Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 925
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Fra i redditi di cui si deve tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, istituito dalla legge n.222 del 1984, non va computato l'assegno di invalidità medesimo dovendosi, a norma del tenore letterale dell'art. 1, comma quarto, di tale legge fare riferimento esclusivamente alla situazione economico - finanziaria dell'assicurato esistente al momento della verifica senza che si possa tenere conto di un diritto non ancora sorto.

Commentario1

  • 1Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 925
Data del deposito : 3 febbraio 1999

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