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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7684/2024
Tribunale di Milano
Sezione PRIMA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli
Giudice dott.ssa Anna Bellesi
Giudice dott. Nicola Di Plotti rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. R.G. 7684/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Elena Lo Surdo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in
Milano, Piazza Grandi n. 6.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 28/06/2024 ha chiesto che il Tribunale, in applicazione Parte_1 degli artt. 311 e segg. c.c., autorizzi l'adozione di RI HE, nata a [...] il
9/03/1975, figlia del marito . Persona_1
Pagina 1 La ricorrente ha affermato che:
- dal 1978 ha una relazione sentimentale con e dal 1996 è coniugata;
Persona_1
- era precedentemente sposato con;
dalla Persona_1 Persona_2
relazione è nata RI;
- all'inizio della convivenza RI aveva quattro anni ed è cresciuta con il padre e la ricorrente, che considera sua madre;
- la madre naturale di RI è sempre stata assente nonostante, nella fase dell'adolescenza, abbia tentato di riavvicinarsi alla figlia;
la signora aveva affidato la figlia alla Per_2
tutela del padre con una scrittura privata del 1976 (doc. 7). RI era stata poi affidata al padre con la sentenza di divorzio (doc. 8);
- la signora , madre biologica di RI, ha riferito al sig. di essere Per_2 Per_1 contraria all'adozione;
- il compagno di RI ha espresso il proprio assenso, come risulta dal doc. 14.
***
Dagli accertamenti svolti dal Comando Provinciale Reparto Operativo CC di Milano e da quello di Pavia emerge un quadro tranquillizzante in merito alla condotta di vita dell'adottante, nonché una conferma a quanto esposto in sede di ricorso.
In particolare, l'adottante e l'adottanda non risultano avere carichi pendenti o comunque segnalazioni all'ufficio; si dà inoltre atto che la sig.ra è pensionata e non ha Pt_1
discendenti legittimi o legittimati o figli adottivi.
Le dichiarazioni contenute nel ricorso sono confermate anche dall'esame dell'adottante, dell'adottanda e di , assunte nel corso delle udienze del 10/12/24 e del Persona_1
12/2/25.
All'udienza del 10/12/24 RI HE ha dichiarato che:
- è figlia di e , separati sin da quanto lei era Persona_1 Persona_2
molto piccola;
- attualmente convive con il compagno e non ha figli;
Persona_3
- ha sempre vissuto con suo padre e con sin da quando era piccola e fino Parte_1
al 2006/2007, epoca in cui è andata a vivere per conto proprio;
- il rapporto con il padre e con la sig.ra è ottimo;
“Sono due punti di riferimento Pt_1 molto importanti per me”;
- dal 1982, anno in cui si è trasferita a Basiglio con il padre e l'adottante, l'adottanda non ha più visto la madre biologica;
Pagina 2 - già prima di conoscere la sig.ra aveva rinunciato a lei;
aveva Parte_1 Per_2
tentato di contattarla alcune volte nel corso dell'adolescenza, “ma io non riuscivo a vederla perché per me l'unica madre è ; Parte_1
- desidera essere adottata da che considera come “l'unica madre” e si Parte_1
riserva sulla decisione di anteporre o posporre al proprio cognome quello dell'adottante.
All'udienza del 12/2/2025 l'adottante ha dichiarato che:
- convive con dal 1979 circa ed è con lui sposata dal 1996; Persona_1
- non ha figli e non ha adottato nessuno;
- quando è iniziata la convivenza della ricorrente con , RI è andata a Persona_1
vivere con loro;
- la convivenza è perdurata fino a quando RI “è andata a vivere con il suo ragazzo, vicino alla nostra casa di Basiglio”;
- la frequentazione è comunque proseguita: “ci sentiamo tutti i giorni e ci vediamo quando
è possibile”;
- desidera procedere all'adozione “perché voglio lasciare a lei quello che ho, io non ho figli;
mi sento di essere sua madre. Lei mi dice sempre che sono la sua prima mamma”;
- la madre naturale è completamente assente e non ha mai provveduto al mantenimento di
RI.
