anomala circostanza che il CO, ad un anno di distanza dalle sue dimissioni, avesse mantenuto stretti contatti con i colleghi AZ, TI e CC (indagati per truffa ed altro in relazione alla fraudolenta aggiudicazione nell'aprile 2019 EL primo premio ELla lotteria Gratta e Vinci), tanto che il ricorrente era andato a trovare presso la sede ELla Lottomatica proprio il 09/04/2019, ovvero le stesso giorno in cui il AZ ed il TI si erano recati ad acquistare il biglietto vincente presso una tabaccheria di Cremona, ove il titolo era pervenuto la mattina di quello stesso giorno. Il successivo 13/02/2020 proprio il CO aveva chiesto aggiornamenti sulla stessa chat in merito alle operazioni di dismissione EL server ITGS, ovvero lo stesso in cui il CC e il AZ si erano introdotti mediante un 7 apposito software per ricercare i biglietti vincenti e poi cancellare le tracce informatiche dei loro accessi. Si legge nel provvedimento impugnato: "di conseguenza non può essere valorizzata in chiave difensiva la circostanza che la società Mediaservice.net - incaricata dalla Lottomatica nel giugno 2020 di eseguire un'analisi forense sul service ITGS mirata alla ricostruzione EL meccanismo fraudolento che aveva consentito ai dipendenti infeELi di individuare i biglietti vincenti EL gioco denominato "500 milioni supercash" e la loro allocazione geografica - non sia riuscita a rilevare attività fraudolente da parte degli operatori di sistema, atteso che comunque ... erano stati individuati una pluralità di comportamenti anomali da parte degli amministratori ELla piattaforma, suscettibili di avere precluso la successiva attività di accertamento EL suo pregresso utilizzo fraudolento. In particolare era emerso che il 05/06/2020 la matricola K12161 - abbinata all'utenza di CC MA - aveva cancellato tutti i file di log e le registrazioni ELle precedenti sessioni di lavoro asserendo che fosse un'operazione necessaria per liberare spazio sul server. Tuttavia si era trattato invece di un'operazione "arbitraria e non giustificata" poiché non vi era alcuna evidenza ELla saturazione EL disco di sistema. Ne emerge conferma dalla conversazione telefonica intercorsa tra il CC ed il TI proprio il pomeriggio EL 05/06/2020 in cui il primo aveva informato il secondo di avere trovato una funzione che permetteva di cancellare i file di log e di averla applicata sull'intero sistema, ivi inclusa la sua componente denominata "staging". Il TI se ne era rallegrato, osservando come avessero ormai "ripulito tutto" e potessero stare tranquilli ... (aggiungendo) che il CC avrebbe potuto giustificare l'operazione proprio sostenendo che servisse per liberare la memoria EL disco e evitare che il sistema si bloccasse ...". 3. Tutto ciò premesso e considerato, evidenzia il Collegio come il ricorrente, con il primo motivo svolto, deduca violazione ELla legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica EL fatto, contestando gli elementi costitutivi EL reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640- bis cod. pen. La questione relativa alla qualificazione giuridica EL fatto, sebbene fondata, non dispiega, per i motivi che saranno successivamente illustrati, alcun utile effetto ai fini ELla persistente efficacia ELla misura. 3.1. Il ricorrente ricostruisce la natura giuridica EL biglietto vincente quale titolo al portatore, in tal modo escludendo l'induzione in errore determinante l'atto di disposizione patrimoniale, elementi costitutivi EL reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche posti alla base ELla provvisoria incolpazione. 8 gR Nel caso di specie, occorre rilevare che il disvalore ELla condotta si incentra su un'intercettazione abusiva, attraverso l'accesso al database ELla banca dati ELla società concessionaria, dei biglietti vincenti, individuati presso i diversi rivenditori ed acquistati in blocco dall'indagato o da persone al medesimo riconducibili che, in qualità di prestanome, hanno contribuito all'attuazione EL sofisticato sistema elaborato dal CO tanto nella fase di intervento sui sistemi informatici, propedeutica all'individuazione ed al conseguente acquisto dei titoli, quanto nella successiva attività di occultamento ELle tracce degli accessi, mediante l'utilizzo di software di anonimizzazione. 