Sentenza 23 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2019, n. 22596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22596 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MU GE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 22/10/2018 della corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza del 22 ottobre 2011 la Corte di Appello di Cagliari/ in (A ,J 4re t t a. funzione di giudice dell'esecuziongha accolto vg—va rTiààdal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello della medesima città disponendo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MU GE con sentenza di condanna del tribunale di Lanusei emessa il 28 maggio 20152 in relazione a reati edilizi e paesaggistici (capi a e b), oltre che ex artt.. 734 (capo c) 633 (capo d) 481 (capo g) cod. pen., e solo parzialmente riformata dalla sentenza del 9 novembre 2016 della Corte di Appello di Cagliari, con cui il giudice di secondo grado aveva riqualificato da delitto a contravvenzione irereato paesaggistico di cui al capo b), nonché dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad ulteriori reati di cui ai capi e) ed f). La revoca era stata disposta in ragione dalla mancata ottemperanza da parte del MU a quanto imposto quale condizione per l'operatività del predetto beneficio della sospensione della pena, con riferimento in particolare alla demolizione dei manufatti abusivi per cui era stata adottata la sentenza di condanna ed al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Ha proposto ricorso per cass4.ziorie (vluri?14 ...s4GE, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza deltstitiburréle di Cagliari del 22 ottobre 2018, deducendo un solo motivo di impugnazione 3. Rappresenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 163 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. La corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla valutazione del caso concreto,, laddove gli abusi ascritti al MU avevano riguardato solo alcune discrasie rispetto al titolo abilitativo rilasciato per la costruzione di due manufatti e lo stesso MU all'indomani della condanna aveva avanzato istanza per procedere alle opportune modifiche rispetto a quanto autorizzato nel lontano 1998, la quale sarebbe stata certamente accolta. La Corte invece non avrebbe fatto alcun riferimento a tale circostanza limitandosi ad accogliere in maniera illegittima l'istanza del procuratore Generale.
4. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del motivo proposto, incentrato sulla asserita tesi del prossimo accoglimento in sede amministrativa di una istanza non meglio definita, all'apparenza non qualificabile in termini di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01, facendosi riferimento . a depositati progetti, comprensivi di nuovi interventi edilizi, come tali incompatibili con la predetta «sanatoria», che presuppone esclusivamente l'accertamento della cd. «doppia conformità» tra quanto realizzato e gli strumenti urbanistici vigenti, senza possibilità di prevedere lavori da cui dipenda il giudizio di conformità agli strumenti urbanistici;
da qui l'assoluta inconferenza dell'impugnazione rispetto alla decisione impugnata e alle sue motivazioni, con cui il giudice dell'esecuzione rilevando la mancata demolizione delle opere abusive con ripristino altresì dello stato dei luoghi, entro sei mesi dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al rispetto dei predetti ordini di demolizione e ripristino da effettuarsi entro il predetto termine. In tal modo facendo corretta applicazione del principio per cui in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia stata subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (cfr. Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015 Rv. 264024 - 01 De Francisci).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così dec