Nel corso della medesima udienza RI HE ha dichiarato di voler postporre il cognome dell'adottante al proprio.
È stato inoltre esaminato , il quale ha dichiarato che: Persona_1
- è sposato dal 1996 con la convivenza è iniziata nel 1978; Parte_1
- RI è sua figlia;
- la madre naturale è stata molto poco presente nella sua vita in quanto, quando RI aveva un anno circa, ha firmato un atto nel quale dichiara di non sentirsi in grado di mantenerla;
- RI ha vissuto inizialmente con lui, poi - in considerazione dei suoi continui viaggi per motivi di lavoro - con la nonna paterna, che si era offerta di seguirla;
- successivamente, “Quando nel 1978 ho iniziato la relazione con Parte_1 abbiamo deciso di portare RI da noi qui a Milano”; la convivenza si è protratta fino a quando l'adottanda è andata a vivere per conto suo;
i rapporti sono comunque sempre rimasti strettissimi;
- è “felicissimo” dell'adozione.
Pagina 3 Le dichiarazioni sopra riportate evidenziano lo stretto legame affettivo tra adottante e adottanda, nonché il riconoscimento, da parte di quest'ultima, della ricorrente quale sostanziale figura materna di riferimento.
L'insieme di tali risultanze trova infine conforto nelle produzioni documentali allegate al ricorso (docc. 1- 15).
Quanto all'assenso della madre biologica di RI, la ricorrente ha depositato in atti gli esiti delle notifiche, ritualmente eseguite e non andate a buon fine, dell'atto introduttivo del presente giudizio, effettuate presso l'indirizzo di residenza della sig.ra Persona_2
e il suo certificato di residenza. È stata, inoltre, prodotta la corrispondenza whatsapp intercorsa tra la sig.ra e il difensore della ricorrente, dalla quale è emersa Per_2
l'indisponibilità di quest'ultima a presenziare all'udienza di febbraio 2025 a causa della partecipazione ad un vernissage in Giappone.
Tenuto conto della ritualità delle notifiche, preso atto del fatto che la predetta è a conoscenza del presente procedimento, considerato che l'art. 297, comma 2 c.c. prevede che il Tribunale, quando ritenga ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando il diniego dell'assenso da parte di uno dei genitori, possa pronunziare ugualmente l'adozione, si ritine che il dissenso manifestato dalla sig.ra debba considerarsi ingiustificato Per_2
e contrario all'interesse dell'adottanda.
Dalle plurime dichiarazioni raccolte in fase istruttoria risulta che la sig.ra non si Per_2
è mai occupata della figlia, né ha mai provveduto al suo mantenimento. Non ha inoltre dimostrato interesse alla partecipazione al giudizio. Fatta eccezione per qualche sporadico e tardivo tentativo di riavvicinamento, avvenuto nella fase dell'adolescenza di RI, la madre biologica non ha attualmente e non ha avuto alcun tipo di rapporto con la figlia. Non
è pertanto sostenuta da una apprezzabile motivazione la ragione del diniego, peraltro non formalmente manifestato.
RI ha invece costruito con la un rapporto forte e durevole, Parte_1 condividendo con la stessa le fasi più importanti della sua vita sino a considerarla “l'unica madre”. È quindi nel suo interesse dare un riconoscimento formale al legame che da sempre la unisce all'adottante.
Sussistono dunque i presupposti per procedere alla richiesta adozione, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c..
Va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e
Pagina 4 reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Le circostanze già riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese - che hanno evidenziato lo stretto legame affettivo tra adottante e adottanda - costituiscono indice e riscontro di quella situazione cui è fatto riferimento nel ricorso.
