Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026REG.PROV.COLL.
N. 00805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Comunale di Lipari, non costituito in giudizio;
per la riforma
- della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
- della nota n. prot. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di condono edilizio;
- di tutti gli altri provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. BA Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia prende le mosse dall’esecuzione, in assenza di titolo abilitativo, di opere edilizie insistenti su un immobile ricadente nel territorio del Comune di Lipari, in località -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS-. Per quanto risulta dagli atti del procedimento e dal tenore dei provvedimenti comunali, gli interventi sarebbero stati realizzati nell’anno 1980 e si identificherebbero in una sopraelevazione e ampliamento, attuata mediante la creazione, sulla terrazza, di due vani (destinati a camere), una cucina, un ripostiglio, un bagno, uno sbarco scala e un piccolo terrazzo, per una consistenza indicata in circa mq 50 e per un volume indicato in circa mc 180.
A fronte di tale assetto di fatto, l’interessato presentava il 1° aprile 1986 domanda di sanatoria ai sensi della disciplina sul primo condono edilizio, protocollata al n. -OMISSIS-, corredata dalla documentazione richiamata negli atti di parte e nella sentenza di primo grado, ivi inclusa la ricevuta del versamento dell’oblazione. La parte privata rappresenta che, nel corso degli anni, l’istanza sarebbe stata oggetto di interlocuzioni istruttorie, con richieste comunali di integrazione e conseguenti adempimenti documentali, fino all’adozione di un provvedimento espresso di definizione in senso negativo.
Il procedimento si concludeva, infatti, con il rigetto dell’istanza di condono disposto dal Comune con prot. n. -OMISSIS- del 15 settembre 2008, provvedimento che risulta notificato il 18 settembre 2008. Sul presupposto del mancato accoglimento della sanatoria, l’Amministrazione adottava poi l’ordinanza n. -OMISSIS-), in data 22 giugno 2010, notificata il 5 luglio 2010, ingiungendo la demolizione e la rimessione in pristino delle opere e dando avviso dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
2. Contro l’ordine ripristinatorio veniva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritto al n.g.r. -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento e impugnando, “ove occorra”, anche il diniego di condono del 2008. Nel giudizio di primo grado il Comune si costituiva, sollevando, tra l’altro, l’eccezione di tardività dell’impugnazione del provvedimento di rigetto.
All’udienza del 27 giugno 2022 il T.A.R., preso atto della comunicata cessazione del rapporto di servizio del difensore dell’ente, disponeva l’interruzione del giudizio con ordinanza n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.; il processo veniva quindi riassunto con deposito del 19 settembre 2022 e, nella fase riassunta, l’Amministrazione non risulta essersi nuovamente costituita.
3. All’udienza del 13 febbraio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, previa comunicazione alle parti del rilievo d’ufficio concernente una possibile causa di inammissibilità per carenza d’interesse, correlata alla ritenuta inoppugnabilità del diniego del 2008: sebbene la tardività dell’impugnazione del diniego di condono fosse già stata eccepita dall’amministrazione resistente. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 15 febbraio 2023, il T.A.R. Sicilia dichiarava irricevibile, per tardività, l’impugnazione del diniego del 2008 e conseguentemente inammissibile, per carenza d’interesse, l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione; disponeva, inoltre, la condanna alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.
4. Avverso tale decisione viene proposto appello dinanzi a questo Consiglio, iscritto al n.g.r. 805/2023. Con il gravame si deduce, per quanto qui rileva, che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato la questione – introdotta già con il ricorso e ribadita in memoria – relativa alla pretesa formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono in epoca anteriore al rigetto del 2008; venivano altresì riproposte censure riferite alla motivazione dell’ordine demolitorio, con riguardo all’interesse pubblico attuale, e veniva contestata la regolazione delle spese, anche valorizzando la mancata costituzione dell’Amministrazione nella fase riassunta del giudizio di primo grado.
Nel corso dell’appello veniva comunicato il decesso dell’originario appellante, avvenuto l’8 luglio 2024, mediante dichiarazione depositata il 10 giugno 2025; ne conseguiva l’interruzione del processo, dichiarata da questo Consiglio con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata il 30 giugno 2025, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a..
Successivamente, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi dell’originario appellante, riassumevano il giudizio, insistendo per l’accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia n. -OMISSIS- e rappresentando, altresì, la mancata costituzione del Comune nel presente grado.
5. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Con il primo motivo l’appellante deduce, sotto l’apparente veste dell’ “omesso esame”, che il giudice di primo grado non avrebbe scrutinato la questione – che egli assume decisiva – della pretesa formazione del titolo edilizio per silentium sulla domanda di condono presentata in data 1° aprile 1986; e, muovendo da tale postulato, pretende di travolgere, in radice, il diniego comunale del 15 settembre 2008, reputandolo provvedimento tardivo e sostanzialmente “ inutiliter datum ” perché intervenuto quando, secondo l’assunto, il titolo si sarebbe già perfezionato, sicché l’Amministrazione avrebbe potuto incidere soltanto attivando gli strumenti dell’autotutela. Di qui, per conseguenza, la censura rivolta all’ordinanza di demolizione del 2010, ritenuta atto consequenziale fondato su un presupposto illegittimo o comunque privo di effetti.
L’impostazione non persuade, e ciò non già perché la tematica del silenzio-assenso sia, in tesi, irrilevante nel contesto dei procedimenti di sanatoria straordinaria, bensì perché nel caso concreto essa viene utilizzata come strumento per ottenere – con diverso nomen – un effetto che l’ordinamento non consente più di perseguire per via impugnatoria. È dunque necessario ricondurre la censura al suo nucleo reale, liberandola dalla patina verbale dell’omessa pronuncia: l’appellante non chiede che si integri un esame rimasto incompleto, ma che si consenta, attraverso la ricostruzione postuma di un preteso titolo formatosi per silenzio, di rimettere in discussione un provvedimento espresso ormai consolidato.
Il punto di partenza è semplice, ed è interamente documentato dagli atti di causa.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 15 settembre 2008 il Comune respingeva l’istanza di condono, e tale provvedimento risulta notificato il 18 settembre 2008.
Il ricorso giurisdizionale, invece, è stato proposto soltanto nel 2010 e ha investito in via principale l’ordinanza di demolizione, mentre il diniego del 2008 è stato evocato soltanto “ove occorra”, con impugnazione subordinata: e, comunque, tardiva (rispetto alla già ricordata data di sua notifica, avvenuta il 18 settembre 2008) in via dirimente.
Tale discrasia temporale è, di per sé, idonea a definire il destino processuale della censura rivolta al diniego, poiché il provvedimento lesivo principale, una volta conosciuto, deve essere contestato nei termini di legge, e ciò del tutto a prescindere dalla sua ritenuta illegittimità per asserito contrasto con l’ipotetico accoglimento per silentium che (in tesi di parte) si sia verificato.
Diversamente, esso si stabilizza e diviene intangibile sul piano processuale, non perché l’atto muti ontologicamente natura o diventi “legittimo”, ma perché l’ordinamento, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, non consente che la mancata attivazione tempestiva della tutela si trasformi in un potere di contestazione perpetua.
È precisamente su tale presupposto che il primo giudice ha dichiarato irricevibile l’impugnazione del diniego per tardività.
Conclusione che non può non trovare integrale conferma in questa sede, giacché – quand’anche un provvedimento favorevole si fosse già formato per silentium : ciò che qui neppure rileva verificare, essendo irrilevante rispetto alla definizione in rito del presente giudizio – l’eventuale illegittimità del diniego, in quanto non preceduto dalla rimozione in autotutela del pregresso accoglimento tacito della domanda di condono, non può mai trasmodare in nullità, né può perciò sollevare la parte dal consueto onere d’impugnativa, tipico del diritto amministrativo, in difetto del cui assolvimento l’ultimo atto (ossia il diniego) si consolida definitivamente, falciando in radice ogni interesse all’impugnazione dei successivi atti del procedimento (nella specie, dell’ordine di demolizione).
Sicché non v’è alcuno spazio processuale per la riforma della declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione del diniego espresso di condono e di conseguente inammissibilità di quella contro il conseguente ordine di demolizione, ma essendo invece del tutto coerente la statuizione di inammissibilità per carenza d’interesse che il primo giudice ha pronunciato in relazione all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, una volta dichiarata irricevibile l’impugnazione del diniego.
