Sentenza 28 novembre 2024
Decreto cautelare 21 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Parere definitivo 11 novembre 2025
Improcedibile
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03614/2026REG.PROV.COLL.
N. 01528/2024 REG.RIC.
N. 00456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2024, proposto dal Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Baja Sardinia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Sceas s.c. – società cooperativa ecologia ambiente Sardegna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Provincie di Sassari e Nuoro, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2025, proposto dal Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Baja Sardinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sceas s.c. – società cooperativa ecologia ambiente Sardegna, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1528 del 2024:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) del 31 luglio 2023, n. 592, resa tra le parti, per annullamento della delibera di Giunta comunale n. 21 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto la nuova localizzazione del centro di raccolta rifiuti di Baja Sardinia;
quanto al ricorso n. 456 del 2025:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) del 28 novembre 2024, n. 862, resa tra le parti, per annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 38 del 27 ottobre 2023 avente ad oggetto la localizzazione del nuovo ecocentro/centro di raccolta rifiuti di Baja Sardinia.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Baja Sardinia, del Ministero della cultura, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché della Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. OS AN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. – Con il ricorso di primo grado, il Consorzio Baja Sardinia ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 21 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto la nuova localizzazione del centro di raccolta rifiuti di Baja Sardinia, su di un’area di proprietà comunale (Foglio 10, mapp. 1963) destinata a servizi generali, che tra maggio ed ottobre 2019 aveva già ospitato un “centro provvisorio” di stoccaggio rifiuti aperto con i poteri emergenziali di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. cod. ambiente).
Con la medesima delibera impugnata, è stato soppresso il precedente progetto di ecocentro localizzato dal Consiglio comunale con la delibera consiliare n. 57 del 2013.
1.1. – Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto che non si tratterebbe di un ecocentro/centro di raccolta ex art. 183, lett. mm), cod. ambiente, bensì di un’area di stoccaggio di rifiuti differenziati ed indifferenziati (rifiuti indifferenziati CER 20 03 01) che non potrebbero essere conferiti nei centri di raccolta, con conseguente violazione della competenza regionale e del procedimento (conferenza di servizi) previsti dall’art. 208, cod. ambiente.
1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, ha dedotto che, anche a volerlo qualificare come centro di raccolta ex art. 183, lett. mm), cod. ambiente, la competenza all’adozione della delibera sarebbe in ogni caso in capo al Consiglio comunale e non già alla Giunta comunale, non essendo sufficiente l’intervento del Consiglio in sede di variante urbanistica.
1.3. – Con il terzo motivo, ha dedotto un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione con riguardo ai criteri di ubicazione di cui all’art. 1, All. I, d.m. 8 aprile 2008, nella parte in cui non sarebbe stato valutato il criterio di collegamento del centro con la rete viaria, facendosi riferimento solo alla maggiore vicinanza del centro alla lottizzazione di Baja Sardinia e alla preesistenza di un centro provvisorio di raccolta dei rifiuti.
1.4. – Con il quarto motivo, ha dedotto un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione con specifico riguardo al contesto insediativo di inserimento dell’ecocentro e alla sua compatibilità con le esalazioni.
1.5. – Con il quinto motivo, ha dedotto una violazione dei principi generali in materia di localizzazione di opere pubbliche, oltre ad un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, in quanto la delibera non conterrebbe alcuna valutazione comparativa tra le varie aree esistenti e potenzialmente idonee ad ospitare l’impianto.
2. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti del 18 novembre 2021, il Consorzio ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 177 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto la presa d’atto del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’ecocentro, deducendo delle censure di invalidità in via derivata, per i medesimi motivi dedotti nel ricorso introduttivo.
3. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti del 22 marzo 2022, ha impugnato anche la determinazione comunale n. 3619 del 30 dicembre 2021, di approvazione del verbale di conferenza di servizi decisoria riguardante l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’ecocentro, nonché di tutti gli atti presupposti, deducendo dei vizi di invalidità derivata e ribadendo sostanzialmente le medesime censure già esposte.
