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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4932/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - C/o Casa Comunale 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ET - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/11167/2025 IMU 2018
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/11167/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1122 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2533 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta avverso il “Sollecito Pre-Esecuzione n. 090/11167/2025 (Cod. Contr. 15827)” relativo al presunto omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019, importo complessivo richiesto: € 1.804,00. L'atto impugnato è stato emesso e notificato dalla ET. per conto del Comune di Aversa.
Dagli atti risulta che il Comune di Aversa si è costituito in giudizio tardivamente solo il 10.2.2025 e la ET. non si è costituita in giudizio.
1. Doglianze della ricorrente A) Eccezione preliminare di nullità per carenza di legittimazione della ET
.;
B) Nullità dell'atto per difetto di motivazione. Mancata notifica degli atti presupposti;
C) Eccezione di decadenza;
D) Eccezione di prescrizione.
La ricorrente chiede:
1. la dichiarazione di nullità del sollecito pre-esecuzione;
2. in subordine: declaratoria di decadenza e/o prescrizione dei crediti;
3. lo sgravio delle somme e spese a carico dei resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tardiva costituzione del Comune di Aversa e sulla mancata costituzione della ET Dagli atti risulta che il Comune di Aversa si è costituito oltre i termini perentori previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 546/1992. Pertanto, le deduzioni e la documentazione depositate tardivamente non possono essere esaminate né utilizzate ai fini del giudizio. La ET ., invece, non si è costituita. Ne consegue che la posizione della contribuente non ha trovato alcuna valida contestazione nei termini di legge;
il giudice deve valutare il ricorso sulla base della sola documentazione tempestivamente prodotta dalla ricorrente, ferma restando la necessità della verifica giudiziale della sua fondatezza.
2. Sulla legittimazione attiva della società emittente l'atto impugnato
La contribuente deduce che la ET. non risulta iscritta all'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, come accertabile anche attraverso il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che pertanto la stessa non è legittimata né all'emissione né alla notifica di atti impositivi o esattoriali.
La documentazione versata in atti conferma che il sollecito pre-esecuzione proviene da un soggetto privo delle abilitazioni previste dalla legge.
Secondo giurisprudenza consolidata, gli atti emessi da un soggetto non legittimato allo svolgimento della funzione pubblicistica dell'accertamento e riscossione dei tributi locali sono radicalmente nulli, per difetto assoluto di potere. Tale vizio è rilevabile d'ufficio ed è assorbente rispetto a ogni ulteriore profilo di merito.
In mancanza di prova contraria (non fornita dai resistenti, non costituiti), l'eccezione deve essere accolta.
3. Difetto di motivazione del sollecito impugnato Il sollecito pre-esecuzione non indica i dati catastali dell'immobile; non riporta le aliquote IMU applicate;
non consente di ricostruire i conteggi relativi agli importi richiesti. Gli atti impositivi devono contenere una motivazione chiara e completa, idonea a consentire al contribuente l'immediata comprensione della pretesa.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la motivazione non può ridursi ad una generica “provocatio ad opponendum”, ma deve includere gli elementi necessari al pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. n.
21564/2013; Cass. n. 20251/2015).
Poiché l'atto impugnato risulta carente dei requisiti minimi di motivazione, esso è affetto da nullità per violazione dell'obbligo di motivazione.
4. Mancata notifica degli atti presupposti
La ricorrente ha dedotto – e i resistenti non hanno contestato – che gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019 non sono mai stati notificati.
La notifica degli atti presupposti costituisce elemento indefettibile del procedimento impositivo e della successiva fase esecutiva. La mancata notifica degli avvisi comporta la nullità derivata del sollecito pre- esecuzione basato su atti giuridicamente inesistenti per mancata conoscenza legale da parte del contribuente. L'assenza di costituzione dei resistenti impedisce qualsiasi prova contraria.
5. Sulla decadenza e prescrizione dei crediti
La contribuente ha altresì eccepito decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006; prescrizione quinquennale dei crediti IMU. Poiché gli avvisi di accertamento non risultano notificati nei termini di legge e non esiste traccia di atti interruttivi, anche tali eccezioni appaiono fondate. Tuttavia, tali profili risultano assorbiti dal vizio preliminare di carenza di legittimazione dell'ente emittente e dalla mancata notifica degli atti presupposti. Alla luce di quanto sopra, in assenza di costituzione delle parti resistenti e riscontrata la fondatezza delle eccezioni della contribuente, il ricorso deve essere integralmente accolto. Ne consegue la nullità del “Sollecito Pre-Esecuzione n. 090/11167/2025 (Cod. Contr. 15827)”, con obbligo per il Comune di
Aversa di procedere allo sgravio delle somme richieste. Spese di lite liquidate tra il Comune di Aversa e la ET in € 750,00 da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario così ripartite: € 370,00 (oltre accessori)
a carico del Comune di Aversa, ed € 370,00 (oltre accessori) a carico della ET
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di lite in favore della ricorrente a carico del Comune di Aversa e della ET liquidate in € 740,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario così ripartite:
€ 370,00 (oltre accessori) a carico del Comune di Aversa, ed € 370,00 (oltre accessori) a carico della ET
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4932/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - C/o Casa Comunale 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ET - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/11167/2025 IMU 2018
- SOLL PRE ESECUZ n. 090/11167/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1122 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2533 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta avverso il “Sollecito Pre-Esecuzione n. 090/11167/2025 (Cod. Contr. 15827)” relativo al presunto omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019, importo complessivo richiesto: € 1.804,00. L'atto impugnato è stato emesso e notificato dalla ET. per conto del Comune di Aversa.
