Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2025, proposto da
Parco Solare Friulano 7 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar e Ludovica Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Staranzano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima in Trieste, via G. Bruni 5;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in persona rispettivamente del Ministro pro tempore e del Soprintendente e legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Ai Due Aironi Società Agricola S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
nei limiti dell'interesse, della delibera del Consiglio Comunale di Staranzano n. 8 del 7 maggio 2025, recante "Variante n. 18 al PRGC del Comune di Staranzano di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – Adozione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 24 dell'11 giugno 2025, e del relativo " Avviso di pubblicazione e deposito variante urbanistica n. 18 Piano Regolatore Generale Comunale" adottato dal Comune di Staranzano, Area Pianificazione e Sviluppo, U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata in data 12 giugno 2025, nonché di tutti gli elaborati richiamati dalla suindicata delibera del Consiglio Comunale di Staranzano n. 8 del 7 maggio 2025 quali "elementi costitutivi della Variante in argomento e quale parte integrante del presente atto";
nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi:
- la delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 966 dell'11 luglio 2025, recante "LR 5/2007, art. 63 bis, comma 12. Variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Staranzano di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale: assenza di riserve regionali vincolanti" e il Parere n. 9/2025 formulato dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggistica allegato alla suddetta delibera;
- lo "Avviso avvio Valutazione ambientale strategica relativa all’adozione della variante n. 18 al Piano regolatore comunale generale”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2025 e sull’Albo pretorio del Comune di Staranzano dal 31 luglio 2025 al 15 settembre 2025;
- ove occorrer possa, il verbale della prima seduta di conferenza di servizi del 28 settembre 2023, convocata dal Comune di Staranzano con nota prot. 10577 del 28 agosto 2023;
- ove occorrer possa, il verbale della seconda seduta di conferenza di servizi del 7 novembre 2023, convocata dal Comune di Staranzano con nota prot. 13172 del 25 ottobre 2023;
- ove occorrer possa, il parere positivo n. 18/2024 (acquisito dal Comune di Staranzano al prot. n. 4699 del 3 aprile 2024) formulato dal Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia e le successive precisazioni al suindicato parere acquisite dal Comune di Staranzano al prot. n. 14128 del 28 ottobre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Staranzano e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa NU IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con ricorso notificato il 10 settembre 2025 e depositato il successivo 23 settembre 2025, la Parco Solare Friulano 7 s.r.l. - società interessata allo sviluppo di un impianto di produzione di energia da fonte solare, avente potenza nominale pari a 96,4768 MW, e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, da ubicare nel Comune di Staranzano (GO), nelle aree censite al foglio 7, particelle 636/13, 636/28, 636/31, 638/1, 658/1, 658/21, 661, 665/1, 665/2, 665/3, 668/1, 668/2, 668/3, 668/4, 676/2, 676/3, 966/2, 967/3, 969/7 e 2766, di proprietà della società Ai Due Aironi Società Agricola S.r.l., con la quale ha stipulato un contratto preliminare per la costituzione, sulle aree stesse, del diritto di superficie per la costruzione ed il mantenimento dell’impianto in questione e del diritto di servitù di elettrodotto inamovibile finalizzato alla posa delle opere elettriche di connessione dello stesso - ha impugnato, nei limiti di quanto asseritamente suo interesse, la delibera del Consiglio Comunale di Staranzano n. 8 del 7 maggio 2025, recante "Variante n. 18 al PRGC del Comune di Staranzano di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – Adozione", e gli altri atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati afferenti al relativo composito procedimento, invocandone l’annullamento.
1.1. A sostegno della domanda azionata ha dedotto la violazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
2. Il Comune di Staranzano si è costituito in resistenza al ricorso, eccependone, in via preliminare: i) l’irricevibilità; ii) l’inammissibilità per carenza d’interesse e legittimazione a ricorrere per plurime ragioni. Ha, poi, comunque controdedotto alle avverse censure, contestandone, per l’appunto, la fondatezza, e concluso per la reiezione del gravame.
3. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Cultura, entrambi costituiti con il patrocinio della difesa erariale, con la memoria ex art. 73 c.p.a. hanno analogamente contestato la fondatezza del ricorso e invocato la sua reiezione.