4. – Con un terzo ricorso per motivi aggiunti del 2 novembre 2022, ha impugnato la determinazione comunale n. 2333 del 19 agosto 2022, di approvazione del verbale di conferenza di servizi decisoria riguardante l’approvazione della variante di progetto del nuovo centro, nonché di tutti gli atti presupposti, reiterando i medesimi motivi di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti.
5. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dapprima respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire (punto 9, pag. 10-11 della sentenza impugnata) e nel merito ha accolto i ricorsi nei sensi di cui in motivazione annullando gli atti impugnati.
5.1. – In particolare, ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il centro di raccolta in questione rientri nella tipologia di cui all’art. 183, lett. mm), cod. ambiente e, dunque, nella competenza del Comune e non della Regione, alla luce dell’allegato I, paragrafo 4.2 del d.m. 8 aprile 2008, che include nell’elenco dei rifiuti ammissibili in un centro di raccolta anche i rifiuti urbani non differenziati, secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. b- ter ), cod. ambiente.
5.2. – Invece, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, avente carattere assorbente, in ordine al vizio di incompetenza della Giunta in favore del Consiglio comunale.
In particolare, ha ritenuto che “ la scelta di attivazione e localizzazione dell’ecocentro costituisca un atto di organizzazione di un pubblico servizio, segnatamente quello di raccolta dei rifiuti urbani, che sarebbe dovuto essere perciò adottato dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta ” ai sensi dell’art, 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000 (punto 11, pag. 12 della sentenza impugnata).
5.3. – Inoltre, ha ritenuto infondata la tesi del Comune secondo cui la Giunta si sarebbe limitata a “confermare” in via definitiva la scelta del sito effettuata in via provvisoria dal Sindaco con la precedente ordinanza n. 24 del 28 maggio 2019 ex art. 191 cod. ambiente, trattandosi di due poteri differenti, aventi presupposti di fatto e di diritto del tutto diversi (punto 11, pag. 13 della sentenza impugnata).
5.4. – Pertanto, ha assorbito i restanti motivi di ricorso.
6. – Con atto di appello (n. 1528 del 2024), il Comune di Arzachena ha impugnato la sentenza.
6.1. – Con il primo motivo (pag. 6-10 dell’appello), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
In particolare, ha evidenziato come il nuovo impianto per la raccolta differenziata, oltre a non prevedere alcun trattamento dei rifiuti, non prevedrebbe neanche il conferimento della frazione organica, l’unica in grado di originare emissioni odorigene, non potendo ritenersi sufficiente a radicare un interesse ad agire la mera affermazione secondo cui il peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti del circondario rientrerebbe nell’ id quod prelumque accidit .
Al contrario, la realizzazione del centro di raccolta sarebbe funzionale alla eliminazione dei cassonetti dei rifiuti su strada, altamente deturpanti e forieri di pericoli o inconvenienti per la salute pubblica.
6.2. – Con il secondo motivo (pag. 10-18 dell’appello), ha impugnato il capo di sentenza nella parte in cui ha ravvisato un vizio di incompetenza della Giunta comunale in favore del Consiglio comunale.
Sul punto, ha innanzitutto richiamato la competenza residuale della Giunta ex art. 48 t.u. edilizia e, in secondo luogo, ha evidenziato la sussistenza di un atto del Consiglio comunale (deliberazione n. 20 del 18 maggio 2015) con cui sono state fornite le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio di igiene urbana, con particolare riferimento alla gestione di due ecocentri “ da ubicarsi secondo le indicazioni di localizzazione fornite dall’Amministrazione ” (punto 9 della delibera).
7. – Successivamente, in esecuzione della sentenza di primo grado, il Comune di Arzachena ha provveduto a riavviare il procedimento conclusosi con l’adozione della delibera di localizzazione del centro di raccolta (delibera n. 38 del 27 ottobre 2023) da parte del Consiglio comunale, quale organo competente in base alla sentenza del T.a.r.
