Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5704/2021 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5704/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(CF: ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in al largo Martuscelli n.37, presso lo studio dell'avv. Claudio Pt_1
Terracciano che lo rappresenta e difende in virtù della procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo OPPONENTE
CONTRO
La (P.Iva ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t, elettivamente domiciliata in alla Via Chiatamone 6G ,presso lo studio legale Cedrola e Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Pannone, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Condominio di Via Monfalcone n.58 in Napoli, in persona dell'Amministratore p.t., proponeva opposizione avverso il D.I. n. 7182/ 2020 ( RG n.
23339 / 2020) emesso in data 24.11.2020 dal Tribunale di con cui era stato ingiunto di pagare Pt_1 alla la somma di € 15.205,00 oltre iva, successivamente CP_2 Controparte_1
integrata con delibera di assemblea condominiale del 24.04.2014 per un importo di euro 18.488,75 oltre iva, ( totale euro 20.337,62 ),per i lavori di rifacimento scarico sia acque chiare che acque scure.
Nonostante i numerosi solleciti, i pagamenti restavano insoluti.
A sostegno dell'opposizione, il chiedeva di respingere le pretese creditorie Parte_1
avanzate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, invocava la revoca del decreto ingiuntivo emesso. In particolare, l'opponente eccepiva: il mancato tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5, 1° comma D.leg. n. 28/2010; l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto della rappresentanza processuale e per carenza di procura, a causa della mancata
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l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo per erronea indicazione dell'atto notificato e per difetto della procura;
l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto monitorio per violazione del termine di notificazione ex artt. 643 e 137 c.p.c., Nel merito, l'opponente eccepiva, l'inesatto adempimento delle prestazioni dell'impresa appaltatrice, in considerazione del ritardo nella consegna dei lavori, alcuni dei quali anche eseguiti non “a regola d'arte”. Nello specifico, eccepiva che la società appaltatrice non aveva proceduto al collaudo ed alla formale consegna dell'opera, comunque completata con enorme ritardo rispetto alla data di consegna prevista nel termine del 2.06.2014; lo stesso contratto di appalto prevedeva che, in caso di ritardo ingiustificato nella ultimazione dei lavori, sarebbe stata posta a carico dell'appaltatrice una penale di € 100,00 al giorno.
La costituitasi con comparsa, assumeva che il Controparte_1 ricorso ed il decreto ingiuntivo fossero pienamente fondati. In merito all'eccezione relativa al mancato tentativo di mediazione obbligatoria, evidenziava che la mediazione è esclusa allorquando si ricorre alla procedura monitoria e, comunque, deduceva che la fattispecie non rientrava nelle ipotesi di mediazione obbligatoria. Con riguardo all'eccezione relativa all'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto della rappresentanza processuale e per carenza di procura, evidenziava che spettava all' opponente l'onere di provare tale difetto. Riguardo all'invalidità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso per la differente indicazione della natura giuridica, e quindi della denominazione della società ricorrente, rilevava che ogni irregolarità sul punto era stata sanata dalla costituzione in giudizio dello stesso opponente. Anche l'eccezione attinente all' invalidità e all'inefficacia del decreto ingiuntivo era infondata in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato nei termini di legge. In relazione, poi, all' eccezione di invalidità dell'appalto in violazione dell'art 8, parte apposta evidenziava che nell'art 8 di tale contratto non era previsto nulla circa il collaudo e la mancata consegna dei lavori, e per di più non vi era previsto alcun collaudo con riguardo ai lavori di manutenzione dello stabile. Le opere erano, quindi, terminate con regolare emissione delle fatture non essendovi mai state denunce di vizi di opera o prestazioni.
La società opposta aveva, dunque, fornito la prova della prestazione compiuta mentre il Parte_1
non aveva dato alcuna prova del proprio adempimento, anzi, aveva assunto un atteggiamento non collaborativo atteso che non aveva comunicato alla società nemmeno il nome dei condomini morosi.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 04.10.2021 svoltasi in modalità telematica, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 9.06.22
2 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza dell'1.12.22, rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la necessità di avvalersi dell'ausilio di un CTU, nominava l'Ing. , rinviando la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del Controparte_3
13.03.2023.A tale udienza, il CTU assumeva l'incarico e prestava il giuramento di rito. Esperita e depositata la consulenza tecnica di ufficio all'udienza del 9.10.23, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 15.07.24 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata in prosieguo al 25.11.24. A tale ultima udienza , assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che l'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei termini di seguito precisati.
Nel presente giudizio, la società opposta, ., chiede Controparte_4
che venga accertata e dichiarata la sussistenza del proprio diritto di credito, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva Parte_2 di €. 20.337,62 per i lavori di rifacimento scarico sia acque chiare che acque scure del fabbricato
A tale richiesta, il si oppone, chiedendo che il D.I. emesso venga revocato CP_5 Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, giova analizzare l'eccezione sollevata dal in relazione al Parte_1 mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. L'eccezione va disattesa in quanto la materia di cui si discute non è oggetto di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010.
Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in quanto dalla visura camerale in atti risulta che il Sig. ricopre la carica di Amministratore Unico della Controparte_6
società opposta e, quindi, ha il potere di stare in giudizio.
Deve essere, invece, accolta l'eccezione sollevata dal di inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 644.cpc.
Il decreto ingiuntivo è stato, infatti, emesso il 24/11/2020 e notificato a mezzo pec il
26/01/2021,ovvero, oltre il termine di sessanta giorni previsto dal citato articolo.
