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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 10743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10743 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di L'aquila Udita la relazione della Consigliera Daniela Calafiore;
lette le conclusioni depositate dalla Procura Generale, in persona della Sostituta Procuratrice Olga Mignolo, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10743 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 11/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila, con ordinanza del 27 dicembre 2024 / 16 gennaio 2025, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Sulmona, il 12 dicembre 2024, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico - subordinato al consenso dello stesso, in difetto del quale sarebbe stata applicata la custodia in carcere - nei confronti di NO OR, in relazione a tre capi di accusa - per avere cioè detenuto illecitamente 20 grammi di cocaina, aver ceduto una bustina di cocaina di peso pari a gr. 0,2 e per aver portato fuori dalla propria abitazione una pistola del tipo "scacciacane", fatti commessi, in Sulmona, il 9 dicembre 2024. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia: - violazione degli artt. 280, commi 1 e 4, cod.proc.pen., per difetto delle condizioni generali richieste, sotto il profilo della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto e con riferimento alla convalida dell'arresto e all'applicazione della misura cautelare, nonché manifesta illogicità della motivazione, per aver frettolosamente escluso che il fatto non rientrasse nell'alveo della previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; in tal modo, basandosi solo sul dato ponderale, si era omessa la necessaria motivazione in punto di differenza tra l'ipotesi del comma 1 e quella del comma 5 dell'art. 73 cit.; - violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla violazione dell'art. 274 lett. c), cod.proc.pen., in ragione del difetto delle condizioni generali previste per l'applicazione della misura cautelare in carcere, quanto al pericolo di reiterazione criminosa, in relazione ai presupposti dell'attualità e concretezza e della proporzionalità e adeguatezza della misura. Rileva il ricorrente che, avendo disposto la misura della custodia in carcere, il Tribunale aveva disatteso il monito di cautela nell'applicazione di tale misura che invece la giurisprudenza di legittimità ha indicato, richiedendo che vi sia il pericolo, espresso da elementi concreti e attuali e non meramente congetturali, che l'imputato commetta delitti della stessa specie;
difetterebbe, inoltre, anche il requisito della proporzionalità della misura, giacché non era stato spiegato perché la sola misura cautelare in carcere consentirebbe di fronteggiare le esigenze cautelari, come indicato dal GIP alla pagina 5) dell'ordinanza genetica;
le ragioni cautelari, invece, sarebbero insussistenti e la motivazione sul punto si risolverebbe in una mera ripetizione di formule di stile, mentre le indicate esigenze sarebbero state sicuramente soddisfatte anche con l'imposizione dell'obbligo di firma;
- violazione dell'art. 274 lett. a) cod.proc.pen., in relazione al difetto delle condizioni generali di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere sotto il profilo dell'inquinamento probatorio;
l'ordinanza impugnata avrebbe del tutto omesso di esplicitare le ragioni che 1 depongono per un pericolo di alterazione della genuinità della fonte di prova, né esse potrebbero trarsi dalla circostanza che l'indagato non ha ammesso gli addebiti. 3. La Procura generale, nella persona della Sostituta procuratrice Olga Mignolo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto del tutto aspecifico e privo di confronto con il provvedimento impugnato. 2.11 Tribunale del riesame di L'Aquila, adito dall'odierno ricorrente, ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sulmona, il quale in sede di contestuale convalida dell'arresto avvenuto in flagranza il 9 dicembre 2024, aveva osservato quanto segue. I Carabinieri di Sulmona, nel corso di un servizio mirato di osservazione e controllo per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, avevano assistito ad uno scambio, tra un assuntore di stupefacenti, già loro noto, e NO OR, pure noto per essere gravato da numerosi precedenti per reati di droga. La successiva perquisizione personale dell'assuntore, avvenuta poco dopo, confermava che lo stesso aveva ricevuto una bustina trasparente contenente gr. 0,2 di cocaina, come confermato dai successivi esami. Anche il OR fu sottoposto a perquisizione, dopo che lo stesso era entrato e riuscito dalla propria abitazione e si era mostrato nervoso e reticente all'avvicinarsi dei Militari. L'esito della perquisizione consenti di rinvenire, all'interno di un borsello da donna, occultate dentro due pacchetti di sigarette svuotati dal loro originario contenuto, n. 41 bustine trasparenti, chiuse