Può pertanto farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. da parte di n. a Milano il 4/12/1946, Parte_1
di RI HE (CF: ) n. a Milano il 9/03/1975. C.F._2
L'adottata assume il cognome dell'adottante e lo postpone al proprio.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott. Andrea Manlio Borrelli
Pagina 5
Tribunale di Milano
Sezione PRIMA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli
Giudice dott.ssa Anna Bellesi
Giudice dott. Nicola Di Plotti rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. R.G. 7684/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Elena Lo Surdo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in
Milano, Piazza Grandi n. 6.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 28/06/2024 ha chiesto che il Tribunale, in applicazione Parte_1 degli artt. 311 e segg. c.c., autorizzi l'adozione di RI HE, nata a [...] il
9/03/1975, figlia del marito . Persona_1
Pagina 1 La ricorrente ha affermato che:
- dal 1978 ha una relazione sentimentale con e dal 1996 è coniugata;
Persona_1
- era precedentemente sposato con;
dalla Persona_1 Persona_2
relazione è nata RI;
- all'inizio della convivenza RI aveva quattro anni ed è cresciuta con il padre e la ricorrente, che considera sua madre;
- la madre naturale di RI è sempre stata assente nonostante, nella fase dell'adolescenza, abbia tentato di riavvicinarsi alla figlia;
la signora aveva affidato la figlia alla Per_2
tutela del padre con una scrittura privata del 1976 (doc. 7). RI era stata poi affidata al padre con la sentenza di divorzio (doc. 8);
- la signora , madre biologica di RI, ha riferito al sig. di essere Per_2 Per_1 contraria all'adozione;
- il compagno di RI ha espresso il proprio assenso, come risulta dal doc. 14.
***
Dagli accertamenti svolti dal Comando Provinciale Reparto Operativo CC di Milano e da quello di Pavia emerge un quadro tranquillizzante in merito alla condotta di vita dell'adottante, nonché una conferma a quanto esposto in sede di ricorso.
In particolare, l'adottante e l'adottanda non risultano avere carichi pendenti o comunque segnalazioni all'ufficio; si dà inoltre atto che la sig.ra è pensionata e non ha Pt_1
discendenti legittimi o legittimati o figli adottivi.
Le dichiarazioni contenute nel ricorso sono confermate anche dall'esame dell'adottante, dell'adottanda e di , assunte nel corso delle udienze del 10/12/24 e del Persona_1
12/2/25.
All'udienza del 10/12/24 RI HE ha dichiarato che:
- è figlia di e , separati sin da quanto lei era Persona_1 Persona_2
molto piccola;
- attualmente convive con il compagno e non ha figli;
Persona_3
- ha sempre vissuto con suo padre e con sin da quando era piccola e fino Parte_1
al 2006/2007, epoca in cui è andata a vivere per conto proprio;
- il rapporto con il padre e con la sig.ra è ottimo;
“Sono due punti di riferimento Pt_1 molto importanti per me”;
- dal 1982, anno in cui si è trasferita a Basiglio con il padre e l'adottante, l'adottanda non ha più visto la madre biologica;
Pagina 2 - già prima di conoscere la sig.ra aveva rinunciato a lei;
aveva Parte_1 Per_2
tentato di contattarla alcune volte nel corso dell'adolescenza, “ma io non riuscivo a vederla perché per me l'unica madre è ; Parte_1
- desidera essere adottata da che considera come “l'unica madre” e si Parte_1
riserva sulla decisione di anteporre o posporre al proprio cognome quello dell'adottante.
All'udienza del 12/2/2025 l'adottante ha dichiarato che:
- convive con dal 1979 circa ed è con lui sposata dal 1996; Persona_1
- non ha figli e non ha adottato nessuno;
- quando è iniziata la convivenza della ricorrente con , RI è andata a Persona_1
vivere con loro;
- la convivenza è perdurata fino a quando RI “è andata a vivere con il suo ragazzo, vicino alla nostra casa di Basiglio”;
- la frequentazione è comunque proseguita: “ci sentiamo tutti i giorni e ci vediamo quando
è possibile”;
- desidera procedere all'adozione “perché voglio lasciare a lei quello che ho, io non ho figli;
mi sento di essere sua madre. Lei mi dice sempre che sono la sua prima mamma”;
- la madre naturale è completamente assente e non ha mai provveduto al mantenimento di
RI.
