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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa IA SP, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 12 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonella Scipioni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro- CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre
2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Persona_1
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti
RA Di SA e UC RA, elettivamente domiciliato in Teramo, Via
Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale per l'Abruzzo; CP_1
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.01.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_2 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Dichiarare che l'esponente, a seguito degli esiti delle malattie professionali contratte rispettivamente in data 18.06.2019 (sindrome conflitto spalla destra
10%) ed in data 12.01.2010 (sordità da rumore 30%), residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 39% o in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000, per il danno biologico permanente nella misura del 39% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa e con decorrenza 16.10.2021; 3) di conseguenza condannare l' , in persona del suo direttore pro-tempore - sede di Teramo- CP_1
a liquidare e corrispondere in favore di essa istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese, diritti ed onorario di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) di essere titolare di rendita per le malattie professionali contratte rispettivamente in data 18.06.2019 (sindrome conflitto spalla destra 06%) ed in data 12.01.2010 (sordità da rumore 14%) con postumi invalidanti riconosciuti dall nella misura complessiva del 19%; CP_1
b) di aver presentato, in data 16.10.2021, la domanda all' di revisione CP_1
sul presupposto che la malattia professionale del 18.06.2019 (sindrome conflitto spalla destra) si fosse aggravata, passando dal 6% al 10% e che la malattia professionale del 12.01.2010 (sordità da rumore) si fosse aggravata dal 14% al 30%, per un danno biologico complessivo pari al
39%;
Pag. 2 di 6 c) che, tuttavia, l' aveva rigettato la sua domanda. CP_1
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra l'aggravamento lamentato e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sottolineando come quest'ultimo, di anni 79, non fosse più esposto a rischio lavorativo da 8 anni, potendo invece essere affetto da presbiacusia. L ha CP_1 concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott.
. Persona_2
La causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La parte ricorrente ha chiesto il rinnovo della CTU, mentre nessuno è comparso per l' , non CP_1 avendo quest'ultimo depositato le note di trattazione scritta.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1 conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art.
Pag. 3 di 6 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1 patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Tali principi sono applicabili, con i dovuti adattamenti, anche nell'ipotesi di aggravamento della malattia professionale già riconosciuta.
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “sindrome da conflitto spalla destra con lesione completa della cdr, borsite e tenosinovite del clb”, da “grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale a sinistra”.
In seconda analisi, quanto all'aggravamento di tali patologie rispetto al danno biologico già riconosciuto del 19%, l'ausiliare ha evidenziato quanto segue:
“Sulla base dell'esame clinico specialistico è risultata una disfunzionalità della spalla sinistra ai massimi gradi di escursione articolare, menomazione tabellata alla voce 224 della Tab delle menomazioni DL 38/00 che per tale quadro prevede la valutazione 3%. Sulla base dell'esame di Risonanza Magnetica, le affezioni poste in diagnosi a carico dell'Assicurato sono annoverabili alla voce 227 della
Tab delle menomazioni DL 38/00 che prevede per tale quadro la valutazione 4%.
Il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M. 12.07.2000 e nella
Pag. 4 di 6 misura complessiva del 7%, con decorrenza dalla data della domanda del riconoscimento della malattia professionale. Sulla base dell'esame audiometrico e con l'utilizzo della formula per valutare il danno in tutti i casi di perdita uditiva bilaterale (danno= (4x orecchio migliore) + orecchio peggiore /5 X 0,5), il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M. 12.07.2000 e nella misura complessiva del 15%, con decorrenza dalla data della domanda del riconoscimento della malattia professionale”.