con nastro adesivo e contenenti complessivamente gr. 20 di cocaina, come poi confermato. Inoltre, strumenti per la pesatura, quali bilancino di precisione intriso di sostanza polverosa bianca, la somma in contanti di euro 11.000,00, suddivisa in banconote di diverso taglio, nonché una pistola del tipo scacciacani priva del tappo rosso. Estesa la perquisizione all'abitazione dell'indagato, veniva rinvenuto altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, cioè 500 bustine trasparenti, identiche a quelle trovate all'interno del borsello e contenenti le dosi di cocaina. Erano presenti le condizioni della flagranza in ordine ai reati oggetto di contestazione provvisoria, in ragione della constatazione diretta da parte dei militari dell'avvenuta cessione della dose da parte del OR, di tal ché non assumeva rilievo la dichiarazione dell'assuntore di averla avuta da altro soggetto;
inoltre, rendeva evidente la condotta contestata, il ritrovamento all'interno del borsello delle 41 bustine trasparenti, contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina, pronta per essere ceduta al taglio, nonché anche il ritrovamento di un bilancino intriso di polvere bianca e di una somma in contanti pari a euro 11000 (essendo l'indagato sprovvisto di occupazione lavorativa); significativa era pure la circostanza del ritrovamento in casa di 500 bustine trasparenti, identiche a quelle utilizzate per confezionare le dosi. Non poteva, peraltro, il fatto inquadrarsi nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in 2 quanto la condotta si era caratterizzata per un complessivo apprestamento (numero di bustine pronte per lo smercio, bilancino di precisione, pistola scacciacani e bustine pronte per ulteriori utilizzi) di mezzi rilevanti al fine di suscitare un rilevante allarme sociale. Ricorrevano anche le esigenze cautelari, atteso il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, proprio in ragione del rinvenimento degli oggetti sopra ricordati, che lasciavano intendere come non si trattasse di condotta occasionale, anche in considerazione dell'insussistenza di altre fonti di reddito, non essendo l'indagato occupato in attività lavorativa. La pericolosità sociale dell'indagato emergeva anche dal fatto che lo stesso, nonostante la recente espiazione di pena in regime di detenzione alternativa, quale la detenzione domiciliare, aveva nuovamente reiterato condotte illecite. Tuttavia, la richiesta del p.m. andava accolta nei limiti della applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna, dichiaratasi disponibile, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, in quanto strumento adeguato per la salvaguardia delle cennate esigenze di difesa sociale, atteso che l'esclusione di ogni forma di contatto con l'ambiente esterno, anche mediante l'imposizione di non comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse da quelle conviventi, gli avrebbe impedito di mantenere i contatti con determinati ambienti relativi alle fonti di approvvigionamento dello stupefacente cui aveva fatto ricorso. Nessun altro mezzo più blando avrebbe reso possibile la rescissione dei legami che univano l'indagato a certi ambienti criminali, per cui agli stessi non poteva farsi ricorso per evitare il rischio della ricaduta nella recidiva. La prognosi sulla pena da applicare nel caso concreto e sulla non sussistenza della prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena confermavano, anche per questi aspetti, la legittimità della misura adottata. 3. Il Tribunale del riesame ha confermato, punto per punto, la decisione del GIP del Tribunale di Sulmona. Si tratta di motivazione rispondente ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché, in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (tra tante, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628). 4. Quindi, deve ricordarsi che entrambi i giudici della cautela hanno disatteso la richiesta di inquadramento della condotta nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 facendo riferimento al fatto che il ricorrente è stato trovato in possesso di 41 dosi di cocaina già confezionate e quindi pronte alla vendita a terzi unitamente alla somma di 11.000 euro, in banconote di piccolo taglio, somma del tutto sproporzionata per una persona priva di capacità reddituale perché priva di occupazione e da poco ritornato dalla Spagna, ove lo stesso aveva dichiarato di aver svolto solo lavori saltuari. Tali elementi sono stati dichiarati complessivamente come significativi dell'inserimento dell'indagato all'interno di una rete di contatti abituali cui finalizzare la destinazione dello stupefacente. 3 5. La decisione è pienamente conforme all'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). 6. E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri di legge e che tale percorso valutativo, così ricostruito,' si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muroio, Rv. 274076-01) 7. Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che il Tribunale ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'indagato, in particolar modo considerata la rilevante quantità di dosi pronte per lo spaccio da lui posseduta, nonché il livello dell'inserimento nel contesto criminale, come dimostrato dal possesso della somma di denaro del tutto ingiustificata. In modo palesemente adeguato, quindi, il Tribunale ha mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 8. Il ricorrente non ha contrastato in modo specifico i diversi punti della motivazione complessivamente resa dai giudici della cautela, limitandosi a reiterare le medesime doglianze avanzate in sede di riesame e puntualmente disattese dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (per tutte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 9. A parte la genericità delle doglianze espresse dal difensore, non può non rilevarsi come le stesse siano manifestamente prive di fondamento, atteso che il Tribunale del riesame ha adeguatamente esposto le proprie valutazioni in merito tanto al quadro indiziario emerso nel corso delle indagini quanto a quello strettamente afferente alle esigenze di cautela sociale, con motivazione che non è affatto una acritica adesione alla ordinanza genetica o alla richiesta del Pubblico Ministero. 10. Si deve ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l' adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai 4 principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 11. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato: tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti;
di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, 6 Rv. 269438). 12. Nessuno degli ulteriori motivi di ricorso, ciascuno orientato al cumulo di prospettazione di affermati vizi di violazione di legge e di motivazione, prende peraltro le mosse dal concreto tessuto motivazionale adottato dall'ordinanza impugnata, limitandosi a generiche doglianze formulate mediante il ricorso a massime giurisprudenziali di cui non è neanche chiara la stretta pertinenza con la motivazione impugnata. 13. Addirittura, il ricorrente lamenta l'illegittima applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere quando gli sono stati applicati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, così dimostrando di non correlarsi ai contenuti del provvedimento che afferma di voler impugnare. Allo stesso modo allude all'insussistenza di esigenze probatorie mai richiamate dall'ordinanza impugnata, che ha piuttosto ritenuto sussistenti esigenze di prevenzione specifica. 14. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 marzo 2025.
lette le conclusioni depositate dalla Procura Generale, in persona della Sostituta Procuratrice Olga Mignolo, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10743 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 11/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila, con ordinanza del 27 dicembre 2024 / 16 gennaio 2025, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Sulmona, il 12 dicembre 2024, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico - subordinato al consenso dello stesso, in difetto del quale sarebbe stata applicata la custodia in carcere - nei confronti di NO OR, in relazione a tre capi di accusa - per avere cioè detenuto illecitamente 20 grammi di cocaina, aver ceduto una bustina di cocaina di peso pari a gr. 0,2 e per aver portato fuori dalla propria abitazione una pistola del tipo "scacciacane", fatti commessi, in Sulmona, il 9 dicembre 2024. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia: - violazione degli artt. 280, commi 1 e 4, cod.proc.pen., per difetto delle condizioni generali richieste, sotto il profilo della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto e con riferimento alla convalida dell'arresto e all'applicazione della misura cautelare, nonché manifesta illogicità della motivazione, per aver frettolosamente escluso che il fatto non rientrasse nell'alveo della previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; in tal modo, basandosi solo sul dato ponderale, si era omessa la necessaria motivazione in punto di differenza tra l'ipotesi del comma 1 e quella del comma 5 dell'art. 73 cit.; - violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla violazione dell'art. 274 lett. c), cod.proc.pen., in ragione del difetto delle condizioni generali previste per l'applicazione della misura cautelare in carcere, quanto al pericolo di reiterazione criminosa, in relazione ai presupposti dell'attualità e concretezza e della proporzionalità e adeguatezza della misura. Rileva il ricorrente che, avendo disposto la misura della custodia in carcere, il Tribunale aveva disatteso il monito di cautela nell'applicazione di tale misura che invece la giurisprudenza di legittimità ha indicato, richiedendo che vi sia il pericolo, espresso da elementi concreti e attuali e non meramente congetturali, che l'imputato commetta delitti della stessa specie;