8. – Con distinto ricorso dinanzi al T.a.r., il Consorzio ha quindi impugnato la suddetta delibera n. 38 del 27 ottobre 2023 del Consiglio comunale che, in esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 529 del 2023, ha disposto la localizzazione del nuovo centro di raccolta di Baja Sardinia nell’area distinta al Foglio 10, mappale 1963 C.T.
8.1. – Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto un vizio di illegittimità dei provvedimenti impugnati derivante dalla illegittimità dell’art. 183, lett. mm), cod. ambiente, del d.m. 8 aprile 2008 e delle linee guida regionali, per contrasto con il diritto europeo (artt. 13 e 23 direttiva 2008/98/CE e art. 191 TFUE), nella parte in cui sottraggono l’approvazione degli ecocentri/centri di raccolta ad una procedura di valutazione di carattere ambientale volta a verificare che la loro realizzazione e gestione sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza pregiudizio per l’ambiente.
Sul punto, ha dedotto che, ai sensi della normativa europea, l’ecocentro andrebbe qualificato come una forma di deposito preliminare o di messa in riserva, da ricondurre alle attività di gestione e trattamento dei rifiuti in senso stretto, con conseguente obbligo degli Stati membri di assoggettare la loro realizzazione ad un regime di autorizzazione ambientale.
8.2. – Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto un vizio di legittimità degli atti amministrativi e normativi per violazione dell’art. 191 TFUE, che non consentirebbe la previsione di norme europee o nazionali che autorizzino forme di deposito o stoccaggio temporaneo di rifiuti senza limiti quantitativi e senza alcun controllo sugli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
8.3. – Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 183, lett. mm), cod. ambiente e, in via consequenziale, del d.m. 8 aprile 2008 e delle linee guida regionali, per violazione della legge delega n. 304 del 2004, ai sensi dell’art. 76 Cost.
8.4. – Con il quarto motivo, ha dedotto un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione con riguardo ai criteri di ubicazione di cui all’art. 1, All. I, d.m. 8 aprile 2008, nella parte in cui non sarebbe stato valutato il criterio di collegamento del centro con la rete viaria, facendosi riferimento solo alla maggiore vicinanza del centro alla lottizzazione di Baja Sardinia e alla preesistenza di un centro provvisorio di raccolta dei rifiuti.
8.5. – Con il quinto motivo, ha dedotto un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione per mancata valutazione del contesto insediativo di riferimento, con particolare riguardo alla compatibilità dell’ecocentro con le emissioni rumorose ed odorigene.
8.6. – Con il sesto motivo, ha dedotto una violazione dei principi generali in materia di localizzazione di opere pubbliche, oltre ad un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, in quanto la delibera non conterrebbe alcuna valutazione comparativa tra le varie aree esistenti e potenzialmente idonee ad ospitare l’impianto.
8.7. – Con il settimo motivo, ha dedotto un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria con riguardo all’idoneità urbanistica dell’area prescelta, in quanto il Comune avrebbe dovuto prima verificare la necessità di tale area ai fini della realizzazione di standard obbligatori per la vivibilità dell’insediamento, trattandosi di zona destinata ad “area fabbricabile pubblica”.
9. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti del 26 marzo 2024, ha impugnato la determina n. 27 del 4 gennaio 2024 e i relativi atti presupposti, con cui il Comune ha riapprovato gli atti della conferenza di servizi che nell’anno 2022 aveva già approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’ecocentro.
Sul punto, ha dedotto un vizio di invalidità derivata, oltre a dedurre un vizio di eccesso di potere per mancata valutazione di compatibilità ambientale del progetto secondo gli standard europei.
10. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti del 7 maggio 2024, ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 34 del 23 febbraio 2024 e la “ Relazione istruttoria sulla localizzazione ”, con cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo.
10.1. – Con un primo motivo, ha dedotto un vizio di invalidità derivata, oltre a dedurre un vizio di incompetenza con specifico riguardo alla “ Relazione istruttoria sulla localizzazione ” adottata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale.
