Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Fra i redditi di cui si deve tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, istituito dalla legge n.222 del 1984, non va computato l'assegno di invalidità medesimo dovendosi, a norma del tenore letterale dell'art. 1, comma quarto, di tale legge fare riferimento esclusivamente alla situazione economico - finanziaria dell'assicurato esistente al momento della verifica senza che si possa tenere conto di un diritto non ancora sorto.
Commentario • 1
- 1. Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL LL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, No 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notarile (Notaio Cataldo DINOLFO di Roma), in data 29/4/1998, REP. N^ 68774; e NI AT con l'avvocato Felice Assennato domiciliato in Roma Via Carlo Poma, 2 -giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FRSZZA, N^17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GIULIANO MANNA, GIORGIO STARNONI, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 69/96 del Tribunale di SIENA, depositata il 10/04/96, R.G.N. 1581/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato G. Sante ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.4.1996 il Tribunale di Siena, decidendo sull'appello di AR LO e OL AT nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando l'interpretazione data dal primo Giudice all'art.1 della legge n.222 del 1984, secondo la quale nel computo dei redditi propri ai fini dell'esclusione dal diritto alla integrazione al minimo va computato anche l'assegno di invalidità. Osservava in motivazione che la logica economica della integrazione, di compromesso tra le esigenze dei soggetti economicamente deboli e l'interesse generale alla economicità delle gestioni previdenziali, comportava che si tenesse conto di tutti i redditi, salvo una espressa previsione del legislatore, che mancava nel caso in esame. Il rilievo, che nell'assicurazione generale obbligatoria la legge n.638/83 avesse espressamente escluso il computo della pensione da integrare, era argomento che dimostrava che l'esclusione doveva essere prevista dalla legge. Mancando detta previsione nella successiva legge n.222 del 1984 era evidente la volontà del legislatore di non escludere dal computo del reddito ai fini della concessione dell'assegno di invalidità l'importo dell'assegno integrato al minimo.
Propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il AR e il AI, illustrato poi con memoria;
l'INPS ha depositato soltanto procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata a norma dell'art.372 c.p.c. la inammissibilità della produzione di un documento allegato dai ricorrenti alla memoria di cui all'art.378 c.p.c. in quanto non riguarda la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilita del ricorso o del controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi 3, 4 e 5, della legge n.22 2 del 1984, dell'art.12 delle preleggi ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , i ricorrenti lamentano che, nell'interpretare la norma di cui al 4 comma dell'art.1 della legge n.222 del 12 giugno 1984, la sentenza impugnata non abbia tenuto conto che l'uso del presente "posseggono" in riferimento ai redditi sui quali operare la verifica del diritto alla integrazione al minimo, logicamente antecedente al suo riconoscimento, comporta necessariamente che i redditi di cui tener conto sono quelli anteriori alla liquidazione dell'assegno. Osservava poi sul piano sistematico che identico limite era stato posto con l'art.6 della legge n.638 dell'11 novembre 1983 anche per la pensione di invalidità. La legge n.222, introducendo il nuovo istituto dell'assegno di invalidità al posto della pensione, ha conservato anche per esso lo stesso requisito reddituale. Rilevava, quindi, che la precisazione contenuta nell'art.6 alla esclusione del reddito da pensione era dovuta al rilievo che, intervenendo il requisito su pensioni già in atto, i titolari già possedevano il reddito, ed era quindi necessario escluderlo dal computo. La censura è fondata. La sentenza impugnata fonda la sua motivazione su una petizione di principio e cioè che il punto di compromesso tra le esigenze del singolo e quelle della economicità della gestione previdenziale si realizzi solo seguendo la interpretazione adottata, mentre è evidente che il compromesso può anche essere raggiunto escludendo dal computo l'assegno di invalidità integrato. Compito del giudice è di attuare la volontà della legge secondo il canone ermeneutico principale, fissato dall'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, della interpretazione letterale. Essendo evidente che la attuale situazione economico- finanziaria di chi richieda l'assegno di invalidità integrato al minimo è, al momento della verifica del requisito reddituale, quella antecedente al suo riconoscimento da parte dell'ente previdenziale, consegue che con l'uso dell'indicativo presente "posseggono", il legislatore abbia fatto riferimento a ciò che era nel patrimonio dell'assicurato al momento della verifica ed abbia escluso che si possa tener conto di un diritto non ancora sorto.
La ratio della disposizione è quindi di confermare per il nuovo istituto previdenziale il limite del requisito reddituale nell'art.6 della legge 638 del 1983 e la ragione della mancanza di previsione di una espressa esclusione dell'assegno è nella novità della prestazione introdotta dalla legge n.222 del 1984, che esclude che tra i redditi dell'assicurato vi possa essere già l'assegno di invalidità.
A questi decisivi argomenti interpretativi va aggiunto che nella interpretazione adottata dal Tribunale la norma si porrebbe in manifesto contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, essendo priva di logica la fissazione di un differente requisito reddituale tra le prestazioni per vecchiaia e superstiti e quelle per invalidità.
Il ricorso va quindi accolto con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro Tribunale, indicato nel dispositivo, che si atterrà al principio di diritto enunciato in motivazione.
Allo stesso giudice si demanda anche , ex art.385 terzo comma c.p.c di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P T M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999