Nel corso della medesima udienza RI HE ha dichiarato di voler postporre il cognome dell'adottante al proprio.
È stato inoltre esaminato , il quale ha dichiarato che: Persona_1
- è sposato dal 1996 con la convivenza è iniziata nel 1978; Parte_1
- RI è sua figlia;
- la madre naturale è stata molto poco presente nella sua vita in quanto, quando RI aveva un anno circa, ha firmato un atto nel quale dichiara di non sentirsi in grado di mantenerla;
- RI ha vissuto inizialmente con lui, poi - in considerazione dei suoi continui viaggi per motivi di lavoro - con la nonna paterna, che si era offerta di seguirla;
- successivamente, “Quando nel 1978 ho iniziato la relazione con Parte_1 abbiamo deciso di portare RI da noi qui a Milano”; la convivenza si è protratta fino a quando l'adottanda è andata a vivere per conto suo;
i rapporti sono comunque sempre rimasti strettissimi;
- è “felicissimo” dell'adozione.
Pagina 3 Le dichiarazioni sopra riportate evidenziano lo stretto legame affettivo tra adottante e adottanda, nonché il riconoscimento, da parte di quest'ultima, della ricorrente quale sostanziale figura materna di riferimento.
L'insieme di tali risultanze trova infine conforto nelle produzioni documentali allegate al ricorso (docc. 1- 15).
Quanto all'assenso della madre biologica di RI, la ricorrente ha depositato in atti gli esiti delle notifiche, ritualmente eseguite e non andate a buon fine, dell'atto introduttivo del presente giudizio, effettuate presso l'indirizzo di residenza della sig.ra Persona_2
e il suo certificato di residenza. È stata, inoltre, prodotta la corrispondenza whatsapp intercorsa tra la sig.ra e il difensore della ricorrente, dalla quale è emersa Per_2
l'indisponibilità di quest'ultima a presenziare all'udienza di febbraio 2025 a causa della partecipazione ad un vernissage in Giappone.
Tenuto conto della ritualità delle notifiche, preso atto del fatto che la predetta è a conoscenza del presente procedimento, considerato che l'art. 297, comma 2 c.c. prevede che il Tribunale, quando ritenga ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando il diniego dell'assenso da parte di uno dei genitori, possa pronunziare ugualmente l'adozione, si ritine che il dissenso manifestato dalla sig.ra debba considerarsi ingiustificato Per_2
e contrario all'interesse dell'adottanda.
Dalle plurime dichiarazioni raccolte in fase istruttoria risulta che la sig.ra non si Per_2
è mai occupata della figlia, né ha mai provveduto al suo mantenimento. Non ha inoltre dimostrato interesse alla partecipazione al giudizio. Fatta eccezione per qualche sporadico e tardivo tentativo di riavvicinamento, avvenuto nella fase dell'adolescenza di RI, la madre biologica non ha attualmente e non ha avuto alcun tipo di rapporto con la figlia. Non
è pertanto sostenuta da una apprezzabile motivazione la ragione del diniego, peraltro non formalmente manifestato.
RI ha invece costruito con la un rapporto forte e durevole, Parte_1 condividendo con la stessa le fasi più importanti della sua vita sino a considerarla “l'unica madre”. È quindi nel suo interesse dare un riconoscimento formale al legame che da sempre la unisce all'adottante.
Sussistono dunque i presupposti per procedere alla richiesta adozione, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n.1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c..
Va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e
Pagina 4 reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Le circostanze già riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo e le dichiarazioni rese - che hanno evidenziato lo stretto legame affettivo tra adottante e adottanda - costituiscono indice e riscontro di quella situazione cui è fatto riferimento nel ricorso.
Può pertanto farsi luogo all'adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. da parte di n. a Milano il 4/12/1946, Parte_1
di RI HE (CF: ) n. a Milano il 9/03/1975. C.F._2
L'adottata assume il cognome dell'adottante e lo postpone al proprio.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni, di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott. Andrea Manlio Borrelli
Pagina 5