10.2. – Con il secondo motivo, ha dedotto un vizio di integrazione postuma della motivazione avuto riguardo alla medesima relazione istruttoria sulla localizzazione.
10.3. – Con il terzo e quarto motivo, ha contestato nel merito tale relazione istruttoria, con riguardo alla adeguatezza della viabilità e a profilo della rumorosità.
11. – Con la sentenza del 28 novembre 2024, n. 862, il T.a.r. ha accolto il ricorso ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione della delibera n. 38 del 27 ottobre 2023.
11.1. – In particolare, il T.a.r. ha innanzitutto ritenuto manifestamente infondata la questione di compatibilità europea prospettata con i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che “ l’ecocentro debba essere qualificato come un sito funzionalmente volto al deposito preliminare del rifiuto in attesa del suo trasporto in un impinto di trattamento ”, non costituendo quindi una modalità di trattamento del rifiuto e rientrando invece nella nozione di “raccolta” quale deposito temporaneo (punto 2, pag. 9-12 della sentenza impugnata).
11.2. – In secondo luogo, ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata con il terzo motivo di ricorso principale (punto 2 [ rectius : 3], pag. 12-13 della sentenza impugnata).
11.3. – Invece, ha ritenuto fondati il quarto e quinto motivo del ricorso principale, con conseguente annullamento della delibera impugnata, nonché degli atti impugnati con i motivi aggiunti per invalidità derivata.
In particolare, il primo giudice ha innanzitutto ribadito che la scelta di attivazione e di localizzazione dell’ecocentro costituisce un atto di organizzazione di un pubblico servizio, segnatamente quello di raccolta dei rifiuti urbani, che deve essere adottato dal Consiglio comunale e che i criteri di localizzazione sono quelli previsti dal d.m. 8 aprile 2008.
Ciò posto, ha evidenziato come nella delibera impugnata non si rinvenga alcuna valutazione specifica di tali criteri, essendosi l’amministrazione limitata a dare atto della precedente adibizione del sito a centro provvisorio di raccolta in virtù di apposita ordinanza sindacale, della sua idoneità urbanistica e della maggiore vicinanza al centro abitato di Baja Sardinia, ma senza alcuna valutazione sul collegamento alla rete viaria di scorrimento urbano, non essendo peraltro sufficiente, ai fini della motivazione della localizzazione, né la mera affermazione per cui “ precedenti localizzazioni non risultano più confacenti alle reali esigenze del territorio ” e né la successiva relazione istruttoria adottata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale (punto 3 [ rectius : 4], pag. 13-14 della sentenza impugnata).
12. – Con distinto atto di appello (456 del 2025), il Comune di Arzachena ha impugnato anche la suddetta sentenza del T.a.r. del 28 novembre 2024, n. 862.
13. – Con apposita memoria, si è costituito il Consorzio che ha replicato all’appello del Comune (pag. 1-28 della memoria), riproponendo i motivi assorbiti e non esaminati in primo grado (pag. 29-50 della memoria), articolati sotto forma di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
14. – Con memoria del 13 ottobre 2025, il Consorzio ha eccepito l’improcedibilità dell’appello (n. 1528 del 2024) per sopravvenuta carenza di interesse (pag. 8-9 della memoria).
15. – All’udienza pubblica del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover riunire i due appelli, stante la sussistenza di una stretta connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, riguardanti la medesima vicenda tra le stesse parti.
2. – L’appello n. 1528 del 2024 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come evidenziato nella parte in fatto, gli atti originariamente impugnati in primo grado (delibera di Giunta comunale n. 21 del 2020) sono stati integralmente sostituiti da nuovi atti (delibera di Consiglio comunale n. 38 del 2023) impugnati con il successivo ricorso (appello n. 456 del 2025), aventi un oggetto più ampio della mera esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 592 del 2023, con la quale è stata annullata per vizio di incompetenza la delibera di Giunta comunale di localizzazione dell’ecocentro (n. 21 del 2020), spettando tale competenza al Consiglio comunale.
Invero, come eccepito dal Consorzio resistente, deve ritenersi che il Comune abbia adottato i nuovi atti nell’esercizio di una rinnovata e autonoma valutazione dell’interesse pubblico, non essendosi limitata alla mera esecuzione della sentenza di primo grado.
Peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado, il T.a.r. aveva ritenuto sostanzialmente non contestata la competenza ad adottare gli atti in questione in capo al Consiglio comunale, dal momento che le censure dell’ente locale si erano incentrate piuttosto sulla possibilità per la Giunta comunale di limitarsi a confermare la scelta localizzativa già effettuata in precedenza dal Sindaco, in via provvisoria, mediante un’ordinanza contingibile ed urgente (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata, ove si legge, in riferimento alla competenza del Consiglio comunale, che “ lo stesso Comune di Arzachena non contesta gli assunti ora esposti ”).
Ne consegue, quindi, l’improcedibilità dell’appello n. 1528 del 2024 per sopravvenuta carenza di interesse.
3. – L’appello n. 456 del 2025 è infondato.
3.1. – Con il primo motivo (pag. 8-17 dell’appello), il Comune ha ribadito che l’ecocentro sarebbe stato localizzato nell’area comunale già prescelta dal Sindaco ed avrebbe operato per un quinquennio, durante la stagione estiva di massima affluenza turistica, senza riscontrare lamentele da parte degli utenti e/o della cittadinanza di Baja Sardinia, sia locale sia avventizia. In particolare, nessuna criticità sarebbe mai stata segnalata al Comune, né in riferimento all’ubicazione ed alla viabilità dell’impianto, né al traffico ed ai rumori e né con riguardo alle immissioni odorigene.
Inoltre, la motivazione della localizzazione si evincerebbe in maniera esaustiva dalla “relazione istruttoria sulla localizzazione” del 20 febbraio 2024 che si porrebbe “nell’alveo dell’eventuale integrazione motivazionale ed amministrativa della scelta già compiuta, a monte, dal Consiglio Comunale” (pag. 14 dell’appello) ritenendo che il vizio motivazionale della delibera consiliare, avente natura formale e non sostanziale, dovesse ritenersi sanato da tale relazione istruttoria, evidenziando come nella specie “l’integrazione motivazionale è affidata ad un atto amministrativo e non ad un’inammissibile scritto difensivo assunto in sede processuale” (pag. 15 dell’appello).
3.2. – Con il secondo motivo (pag. 17-18 dell’appello), ha dedotto una violazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, evidenziando che la relazione istruttoria “pur nella sua natura ancillare rispetto alla deliberazione C.C. n. 38/23, ha sicuramente colmato le eventuali lacune motivazionali ravvisate dal primo giudice” (pag. 17 dell’appello); si tratterebbe quindi di un vizio meramente formale e non idoneo ad intaccare la legittimità sostanziale della decisione.
3.3. – Con il terzo motivo (pag. 19-20 dell’appello), ha dedotto una violazione del principio di proporzionalità evidenziando come “l’ampia attività istruttoria e documentale richiamata e confermata dal Consiglio Comunale, nella più volte citata deliberazione n. 38/23, non è stata, a suo tempo, mai impugnata” (pag. 19 dell’appello); inoltre, la sproporzione della decisione del T.a.r. si evincerebbe dal fatto che tale annullamento comporterebbe “un ritardo significativo nei tempi di attuazione dell’impianto di raccolta dei rifiuti di cui il Borgo di Baja Sardinia necessita con urgenza, anche, in vista della prossima stagione estiva e del conseguente ciclico aumento della popolazione stagionale, con possibili conseguenze negative per la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente” (pag. 19-20 dell’appello); inoltre, tale annullamento comporterebbe un inutile aggravamento procedimentale.
4. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i tre motivi di appello, in quanto tutti fondati sul medesimo assunto secondo cui la delibera impugnata sarebbe stata “sanata” dalla successiva “ relazione istruttoria sulla localizzazione ” del 20 febbraio 2024 (primi due motivi di appello), oltre ad evidenziare le conseguenze di un eventuale annullamento di tali atti (terzo motivo di appello).
4.1. – L’assunto di parte appellante deve ritenersi infondato.
Invero, deve essere confermato il difetto di motivazione ravvisato dal primo giudice con riferimento alla delibera del Consiglio comunale di localizzazione dell’ecocentro (ottobre 2023) dal momento che è lo stesso Comune ad ammettere che tale delibera sarebbe stata “sanata” dalla successiva relazione tecnica allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica (febbraio 2024), riconoscendo quindi un difetto di motivazione.
A tal riguardo, va anche precisato che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla competenza del Consiglio comunale ad adottare gli atti di localizzazione dell’ecocentro, essendo invece contestata solo la possibilità che la motivazione sulla relativa localizzazione, di competenza consiliare, possa rinvenirsi in un successivo atto adottato da un diverso organo (Giunta comunale) in una diversa fase procedimentale (approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica).
A ben vedere, però, tale “sanatoria” non può aver luogo nei termini prospettati dall’amministrazione appellante, alla luce del generale divieto di integrazione postuma della motivazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3632).
Nel caso di specie, tale relazione istruttoria deve ritenersi inidonea ad integrare il difetto di motivazione della precedente delibera in ordine alla localizzazione dell’ecocentro sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, tale relazione è intervenuta solo nella successiva fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non invece nella sede sua propria relativa alla fase di localizzazione dell’opera; dall’altro lato, poi, tale relazione tecnica risulterebbe comunque inidonea ad integrare la motivazione della delibera consiliare dal momento che, come già ritenuto anche dal T.a.r., risulta essere stata approvata dalla Giunta comunale e non dal Consiglio comunale, che invece è pacificamente l’organo competente a provvedere sulla localizzazione dell’opera in questione.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.
5. – Con apposita memoria, il Consorzio ha riproposto i motivi assorbiti e non esaminati in primo grado (pag. 29-50 della memoria), articolati sotto forma di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. In particolare:
a) difetto di motivazione in ordine alla localizzazione del centro di raccolta, anche con riferimento alla mancata valutazione comparativa di siti alternativi (VI motivo del ricorso principale);
b) mancata valutazione della idoneità urbanistica dell’area prescelta rispetto alle esigenze della lottizzazione, con riguardo alla eventuale necessità di realizzazione degli standard non ancora realizzati (VII motivo del ricorso principale);
c) mancata valutazione dei criteri di localizzazione previsti dal d.m. 8 aprile 2008, con specifico riferimento alla idoneità della rete viaria, come invece avvenuto con la precedente delibera del Consiglio comunale n. 57 del 2013 (VI motivo del primo ricorso per motivi aggiunti);
d) mancata valutazione della idoneità urbanistica dell’area prescelta (VII motivo, meramente ripetitivo del VII motivo del ricorso principale);
e) vizio di incompetenza e di integrazione postuma della motivazione con specifico riguardo alla “ Relazione istruttoria sulla localizzazione ” adottata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale (II motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti);
f) vizio di integrazione postuma della motivazione avuto riguardo alla medesima relazione istruttoria sulla localizzazione (III motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti);
g) contestazione della relazione istruttoria, con riguardo ai profili della adeguatezza della viabilità, della rumorosità e degli impatti ambientali (IV e V motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti e terzo ricorso per motivi aggiunti).
5.1. – Le suddette eccezioni possono ritenersi assorbite, trattandosi di censure meramente riproduttive degli stessi temi già decisi dalla sentenza impugnata in senso favorevole allo stesso Consorzio.
6. – In conclusione, quindi, l’appello n. 1528 del 2024 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l’appello n. 456 del 2025 deve essere respinto in quanto infondato.
7. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, dichiara l’improcedibilità dell’appello n. 1528 del 2024 e respinge l’appello n. 456 del 2025.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ ER, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
OS AN, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OS AN | NZ ER |
IL SEGRETARIO