difetterebbe, inoltre, anche il requisito della proporzionalità della misura, giacché non era stato spiegato perché la sola misura cautelare in carcere consentirebbe di fronteggiare le esigenze cautelari, come indicato dal GIP alla pagina 5) dell'ordinanza genetica;
le ragioni cautelari, invece, sarebbero insussistenti e la motivazione sul punto si risolverebbe in una mera ripetizione di formule di stile, mentre le indicate esigenze sarebbero state sicuramente soddisfatte anche con l'imposizione dell'obbligo di firma;
- violazione dell'art. 274 lett. a) cod.proc.pen., in relazione al difetto delle condizioni generali di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere sotto il profilo dell'inquinamento probatorio;
l'ordinanza impugnata avrebbe del tutto omesso di esplicitare le ragioni che 1 depongono per un pericolo di alterazione della genuinità della fonte di prova, né esse potrebbero trarsi dalla circostanza che l'indagato non ha ammesso gli addebiti. 3. La Procura generale, nella persona della Sostituta procuratrice Olga Mignolo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto del tutto aspecifico e privo di confronto con il provvedimento impugnato. 2.11 Tribunale del riesame di L'Aquila, adito dall'odierno ricorrente, ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sulmona, il quale in sede di contestuale convalida dell'arresto avvenuto in flagranza il 9 dicembre 2024, aveva osservato quanto segue. I Carabinieri di Sulmona, nel corso di un servizio mirato di osservazione e controllo per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, avevano assistito ad uno scambio, tra un assuntore di stupefacenti, già loro noto, e NO OR, pure noto per essere gravato da numerosi precedenti per reati di droga. La successiva perquisizione personale dell'assuntore, avvenuta poco dopo, confermava che lo stesso aveva ricevuto una bustina trasparente contenente gr. 0,2 di cocaina, come confermato dai successivi esami. Anche il OR fu sottoposto a perquisizione, dopo che lo stesso era entrato e riuscito dalla propria abitazione e si era mostrato nervoso e reticente all'avvicinarsi dei Militari. L'esito della perquisizione consenti di rinvenire, all'interno di un borsello da donna, occultate dentro due pacchetti di sigarette svuotati dal loro originario contenuto, n. 41 bustine trasparenti, chiuse con nastro adesivo e contenenti complessivamente gr. 20 di cocaina, come poi confermato. Inoltre, strumenti per la pesatura, quali bilancino di precisione intriso di sostanza polverosa bianca, la somma in contanti di euro 11.000,00, suddivisa in banconote di diverso taglio, nonché una pistola del tipo scacciacani priva del tappo rosso. Estesa la perquisizione all'abitazione dell'indagato, veniva rinvenuto altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, cioè 500 bustine trasparenti, identiche a quelle trovate all'interno del borsello e contenenti le dosi di cocaina. Erano presenti le condizioni della flagranza in ordine ai reati oggetto di contestazione provvisoria, in ragione della constatazione diretta da parte dei militari dell'avvenuta cessione della dose da parte del OR, di tal ché non assumeva rilievo la dichiarazione dell'assuntore di averla avuta da altro soggetto;
inoltre, rendeva evidente la condotta contestata, il ritrovamento all'interno del borsello delle 41 bustine trasparenti, contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina, pronta per essere ceduta al taglio, nonché anche il ritrovamento di un bilancino intriso di polvere bianca e di una somma in contanti pari a euro 11000 (essendo l'indagato sprovvisto di occupazione lavorativa); significativa era pure la circostanza del ritrovamento in casa di 500 bustine trasparenti, identiche a quelle utilizzate per confezionare le dosi. Non poteva, peraltro, il fatto inquadrarsi nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in 2 quanto la condotta si era caratterizzata per un complessivo apprestamento (numero di bustine pronte per lo smercio, bilancino di precisione, pistola scacciacani e bustine pronte per ulteriori utilizzi) di mezzi rilevanti al fine di suscitare un rilevante allarme sociale. Ricorrevano anche le esigenze cautelari, atteso il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, proprio in ragione del rinvenimento degli oggetti sopra ricordati, che lasciavano intendere come non si trattasse di condotta occasionale, anche in considerazione dell'insussistenza di altre fonti di reddito, non essendo l'indagato occupato in attività lavorativa. La pericolosità sociale dell'indagato emergeva anche dal fatto che lo stesso, nonostante la recente espiazione di pena in regime di detenzione alternativa, quale la detenzione domiciliare, aveva nuovamente reiterato condotte illecite. Tuttavia, la richiesta del p.m. andava accolta nei limiti della applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna, dichiaratasi disponibile, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, in quanto