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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1112/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - PI_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaferrata - Piazzetta Eugenio Conti N. 1 00046 Grottaferrata RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9863/26/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, con il quale il COMUNE di GROTTAFERRATA richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2019.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva il COMUNE DI GROTTAFERRATA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituito in giudizio il COMUNE DI GROTTAFERRATA.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Grottaferrata per l'omesso versamento dell'IMU per un importo complessivo pari ad euro 201.306, relativamente agli immobili gestiti nel territorio comunale di GROTTAFERRATA, sostenendo la insussistenza dei presupposti del tributo in quanto l'Ricorrente_1, quale ente preposto alla gestione del patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica, è esente dal pagamento dell'IMU per gli immobili che rientrano nella categoria degli immobili sociali.
Il giudice primo grado ha ritenuto infondata tale tesi ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge, ma riproponendo le questioni già dedotte in primo grado Osserva il Collegio, che, in base al quadro normativo di riferimento, ed in particolare all'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992, tra i beni esentati dall'IMU vengono indicati gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali.
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ripetutamente ed in particolare con la sentenza a
Sezioni Unite del 26 novembre 2008, ha stabilito che le esenzioni presuppongono il ricorrere di una duplice condizione: costituita dall'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
L'articolo 13 del decreto-legge numero 201 del 2011 prevede la non applicazione dell'IMU ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
Lo stesso decreto fissa la definizione di “alloggio sociale” individuandola nella unità immobiliare adibita ad uso residenziale, in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale e per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Da ultimo, la circolare MEF 3D/F del 2012 chiarisce che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari sono esenti dalle imposte comunali.
Sulla base di tale contesto normativo, risulta che, affinché gli immobili di proprietà dell'Ricorrente_1 possano ritenersi esentati dal pagamento dell'IMU è necessario riscontrare:
· l'uso residenziale dell'unità immobiliare
· la locazione permanente
· il ricorrere della funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati
· il fatto che si tratti di alloggi, realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà.
Nel caso che ci occupa, gli alloggi Ricorrente_1 collocati nel territorio del Comune di Grottaferrata presentano le caratteristiche di alloggio sociale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo numero 201 del 2011, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in quanto gli immobili in questione sono costituiti da fabbricati per civile abitazione realizzati dallo CP di NA (a cui è subentrata l'Ricorrente_1 in virtù della legge regionale n.30 del 2002) ed assegnati dal Comune, con apposito decreto, senza limitazione temporale e finché permangono le condizioni che ne hanno consentito l'assegnazione.
Si deve ritenere, pertanto, che il Comune di Grottaferrata non aveva titolo ad emettere l'avviso di accertamento IMU indicato in epigrafe.
Tale tesi è stata già sostenuta dalla Commissione tributaria di primo grado in relazione all'anno 2018 e dalla Corte di giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio, in altra composizione, in relazione all'anno
2014.
Il Collegio ritiene di doversi uniformare alle precedenti decisioni di merito.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1112/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - PI_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaferrata - Piazzetta Eugenio Conti N. 1 00046 Grottaferrata RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9863/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9863/26/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, con il quale il COMUNE di GROTTAFERRATA richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno di imposta 2019.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva il COMUNE DI GROTTAFERRATA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituito in giudizio il COMUNE DI GROTTAFERRATA.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Grottaferrata per l'omesso versamento dell'IMU per un importo complessivo pari ad euro 201.306, relativamente agli immobili gestiti nel territorio comunale di GROTTAFERRATA, sostenendo la insussistenza dei presupposti del tributo in quanto l'Ricorrente_1, quale ente preposto alla gestione del patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica, è esente dal pagamento dell'IMU per gli immobili che rientrano nella categoria degli immobili sociali.
Il giudice primo grado ha ritenuto infondata tale tesi ed ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge, ma riproponendo le questioni già dedotte in primo grado Osserva il Collegio, che, in base al quadro normativo di riferimento, ed in particolare all'articolo 7 del decreto legislativo numero 504 del 1992, tra i beni esentati dall'IMU vengono indicati gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali.
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ripetutamente ed in particolare con la sentenza a
Sezioni Unite del 26 novembre 2008, ha stabilito che le esenzioni presuppongono il ricorrere di una duplice condizione: costituita dall'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
L'articolo 13 del decreto-legge numero 201 del 2011 prevede la non applicazione dell'IMU ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
Lo stesso decreto fissa la definizione di “alloggio sociale” individuandola nella unità immobiliare adibita ad uso residenziale, in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale e per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Da ultimo, la circolare MEF 3D/F del 2012 chiarisce che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari sono esenti dalle imposte comunali.
Sulla base di tale contesto normativo, risulta che, affinché gli immobili di proprietà dell'Ricorrente_1 possano ritenersi esentati dal pagamento dell'IMU è necessario riscontrare:
· l'uso residenziale dell'unità immobiliare
· la locazione permanente
· il ricorrere della funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati
· il fatto che si tratti di alloggi, realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà.
Nel caso che ci occupa, gli alloggi Ricorrente_1 collocati nel territorio del Comune di Grottaferrata presentano le caratteristiche di alloggio sociale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo numero 201 del 2011, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in quanto gli immobili in questione sono costituiti da fabbricati per civile abitazione realizzati dallo CP di NA (a cui è subentrata l'Ricorrente_1 in virtù della legge regionale n.30 del 2002) ed assegnati dal Comune, con apposito decreto, senza limitazione temporale e finché permangono le condizioni che ne hanno consentito l'assegnazione.
Si deve ritenere, pertanto, che il Comune di Grottaferrata non aveva titolo ad emettere l'avviso di accertamento IMU indicato in epigrafe.
Tale tesi è stata già sostenuta dalla Commissione tributaria di primo grado in relazione all'anno 2018 e dalla Corte di giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio, in altra composizione, in relazione all'anno
2014.
Il Collegio ritiene di doversi uniformare alle precedenti decisioni di merito.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.