3.2. L'attività di manipolazione dei sistemi informatici preposti al collocamento dei biglietti ELle lotterie nazionali nei punti vendita localmente abilitati, in quanto diretta alla loro individuazione, strumentale alla conseguente captazione dei premi ELla vincita, non costituisce artificio penalmente rilevante ai sensi ELl'art. 640-bis cod. pen., ma integra la fattispecie speciale di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen., in quanto difetta l'induzione in errore EL soggetto passivo EL reato, tenuto all'erogazione ELla prestazione in virtù ELla mera esibizione EL titolo di legittimazione, risolvendosi il disvalore complessivo ELla condotta, piuttosto, nel fraudolento intervento sul sistema di distribuzione, diretto a neutralizzare l'aleatorietà EL complessivo meccanismo di gioco. In tale prospettiva, il pagamento ELla vincita al portatore "abusivo" determina la produzione ELl'evento di ingiusto profitto con altrui danno, posto che la predeterminazione EL vincitore EL premio, venutone in possesso indebitamente, consolida, da un lato, la definitiva perdita di chance a carico degli altri potenziali acquirenti, esposti inevitabilmente alla definitiva impossibilità di conseguire la disponibilità dei biglietti vincenti in conseguenza ELl'illecita intercettazione dei titoli e, dall'altro, l'alterazione funzionale EL contratto di vendita di cui è parte la società Lottomatica (ora IGT Lottery), che si è costituita parte civile nel processo insieme a Lotterie Nazionali e all'Agenzia ELle Dogane e dei Monopoli, incidendo sulla sua tipica causa di alea. 3.3. Da tanto discende che il fatto sembra trovare corretta qualificazione giuridica nell'alveo di cui all'art. 640-ter cod. pen., che si caratterizza, infatti, perché l'attività fraudolenta ELl'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2, n. 10354 EL 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518). Sussiste, inoltre, l'aggravante prevista al secondo comma ELla suindicata disposizione normativa, posto che il fatto concreto realizzato è avvenuto in danno ELla società Lottomatica Holding S.p.a., da qualificarsi come ente pubblico, in 9 quanto preposto ai servizi di gestione ELle vendite di gioco, tramite autorizzazione dall'Agenzia ELle Dogane e dei Monopoli. Invero, il pagamento ELla vincita è stato regolarmente eseguito in favore ELl'indagato nella qualità di portatore dei biglietti vincenti, senza alcuna diretta induzione in errore EL soggetto tenuto al pagamento dei premi. 3.4. La condotta illecita si situa, pertanto, in una fase intermedia rispetto alla materiale riscossione ELla vincita e, più propriamente, nel momento ELla fraudolenta individuazione dei titoli vincenti. Proprio tale attività, strumentale al conseguimento ELl'ingiusto profitto, ha consentito di alterare l'ordinario meccanismo di gioco, neutralizzandone l'alea tipica e consentendo, quindi, all'agente di poter incassare la vincita. L'attribuzione al fatto ELla corretta qualificazione giuridica non dispiega, tuttavia, alcun effetto caducatorio ELla misura applicata, trattandosi ELla mera qualificazione giuridica EL medesimo fatto, senza alcuna immutazione degli elementi costitutivi EL reato, giacchè, dalla corretta attribuzione al fatto EL corretto nomen juris, non deriva alcun effetto sulla misura cautelare in atto. Ed invero, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, prevista dal combinato disposto degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., è applicabile anche al reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen.: da qui l'infondatezza EL motivo. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto risultano analiticamente ricostruite le movimentazioni dissimulatorie EL profitto illecito conseguito, attraverso l'intestazione ELle somme alla vasta rete dei soggetti coinvolti, nonchè tramite l'acquisto di titoli, polizze assicurative e beni immobili. Tanto basta a ritenere integrata la condotta di autoriciclaggio ai sensi ELl'art. 648-ter cod. pen. 5. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver posto alla base ELla contestazione di cui all'art. 648-ter cod. pen. i ELitti presupposto di cui ai capi A) e D), ormai prescritti, è manifestamente infondato, in quanto, in tema di motivazione EL decreto di sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, pur non essendo necessario che i ELitti presupposti siano specificamente individuati e accertati, è tuttavia indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili, il che non si verifica ove il giudice si limiti a supporne l'esistenza sulla base EL solo carattere asseritamente sospetto ELle operazioni relative a beni e valori che si intendono vincolare (Sez. 2, n. 26902 EL 31/05/2022 Rv. 283563), il che esclude che la prescrizione dei reati 10 presupposto, identificati in tutti i loro elementi costitutivi, non sia idonea a sostenere la provvisoria incolpazione sub art. 648-ter cod. pen. 6. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole ELl'asserita duplicazione EL profitto oggetto di sequestro per il reato di autoriciclaggio, è generico e, come tale, inammissibile, in quanto omette il doveroso confronto con la motivazione ELl'ordinanza impugnata, che, in applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente individuato i proventi oggetto di sequestro preventivo. Sul tema, come è stato autorevolmente sostenuto con orientamento costante, il prodotto, il profitto o il prezzo EL reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (cfr., Sez. 2, n. 27228 EL 15/09/2020, Lolasco, Rv. 279650-02; Sez. 6, n. 4953 EL 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204). Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato l'entità ELla somma oggetto di sequestro per i capi C) ed F) ELl'incolpazione provvisoria, posto che le somme quantificate - rispettivamente pari a 900.000,00 e 500.000,00 euro - sono state investite, a seguito ELla condotta di fraudolenta individuazione dei biglietti ELla lotteria, nella sottoscrizione di titoli azionari, e, pertanto, in attività speculative, dirette, da un lato, ad assicurare l'ingiusto arricchimento derivante dal ELitto presupposto, e, dall'altro, a disperderne le tracce di illecita acquisizione. In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha, correttamente, rilevato che il pericolo di duplicazione ELla somma astrattamente confiscabile risulta, nel caso di specie, insussistente, alla luce ELla sopravvenuta prescrizione dei ELitti di truffa oggetto ELla provvisoria contestazione, che, nonostante la riqualificazione giuridica operata in questa sede - alla quale, come sopra evidenziato, non consegue alcun effetto caducatorio ELla misura applicata - ha determinato l'effettiva impossibilità di sottoporne ad ablazione i ricavi, poi parzialmente reinvestiti in attività finanziarie. 7. Manifestamente infondato è il quinto motivo, diretto a contestare la quantificazione EL profitto apprensibile per il capo G) e l'applicazione EL principio solida ristico . 7.1. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione EL principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al principio solidaristico, né la diversa qualificazione giuridica risultante dalla sussunzione EL fatto concreto entro il perimetro applicativo ELla disposizione di cui all'art. 640- 11 ter cod. pen., dispiega alcun effetto in relazione alla persistente validità ELle argomentazioni spese dal Tribunale, in quanto il fatto posto in essere rimane un reato di danno ed ai fini ELla possibilità di procedere a sequestro preventivo a nulla rileva il concreto profitto che il singolo concorrente nella fattispecie ELittuosa abbia ottenuto, ma quello prodotto dalla consumazione EL reato nel suo complesso, avendo la giurisprudenza di questa Corte Suprema già avuto modo di chiarire che «È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo EL prezzo o profitto EL reato nei confronti di un concorrente EL ELitto ..., nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina EL concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione ELl'intera azione ELittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura ELla confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio» (Sez. 5, n. 25560 EL 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292). Il motivo, inoltre, si profila come assertivo, in quanto non si confronta con la motivazione. 7.2. Il ricorrente assume di aver parcellizzato la propria quota di spettanza EL profitto conseguito nella misura di 2.000.000 di euro ricevuti dalla di lui madre UC De EL con atto di donazione, in tal modo sostenendo la persistente individuabilità storica EL profitto, ostativa all'operatività EL principio solidaristico, trascurando, tuttavia, l'ampia motivazione ELl'ordinanza impugnata, dalla quale risulta nitidamente il decisivo ruolo di vertice rivestito dal ricorrente nell'ideazione ed organizzazione EL progetto criminoso, che ha visto coinvolti anche altri soggetti, tra cui i suoi familiari, relegati a meri esecutori materiali, tanto nella fase di accumulazione indebita ELla ricchezza, quanto in quella ELla successiva spartizione dei ricavi conseguenti. 8. Il sesto motivo, diretto a censurare l'omessa motivazione con riguardo al periculum in mora, è, EL pari, manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il puntuale percorso argomentativo ELl'ordinanza che, sul punto, ha valorizzato la particolare spregiudicatezza criminale ELl'indagato nella complessiva elaborazione ed attuazione EL progetto criminoso, indicativa di una peculiare abilità nella movimentazione dei flussi di denaro e, pertanto, bisognosa di un tempestivo intervento ablativo nella prospettiva di assicurare definitivamente il profitto dei reati contestati, onde consentirne la successiva confisca obbligatoria. Per altro verso, la censura, diretta a contestare l'attualità EL periculum in relazione al sopravvenuto decreto di sequestro conservativo disposto nei confronti 12 ELl'indagato in sede civile, risulta meramente reiterativa ELla corrispondente doglianza proposta in sede di riesame ed adeguatamente disattesa dal Tribunale, che ha ineccepibilmente osservato come la sussistenza EL fumus boni iuris risulti strettamente correlata alla permanenza EL vincolo disposto in sede penale ed ai presupposti che lo sorreggono. 9. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/12/2023.