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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 121/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1235/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018138012000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento n. 29520180018138012000, notificata in data 11.01.2019
emessa ai sensi del 36 e 54 bis per l'anno 2015 dell'importo complessivo di €. 106.053,97
Il 1° giudice rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite .
Avverso la sentenza insorgeva il contribuente e ne lamentava l'erroneità . Chiedeva la riforma integrale , con il favore delle spese del doppio grado .
L'Agenzia dell'entrate e IO si costituivano ed insistevano nella conferma della sentenza impugnata.
Nelle more del giudizio il contribuente depositava copia della dichiarazione di adesione alla rottamazione quater ai sensi dell'art.1 comma 234 L.197/2022 , con il deposito dei pagamenti eseguiti.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 12/1/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte , senza entrare nel merito della questione valutati l'avvenuta presentazione della domanda di definizione e le quietanze di pagamento depositate , ai sensi della norma interpretativa di cui all'art
12 bis della L.112/2025 di conversione del DL 87/2025 ,dichiara l'estinzione del giudizio . Spese a carico delle parti che le hanno anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento, per rottamazione quater . Spese a carico delle parti che le hanno anticipate .
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026 Il Presidente est.
IA BR OP
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 121/2023 depositato il 10/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1235/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018138012000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento n. 29520180018138012000, notificata in data 11.01.2019
emessa ai sensi del 36 e 54 bis per l'anno 2015 dell'importo complessivo di €. 106.053,97
Il 1° giudice rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite .
Avverso la sentenza insorgeva il contribuente e ne lamentava l'erroneità . Chiedeva la riforma integrale , con il favore delle spese del doppio grado .
L'Agenzia dell'entrate e IO si costituivano ed insistevano nella conferma della sentenza impugnata.
Nelle more del giudizio il contribuente depositava copia della dichiarazione di adesione alla rottamazione quater ai sensi dell'art.1 comma 234 L.197/2022 , con il deposito dei pagamenti eseguiti.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 12/1/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte , senza entrare nel merito della questione valutati l'avvenuta presentazione della domanda di definizione e le quietanze di pagamento depositate , ai sensi della norma interpretativa di cui all'art
12 bis della L.112/2025 di conversione del DL 87/2025 ,dichiara l'estinzione del giudizio . Spese a carico delle parti che le hanno anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento, per rottamazione quater . Spese a carico delle parti che le hanno anticipate .
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026 Il Presidente est.
IA BR OP