4. La società ricorrente e il Comune intimato hanno parimenti dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. a conferma e/o migliore illustrazione dei rispettivi assunti difensivi, cui hanno, poi, fatto seguito le relative repliche. Entrambi hanno concluso nei sensi già in precedenza rassegnati.
5. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza pubblica del 9 aprile 2026 e, poi, introitato per la decisione.
6. Il Collegio, pur ritenendo che possa essere disattesa la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal Comune intimato, atteso che la sequenza di attività delineata dall’art. 63- bis, comma 9, della l.r. FVG 23 febbraio 2007, n. 5 (ovvero l’ invio della variante adottata all’Amministrazione regionale e l’ avviso a cura di quest’ultima sul B.U.R.) depone, nel senso, nella loro assoluta non ineludibilità e, anzi, che concorrano al perfezionamento del procedimento di adozione della variante ovvero che la pubblicazione sul B.U.R. valga ad integrare il presupposto della conoscenza legale della variante stessa.
6.1. In tal senso, conforta, del resto, il successivo comma 10, laddove dispone, per l’appunto, che “Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. (...)”.
6.2. Ne deriva che la decorrenza del termine di impugnazione deve essere ancorata alla data di pubblicazione del su indicato avviso.
6.3. L’eccezione va, pertanto, respinta.
7. L’esame, nel merito, delle questioni poste col ricorso è, tuttavia, precluso a questo Tribunale dall’inammissibilità che affligge l’azione proposta dalla società ricorrente, difettando in capo alla stessa la legittimazione e l’interesse a ricorrere, come eccepito dal Comune intimato.
7.1. Giova, infatti, premettere, che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione giudiziale, desumibili dall’art. 24, comma 1, della Costituzione (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”) e, in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a., dall’art.100 c.p.c. (“per proporre una domanda o per resistere alla stessa occorre avere un interesse”) , l’azione di annullamento è sottoposta a due fondamentali condizioni: a) l’interesse processuale che presuppone, nella prospettazione della parte, una lesione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009 n.51921). L’interesse ad agire si collega, in particolare, alla “lesione della posizione giuridica del soggetto” e sussiste qualora “sia individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento” (Cons. Stato, II, 20 giugno 2019, n. 4233; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, V, 3 dicembre 2024 n. 9664). Consiste, infatti, nella “concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto” (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 83; II, 24 giugno 2019, n. 4305; IV, 1 marzo 2017, n. 934; 23 agosto 2016, n. 3672; VI, 21 marzo 2016, n. 1156; IV, 20 agosto 2015, n. 3952); b) la legittimatio ad causam, costituita dall’essere titolare di un rapporto controverso in relazione all’esercizio del potere pubblico, in virtù del quale viene conferito al soggetto interessato alla contestazione giudiziale una posizione qualificata che lo distingue dal quisque de populo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2005 n. 6200).
7.1.1. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile, dovendo, in particolare, nel sistema giurisdizionale amministrativo ai fini dell’ammissibilità del ricorso, esservi piena corrispondenza tra titolo (o possibilità giuridica dell’azione) ed interesse sostanziale ad agire (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2011, n. 6016 e, inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n.6613; idem, 24 dicembre 2007, n.6619; Sez. VI, 12 marzo 2002, n.1452).
7.1.2. E’ stato, inoltre, autorevolmente osservato che “La legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura” (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2022, n. 3).
7.2. Nel caso di specie, è, pur tuttavia, evidente che la società ricorrente è, del tutto, priva sia di legittimazione che di interesse a contestare la legittimità dell’atto gravato, in quanto priva di “una posizione qualificata e differenziata, avente consistenza di interesse legittimo, correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere”.
7.2.1. Il provvedimento gravato non è, inoltre, tale da provocare nella sua sfera giuridica “una lesione concreta ed attuale (…)”, sì da consentirle di “trarre un’utilità effettiva dall’eventuale sentenza di accoglimento” dell’impugnazione proposta.
7.3. Devesi, peraltro, osservare che, nel caso dell’impugnazione dello strumento urbanistico generale o, come nel caso che occupa, di una variante, l’interesse è dato dalla possibilità di ottenere l’annullamento della variante stessa nella parte che incide negativamente sul bene di cui si è titolari (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 4542/2010).