Dagli atti risulta che il Comune di Aversa si è costituito in giudizio tardivamente solo il 10.2.2025 e la ET. non si è costituita in giudizio.
1. Doglianze della ricorrente A) Eccezione preliminare di nullità per carenza di legittimazione della ET
.;
B) Nullità dell'atto per difetto di motivazione. Mancata notifica degli atti presupposti;
C) Eccezione di decadenza;
D) Eccezione di prescrizione.
La ricorrente chiede:
1. la dichiarazione di nullità del sollecito pre-esecuzione;
2. in subordine: declaratoria di decadenza e/o prescrizione dei crediti;
3. lo sgravio delle somme e spese a carico dei resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tardiva costituzione del Comune di Aversa e sulla mancata costituzione della ET Dagli atti risulta che il Comune di Aversa si è costituito oltre i termini perentori previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 546/1992. Pertanto, le deduzioni e la documentazione depositate tardivamente non possono essere esaminate né utilizzate ai fini del giudizio. La ET ., invece, non si è costituita. Ne consegue che la posizione della contribuente non ha trovato alcuna valida contestazione nei termini di legge;
il giudice deve valutare il ricorso sulla base della sola documentazione tempestivamente prodotta dalla ricorrente, ferma restando la necessità della verifica giudiziale della sua fondatezza.
2. Sulla legittimazione attiva della società emittente l'atto impugnato
La contribuente deduce che la ET. non risulta iscritta all'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, come accertabile anche attraverso il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che pertanto la stessa non è legittimata né all'emissione né alla notifica di atti impositivi o esattoriali.
La documentazione versata in atti conferma che il sollecito pre-esecuzione proviene da un soggetto privo delle abilitazioni previste dalla legge.
Secondo giurisprudenza consolidata, gli atti emessi da un soggetto non legittimato allo svolgimento della funzione pubblicistica dell'accertamento e riscossione dei tributi locali sono radicalmente nulli, per difetto assoluto di potere. Tale vizio è rilevabile d'ufficio ed è assorbente rispetto a ogni ulteriore profilo di merito.
In mancanza di prova contraria (non fornita dai resistenti, non costituiti), l'eccezione deve essere accolta.
3. Difetto di motivazione del sollecito impugnato Il sollecito pre-esecuzione non indica i dati catastali dell'immobile; non riporta le aliquote IMU applicate;
non consente di ricostruire i conteggi relativi agli importi richiesti. Gli atti impositivi devono contenere una motivazione chiara e completa, idonea a consentire al contribuente l'immediata comprensione della pretesa.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la motivazione non può ridursi ad una generica “provocatio ad opponendum”, ma deve includere gli elementi necessari al pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. n.
21564/2013; Cass. n. 20251/2015).
Poiché l'atto impugnato risulta carente dei requisiti minimi di motivazione, esso è affetto da nullità per violazione dell'obbligo di motivazione.
4. Mancata notifica degli atti presupposti
La ricorrente ha dedotto – e i resistenti non hanno contestato – che gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019 non sono mai stati notificati.
La notifica degli atti presupposti costituisce elemento indefettibile del procedimento impositivo e della successiva fase esecutiva. La mancata notifica degli avvisi comporta la nullità derivata del sollecito pre- esecuzione basato su atti giuridicamente inesistenti per mancata conoscenza legale da parte del contribuente. L'assenza di costituzione dei resistenti impedisce qualsiasi prova contraria.
5. Sulla decadenza e prescrizione dei crediti
La contribuente ha altresì eccepito decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006; prescrizione quinquennale dei crediti IMU. Poiché gli avvisi di accertamento non risultano notificati nei termini di legge e non esiste traccia di atti interruttivi, anche tali eccezioni appaiono fondate. Tuttavia, tali profili risultano assorbiti dal vizio preliminare di carenza di legittimazione dell'ente emittente e dalla mancata notifica degli atti presupposti. Alla luce di quanto sopra, in assenza di costituzione delle parti resistenti e riscontrata la fondatezza delle eccezioni della contribuente, il ricorso deve essere integralmente accolto. Ne consegue la nullità del “Sollecito Pre-Esecuzione n. 090/11167/2025 (Cod. Contr. 15827)”, con obbligo per il Comune di
Aversa di procedere allo sgravio delle somme richieste. Spese di lite liquidate tra il Comune di Aversa e la ET in € 750,00 da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario così ripartite: € 370,00 (oltre accessori)
a carico del Comune di Aversa, ed € 370,00 (oltre accessori) a carico della ET
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di lite in favore della ricorrente a carico del Comune di Aversa e della ET liquidate in € 740,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario così ripartite:
€ 370,00 (oltre accessori) a carico del Comune di Aversa, ed € 370,00 (oltre accessori) a carico della ET