Sul punto, si rileva che qualora la notifica sia stata fatta dopo il termine di legge, non è esclusa la possibilità di qualificare comunque la domanda per ricorso quale domanda giudiziale, con tutte le conseguenze che ne derivano. La Cassazione con sentenza n. 8955 dell'08.4.2006 ha, infatti, affermato che: “ La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale , con la conseguenza che , ove su detta domanda
3 a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia , si costituisca il rapporto, processuale il Giudice adito ha il potere –dovere , alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare a consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente”.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della sua notificazione, con conseguente non ripetibilità delle spese riferite al procedimento monitorio, ma deve valutarsi nel merito la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta.
Nel merito della questione, il ha eccepito l' inesigibilità del credito vantato dalla Parte_1
società opposta per omesso collaudo delle opere realizzate, il ritardo nella conclusione dei lavori e l'inesatto adempimento delle prestazioni della società appaltatrice per opere non realizzate “a regola d'arte”.
Sul punto, il Tribunale ha affidato al nominato CTU, Ing. , l'incarico di Controparte_3 accertare, previo esame della documentazione versata in atti, se i lavori eseguiti dall'impresa siano stati eseguiti a regola d'arte o se gli stessi presentino i vizi indicati dal nell'atto di Parte_1 opposizione (con particolare riferimento al manto di copertura); di accertare e quantificare eventualmente i danni subiti dal per le scorrette lavorazioni eseguite dalla società; di Parte_1 verificare il ritardo nella conclusione dei lavori effettuati dalla società appaltatrice, conclusi il
16.10.2014, calcolando l'eventuale penale dovuta dall'impresa appaltatrice al per la Parte_1 ritardata conclusione dei lavori;
di quantificare le somme dovute dal all'impresa opposta. Parte_1
Questo Giudice ritiene di poter aderire alle risultanze peritali prospettate dal C.T.U. il quale, previa approfondita ed accurata indagine peritale, ha risposto ai quesiti affidatigli ed ha argomentato le risposte in modo esauriente e convincente.
Riguardo ai lavori eseguiti dalla società opposta , il CTU ha accertato che gli stessi sono consistiti: “….nella posa in opera di tubazioni in materiale plastico affiancate, con la funzione di fognatura bianca e nera;
nella posa in opera di pozzetti prefabbricati il cls con funzione di ispezione ed allaccio, completi di chiusini in ghisa;
nel ripristino della pavimentazione del vialetto, una volta eseguite le opere. Lo scrivente
CTU ha eseguito delle prove di funzionamento delle fognature, concludendo che le stesse assolvono alla funzione richiesta. Nel tratto ricadente sul lato ovest, il ripristino della pavimentazione presenta notevoli avvallamenti, tali da richiedere il completo rifacimento del ripristino stesso nei tratti avvallati ”( Cfr. relazione
CTU , pag. 8).
L'ausiliario del Giudice ha, dunque, accertato che le opere poste in essere dalla società appaltatrice presentano vizi consistenti nell'errata esecuzione del ripristino della pavimentazione in alcuni tratti del vialetto nel quale sono stati eseguiti i lavori e che il costo per il ripristino della
4 pavimentazione stradale, valutato ai prezzi attuali del , Parte_3 ammonta ad € 2.049,79, oltre IVA al 10%, per un totale di € 2.254,77.
Riguardo, poi, alla data di inizio ed ultimazione dei lavori, il contratto d'appalto del
28/03/2014 prevedeva all'art 8 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori- l'inizio dei lavori il
01/04/2014, la loro conclusione il 02/06/2014 ed una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine indicato.
Le risultanze processuali dimostrano che i lavori di rifacimento del pozzetto e delle fogne commissionati sono stati completati il 16/10/2014, con un ritardo di giorni 136 giorni ( cfr. pec con cui l'impresa in pari data comunicava al Condominio l'ultimazione dei lavori ). Non risulta, infatti, agli atti alcuna richiesta scritta da parte della società circa la possibilità di ottenere dal Parte_1
una proroga del termine per ultimare i lavori commissionati.
Pertanto, si ritiene di potere aderire alle conclusioni del CTU che ha quantificato in €
13.600,00 ( pag.9 del suo elaborato) il pagamento della penale per il ritardo nella conclusione dei lavori pari a giorni 136.
Ciò posto, dalla somma totale di euro 20.337,62 per il pagamento della fattura n.25 del
06.10.2014 relativa ai lavori eseguiti dall'impresa, si devono detrarre € 2.254,77 per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione ed € 13.600 per il pagamento della penale dovuta per il ritardo nell' esecuzione dei lavori, sicchè il Condominio dovrà versare alla società opposta la somma di € 4.482,85, Iva inclusa, oltre interessi legali ex art. 1284 cc a decorrere dalla messa in mora (26.01.2018) fino al soddisfo.
Infine, non può essere accolta la domanda formulata dalla parte opposta di condanna del al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., non avendo la parte creditrice provato alcun Parte_1 elemento di fatto necessario alla liquidazione, pur se su base equitativa, del pregiudizio lamentato
(Cfr. Cass. 27.10.2015, n. 21798).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 7182/2020 R.G. e, tenuto conto del rigetto delle domande contrapposte formulate dalle parti, dell'accoglimento parziale dell'opposizione per un valore limitato rispetto alla domanda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra di loro, in eguale misura, come da decreto di liquidazione del 9.10.23.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
5 1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 7182/2020 (N.R.G. 23339/2020), emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.11.2020;
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento nei confronti Parte_2
della in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_4 somma pari ad € 4.482,85, IVA inclusa, oltre interessi legali ex art. 1284 cc a decorrere dalla messa in mora (26.01.2018) fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) pone a carico di ambe le parti, in solido tra loro, in eguale misura il pagamento delle spese di
CTU già liquidate con decreto del 9.10.23.
Napoli,14.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
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