La rendita complessiva è stata valutata dal CTU nella misura del 21%.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Le generiche contestazioni mossa dalla difesa del ricorrente non sono condivisibili, avendo il CTU valutato l'ipoacusia proprio sulla base dell'esame audiometrico del 12.10.2021.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 21% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda di revisione (16/10/2021). Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1 predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_2
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 21% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dal 16.10.2021, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Scipioni, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
IA SP
Pag. 6 di 6
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 12 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonella Scipioni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro- CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre
2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Persona_1
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti
RA Di SA e UC RA, elettivamente domiciliato in Teramo, Via
Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale per l'Abruzzo; CP_1
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.01.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_2 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Dichiarare che l'esponente, a seguito degli esiti delle malattie professionali contratte rispettivamente in data 18.06.2019 (sindrome conflitto spalla destra
10%) ed in data 12.01.2010 (sordità da rumore 30%), residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 39% o in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000, per il danno biologico permanente nella misura del 39% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa e con decorrenza 16.10.2021; 3) di conseguenza condannare l' , in persona del suo direttore pro-tempore - sede di Teramo- CP_1
a liquidare e corrispondere in favore di essa istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese, diritti ed onorario di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) di essere titolare di rendita per le malattie professionali contratte rispettivamente in data 18.06.2019 (sindrome conflitto spalla destra 06%) ed in data 12.01.2010 (sordità da rumore 14%) con postumi invalidanti riconosciuti dall nella misura complessiva del 19%; CP_1
b) di aver presentato, in data 16.10.2021, la domanda all' di revisione CP_1
sul presupposto che la malattia professionale del 18.06.2019 (sindrome conflitto spalla destra) si fosse aggravata, passando dal 6% al 10% e che la malattia professionale del 12.01.2010 (sordità da rumore) si fosse aggravata dal 14% al 30%, per un danno biologico complessivo pari al
39%;
Pag. 2 di 6 c) che, tuttavia, l' aveva rigettato la sua domanda. CP_1
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra l'aggravamento lamentato e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sottolineando come quest'ultimo, di anni 79, non fosse più esposto a rischio lavorativo da 8 anni, potendo invece essere affetto da presbiacusia. L ha CP_1 concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott.
. Persona_2
La causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La parte ricorrente ha chiesto il rinnovo della CTU, mentre nessuno è comparso per l' , non CP_1 avendo quest'ultimo depositato le note di trattazione scritta.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1 conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art.
Pag. 3 di 6 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1 patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Tali principi sono applicabili, con i dovuti adattamenti, anche nell'ipotesi di aggravamento della malattia professionale già riconosciuta.
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “sindrome da conflitto spalla destra con lesione completa della cdr, borsite e tenosinovite del clb”, da “grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale a sinistra”.
In seconda analisi, quanto all'aggravamento di tali patologie rispetto al danno biologico già riconosciuto del 19%, l'ausiliare ha evidenziato quanto segue:
“Sulla base dell'esame clinico specialistico è risultata una disfunzionalità della spalla sinistra ai massimi gradi di escursione articolare, menomazione tabellata alla voce 224 della Tab delle menomazioni DL 38/00 che per tale quadro prevede la valutazione 3%. Sulla base dell'esame di Risonanza Magnetica, le affezioni poste in diagnosi a carico dell'Assicurato sono annoverabili alla voce 227 della
Tab delle menomazioni DL 38/00 che prevede per tale quadro la valutazione 4%.
Il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M. 12.07.2000 e nella
Pag. 4 di 6 misura complessiva del 7%, con decorrenza dalla data della domanda del riconoscimento della malattia professionale. Sulla base dell'esame audiometrico e con l'utilizzo della formula per valutare il danno in tutti i casi di perdita uditiva bilaterale (danno= (4x orecchio migliore) + orecchio peggiore /5 X 0,5), il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M. 12.07.2000 e nella misura complessiva del 15%, con decorrenza dalla data della domanda del riconoscimento della malattia professionale”.
La rendita complessiva è stata valutata dal CTU nella misura del 21%.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Le generiche contestazioni mossa dalla difesa del ricorrente non sono condivisibili, avendo il CTU valutato l'ipoacusia proprio sulla base dell'esame audiometrico del 12.10.2021.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 21% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data della domanda di revisione (16/10/2021). Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il CP_1 predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_2
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 21% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dal 16.10.2021, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Scipioni, dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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