7.3.1. Ai fini del radicamento delle condizioni legittimanti l’azione, è necessario, quindi, che si verifichi uno specifico vulnus alla sfera giuridica del soggetto che si trova in una situazione di stabile collegamento con l’area interessata ovvero che le previsioni urbanistiche provochino concrete e lesive ricadute sulla fruizione dell’area di sua proprietà (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278).
7.4. Nel caso di specie, manca, però, con ogni evidenza il presupposto del durevole rapporto con l’area interessata.
7.5. La ricorrente non è, infatti, proprietaria delle aree asseritamente incise in senso pregiudizievole dalla variante di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottata dal Comune intimato.
7.5.1. Consta, infatti, che, ad oggi, la società Parco Solare Friulano 7 S.r.l. ha solo stipulato con la proprietà delle aree stesse un contratto preliminare per la (futura) costituzione del diritto di superficie per la costruzione ed il mantenimento dell’impianto di produzione di energia da fonte solare che intenderebbe realizzare e del diritto di servitù di elettrodotto inamovibile finalizzato alla posa delle opere elettriche di connessione dello stesso.
7.5.2. Tale contratto - la cui natura meramente obbligatoria è indubbia [cfr. art. 4 “(...) Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente Preliminare ha valore obbligatorio e non reale in quanto i relativi diritti reali saranno trasferiti con la stipula dei Contratto Definitivo. (...)”] - è, peraltro, subordinato alla condizione sospensiva di cui all’art. 5. 1 [“Le Parti convengono che la sottoscrizione del Contratto Definitivo, così come l’efficacia e la validità del presente Preliminare, sono sospensivamente condizionate al verificarsi, entro la Data del Rogito, della condizione sospensiva costituita dalla stipula del contratto definitivo per l’acquisito, da parte di EN IT, delle quote del 100% del capitale sociale della Proprietaria (di seguito “Condizione Sospensiva”). In caso di mancato avveramento della Condizione Sospensiva, pertanto, il presente Preliminare dovrà intendersi senz’altro privo di effetti”], con la precisazione di cui al successivo art. 5.3 che “Nel caso in cui (...) non si avveri entro 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente Preliminare, questo si considererà risolto, salvo che le Parti non si accordino per una proroga del termine”.
7.5.3. Il preliminare è stato sottoscritto il 22 aprile 2024 e, ad oggi (9 aprile 2026), l’odierna ricorrente non ha offerto evidenza né dell’avvenuto o imminente (e tempestivo) avveramento della detta condizione (ovvero di essere sostanzialmente nelle condizioni di poter certamente addivenire alla stipula del contratto definitivo), né, eventualmente, di intercorse trattative per la proroga del termine stabilito.
7.5.4. Allo stato, la medesima non ha, quindi, alcun collegamento con le aree interessate dalla variante, non essendovi, per l’appunto, alcuna evidenza della sua eventuale titolarità del potere di godimento delle aree insise dalla zonizzazione impressa dalla variante adottata.
7.6. Devesi, peraltro, convenire con la difesa del Comune, laddove ha, ulteriormente, osservato che la società Parco Solare Friulano 7 S.r.l.:
- non ha mai presentato - né formalmente ventilato di presentare - alcuna istanza di permesso di costruire;
- non ha mai dato il via ad alcun intervento edilizio/urbanistico (o, più in generale, presentato istanze per l’avvio di procedimenti di carattere autorizzatorio);
- non ha nemmeno formalmente partecipato al Comune un cronoprogramma di realizzazione del proprio investimento, che risulti incompatibile con i tempi di variante ed il precedente giudizio.
7.7. A nulla possono, pertanto, rilevare gli interventi meramente propedeutici che la società ricorrente riferisce di avere intrapreso ai fini della realizzazione dell’impianto di suo interesse, dei quali, peraltro, non consta che il Comune intimato abbia avuto una qualche notizia prima del presente giudizio.
8. In definitiva, il ricorso è - come detto - inammissibile, e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Comune di Staranzano e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la società Parco Solare Friulano 7 S.r.l. al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Staranzano e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia che liquida in complessivi € 6.000,00 (€ 3.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO MO de OH di Grisi', Presidente
NU IN, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NU IN | LO MO de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO