Art. 17. Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all' art. 17 :
- Il comma 5 dell'art. 5 della legge 18 marzo 1989, n. 106 , recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero", prevede che: "I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dell'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all' art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 ".
2. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all' art. 17 :
- Il comma 5 dell'art. 5 della legge 18 marzo 1989, n. 106 , recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero", prevede che: "I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dell'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all' art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 ".