II. Con il secondo motivo l’appellante deduce l’illegittimità dell’ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS- sul rilievo che, a fronte dell’epoca risalente delle opere e della lunga scansione temporale intercorsa prima dell’adozione dell’atto ripristinatorio, l’Amministrazione avrebbe dovuto esternare una motivazione ben più penetrante circa l’interesse pubblico attuale alla demolizione, dando conto delle ragioni concrete che renderebbero necessario l’intervento repressivo “oggi”, e non potendo, viceversa, limitarsi a un richiamo stereotipato alla natura abusiva del manufatto o alla pregressa vicenda della sanatoria; in tale prospettiva, l’appellante lamenta che l’ordinanza non recherebbe alcuna ponderazione effettiva fra interesse pubblico e interessi del privato, né un’esposizione puntuale delle ragioni di attualità dell’azione amministrativa.
Anche tale censura non può trovare accoglimento.
Occorre, anzitutto, riportare la doglianza nel suo corretto alveo, evitando che una formula suggestiva – quella dell’“interesse pubblico attuale” e della motivazione “rafforzata” – finisca per alterare i tratti essenziali del potere esercitato. L’ordinanza impugnata è un ordine di ripristino della legalità edilizia e urbanistica, adottato a fronte di opere ritenute realizzate sine titulo e descritte, negli atti, quanto a consistenza e tipologia; ed è un ordine che si pone come sviluppo consequenziale – peraltro, nella specie, nel 2010, cioè nemmeno troppo tempo dopo – del diniego di sanatoria del 2008, espressamente richiamato quale antecedente logico e amministrativo dell’azione repressiva.
L’appellante vorrebbe che, nonostante tale natura e tale collegamento, l’Amministrazione fosse onerata di una motivazione ulteriore, quasi “aggiuntiva”, intesa a giustificare ex novo la scelta demolitoria alla luce di un giudizio comparativo con l’affidamento del privato maturato nel tempo.
Invero, la censura dell’appellante, se portata alle sue estreme conseguenze, finirebbe per introdurre un paradosso: trasformare l’ordine di demolizione in un atto che, pur essendo emesso a fronte di un abuso, dovrebbe ogni volta “dimostrare” un interesse pubblico ulteriore e specifico, diverso e aggiuntivo rispetto alla repressione dell’illecito. Ma un simile esito – che l’orientamento dell’Adunanza plenaria ha escluso anche a distanza di molti anni e addirittura decine, diversamente da un orientamento giurisprudenziale più attento a dar rilievo alla sedimentazione temporale laddove pluridecennale – nel caso di specie non è nemmeno lontanamente ipotizzabile, stante il breve lasso temporale intercorso tra il diniego di condono del 2008 e l’ordine di demolizione del 2010.
Sicché la reiezione del motivo in esame non richiede ulteriore trattazione.
Vi è poi un ulteriore profilo, che nel caso concreto rende, per così dire, strutturalmente recessiva la censura motivazionale dell’ordinanza.
Il primo giudice ha ritenuto che l’ordine di demolizione fosse un atto consequenziale fondato sul diniego di condono del 2008 e, accertata l’inoppugnabilità di quel diniego per tardività dell’impugnazione, ha dichiarato inammissibile l’azione contro la demolizione per carenza d’interesse, valorizzando l’assenza di una utilità concreta conseguibile dall’annullamento dell’atto consequenziale in presenza di un presupposto divenuto definitivo.
In tale scenario, tale ulteriore profilo del secondo motivo si rivela, nella sostanza, un tentativo di far rientrare dalla finestra ciò che è stato definitivamente escluso dalla porta: si contesta la motivazione dell’ordine demolitorio per ottenere un effetto sostanziale di paralisi della misura ripristinatoria, ma tale effetto è inseparabile dalla rimessione in discussione del presupposto (il diniego di sanatoria) che, per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo, è ormai sottratto a sindacato. Non può, cioè, divenire decisiva una censura che, pur formalmente rivolta all’atto consequenziale, mira a neutralizzare la conclusione amministrativa – ormai stabilizzata – secondo cui l’opera non è assistita da sanatoria.
Né, infine, può ritenersi che l’ordinanza sia priva di motivazione in senso proprio. Dagli atti emerge che l’ordine ripristinatorio si fonda sull’assenza di titolo e sulla conseguente necessità di eliminare opere descritte quanto a consistenza e destinazione, con l’avvertimento delle conseguenze legali dell’inottemperanza; e si collega alla pregressa definizione negativa della domanda di condono, che rappresenta, nella vicenda concreta, il segmento procedimentale che ha reso esplicito il giudizio dell’Amministrazione circa la non sanabilità.
III. Con il terzo motivo l’appellante investe la sentenza di primo grado nella parte in cui ha regolato le spese del giudizio, disponendo la condanna del ricorrente in favore del Comune nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori, e deduce che tale statuizione sarebbe ingiusta, sia perché il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, sia – soprattutto, dato che per quanto si è già detto così non è – perché, dopo l’interruzione e la riassunzione del processo innanzi al T.A.R. Sicilia, l’Amministrazione non risulterebbe essersi nuovamente costituita, con la conseguenza che non vi sarebbe stata, nella fase riassunta e decisoria, un’effettiva attività difensiva suscettibile di fondare una liquidazione di compensi in suo favore.
Il motivo, nei termini ora precisati, merita accoglimento limitatamente al capo spese del primo grado.
Va preliminarmente chiarito che la doglianza, nella parte in cui assume l’ingiustizia della condanna alle spese in ragione della pretesa fondatezza del ricorso, non è di per sé idonea a sorreggere la richiesta di riforma. La regolazione delle spese, infatti, segue fisiologicamente l’esito della lite e si fonda, di regola, sul criterio della soccombenza, temperabile nei casi previsti dall’ordinamento; essa non costituisce una valutazione autonoma e svincolata dal dispositivo, né può essere sovvertita sul mero assunto che la parte, a prescindere dalla decisione adottata, ritenga “giusta” la propria tesi. Sotto questo profilo, dunque, il motivo si risolve in una riproposizione delle censure di merito, e, come tale, non aggiunge argomenti specifici in punto di spese.
Diverso, e decisivo, è invece l’altro profilo, che attiene non alla “giustizia” astratta della condanna, ma alla sua coerenza concreta con l’effettivo svolgimento del contraddittorio. La sentenza di primo grado dà atto che il processo veniva interrotto e successivamente riassunto; e dagli atti, come sottolineato dall’appellante, emerge che nella fase successiva alla riassunzione l’Amministrazione non risulterebbe essersi nuovamente costituita. In una simile situazione, la liquidazione di compensi in favore del Comune, pur astrattamente giustificabile in presenza di una parte formalmente vittoriosa, rischia tuttavia di non mantenere un rapporto ragionevole con la dinamica reale del giudizio, perché attribuisce una rifusione correlata a un’attività difensiva che, nella fase riassunta e decisoria, non risulta in concreto dispiegata.
Occorre, in altri termini, evitare che la statuizione sulle spese finisca per assumere un carattere meramente automatico, prescindendo dal dato – qui posto specificamente a fondamento della censura – della mancata partecipazione della parte pubblica nel segmento processuale che ha condotto alla decisione. La rifusione delle spese non è un effetto “meccanico” slegato dalla concreta dialettica processuale, ma deve conservare un minimo di aderenza all’effettivo svolgimento del contraddittorio e ai costi difensivi verosimilmente sostenuti. Ne discende che, in presenza della peculiare vicenda processuale rappresentata negli atti, la condanna alle spese disposta dal primo giudice può essere riconsiderata, senza che ciò comporti alcuna rimeditazione dell’esito complessivo del primo grado, ma al solo fine di rendere la regolazione delle spese più conforme al dato processuale emergente.
Pertanto, appare coerente disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, avuto riguardo alla sequenza interruzione/riassunzione e alla mancata costituzione dell’Amministrazione nella fase successiva, elidendo così l’effetto – inadeguato – di una liquidazione in favore della parte pubblica in assenza di partecipazione difensiva alla fase decisoria.
Quanto alle spese del presente grado, la soluzione si impone in termini ancora più lineari: stante la mancata costituzione dell’Amministrazione appellata anche in appello, non si ravvisa una parte che abbia sopportato oneri difensivi rifondibili, sicché – nonostante il parziale accoglimento del terzo motivo di appello – deve disporsi l’integrale compensazione per le spese del doppio grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello non può essere accolto nella sua domanda principale di riforma della sentenza impugnata. L’appello merita, invece, accoglimento nei soli limiti del terzo motivo, e cioè con riferimento alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado, atteso che, in presenza della peculiare vicenda processuale segnata da interruzione e successiva riassunzione, e a fronte della mancata costituzione dell’Amministrazione nella fase riassunta e decisoria, la condanna alle spese in favore del Comune risulta non adeguatamente coerente con il concreto svolgimento del contraddittorio. Ne consegue la riforma della sentenza impugnata limitatamente a tale capo, con compensazione integrale delle spese del primo grado. Quanto alle spese del presente grado, anch’esse possono essere parimenti compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 805 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte limitatamente al suo terzo motivo, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
BA Di TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA Di TT | NO de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.