strumento adeguato per la salvaguardia delle cennate esigenze di difesa sociale, atteso che l'esclusione di ogni forma di contatto con l'ambiente esterno, anche mediante l'imposizione di non comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse da quelle conviventi, gli avrebbe impedito di mantenere i contatti con determinati ambienti relativi alle fonti di approvvigionamento dello stupefacente cui aveva fatto ricorso. Nessun altro mezzo più blando avrebbe reso possibile la rescissione dei legami che univano l'indagato a certi ambienti criminali, per cui agli stessi non poteva farsi ricorso per evitare il rischio della ricaduta nella recidiva. La prognosi sulla pena da applicare nel caso concreto e sulla non sussistenza della prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena confermavano, anche per questi aspetti, la legittimità della misura adottata. 3. Il Tribunale del riesame ha confermato, punto per punto, la decisione del GIP del Tribunale di Sulmona. Si tratta di motivazione rispondente ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché, in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (tra tante, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628). 4. Quindi, deve ricordarsi che entrambi i giudici della cautela hanno disatteso la richiesta di inquadramento della condotta nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 facendo riferimento al fatto che il ricorrente è stato trovato in possesso di 41 dosi di cocaina già confezionate e quindi pronte alla vendita a terzi unitamente alla somma di 11.000 euro, in banconote di piccolo taglio, somma del tutto sproporzionata per una persona priva di capacità reddituale perché priva di occupazione e da poco ritornato dalla Spagna, ove lo stesso aveva dichiarato di aver svolto solo lavori saltuari. Tali elementi sono stati dichiarati complessivamente come significativi dell'inserimento dell'indagato all'interno di una rete di contatti abituali cui finalizzare la destinazione dello stupefacente. 3 5. La decisione è pienamente conforme all'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). 6. E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri di legge e che tale percorso valutativo, così ricostruito,' si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muroio, Rv. 274076-01) 7. Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che il Tribunale ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'indagato, in particolar modo considerata la rilevante quantità di dosi pronte per lo spaccio da lui posseduta, nonché il livello dell'inserimento nel contesto criminale, come dimostrato dal possesso della somma di denaro del tutto ingiustificata. In modo palesemente adeguato, quindi, il Tribunale ha mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 8. Il ricorrente non ha contrastato in modo specifico i diversi punti della motivazione complessivamente resa dai giudici della cautela, limitandosi a reiterare le medesime doglianze avanzate in sede di riesame e puntualmente disattese dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (per tutte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 9. A parte la genericità delle doglianze espresse dal difensore, non può non rilevarsi come le stesse siano manifestamente prive di fondamento, atteso che il Tribunale del riesame ha adeguatamente esposto le proprie valutazioni in merito tanto al quadro indiziario emerso nel corso delle indagini quanto a quello strettamente afferente alle esigenze di cautela sociale, con motivazione che non è affatto una acritica adesione alla ordinanza genetica o alla richiesta del Pubblico Ministero. 10. Si deve ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l' adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai 4 principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 11. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato: tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti;
di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, 6 Rv. 269438). 12. Nessuno degli ulteriori motivi di ricorso, ciascuno orientato al cumulo di prospettazione di affermati vizi di violazione di legge e di motivazione, prende peraltro le mosse dal concreto tessuto motivazionale adottato dall'ordinanza impugnata, limitandosi a generiche doglianze formulate mediante il ricorso a massime giurisprudenziali di cui non è neanche chiara la stretta pertinenza con la motivazione impugnata. 13. Addirittura, il ricorrente lamenta l'illegittima applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere quando gli sono stati applicati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, così dimostrando di non correlarsi ai contenuti del provvedimento che afferma di voler impugnare. Allo stesso modo allude all'insussistenza di esigenze probatorie mai richiamate dall'ordinanza impugnata, che ha piuttosto ritenuto sussistenti esigenze di prevenzione specifica. 14. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 marzo 2025.