CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39186 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: RE EA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
sentito IL Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA CE LO, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma;
sentito il difensore, Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 27 giugno 2025, che aveva applicato al ricorrente, in relazione ai reati di interposizione fittizia e riciclaggio, la custodia cautelare in carcere, misura successivamente sostituita con quella del divieto di espatrio con provvedimento del 9 luglio 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39186 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 Secondo l'ipotesi di accusa, che il Tribunale non ha ritenuto essere sorretta da gravi indizi di colpevolezza, TA ND avrebbe riciclato, attraverso lo schermo costituito dalla società americana Sardi Holding LLC, denaro per circa ventisette milioni di euro di provenienza illecita (in quanto accumulato dal di lui padre deceduto TA UG per mezzo della commissione di numerosi reati produttivi di ricchezza accertati con sentenze passate in giudicato), finanziando due società a lui riferibili le quali, successivamente, avevano acquistato, da una curatela fallimentare, un complesso immobiliare a Milano che era appartenuto al padre dell'indagato, amministratore di fatto della società fallita. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto di una serie di elementi investigativi idonei a supportare i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati e, per essi, la natura illecita dell'operazione finanziaria compiuta dall'indagato al fine di riciclare somme di provenienza illecita ereditate dal genitore. Dopo aver messo in luce le esigenze cautelari sottese alla proposizione del ricorso, il ricorrente enumera una serie di intercettazioni di conversazioni il cui contenuto sarebbe stato trascurato dal Tribunale. Esso rivelerebbe il modus operandi del gruppo TA, che era quello di lasciare andare in default alcune società per poi riacquistarne i beni immobili all'asta. Inoltre, emergerebbe in capo all'indagato ed alla di lui madre, la presenza di cespiti di origine illecita ereditati dal genitore del primo e coniuge della seconda, nonché il ruolo centrale ed esclusivo svolto dall'indagato nella gestione delle compagini societarie che avevano ricevuto i finanziamenti dalla società americana e che poi avevano acquistato il complesso immobiliare in Milano, la cui gestione risultava, del pari, in capo all'indagato in ogni suo aspetto, elementi che avrebbero dovuto far ritenere che anche la società finanziatrice americana sarebbe stata nella piena ed esclusiva disponibilità di TA ND e non dei soggetti che formalmente avevano effettuato l'investimento, individuati in un ricco finanziere americano amico dell'indagato a nome UG NS e del di questi coniuge SA NN, soggetti mai emersi nei dialoghi intercettati;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. sulla sola base del fatto - non richiesto dalla disposizione incriminatrice - che l'operazione di finanziamento da parte della società americana non fosse avvenuta per la totalità delle somme occorrenti per l'acquisto del complesso immobiliare milanese, altre somme provenendo dalle società dell'indagato. Si dà atto che nell'interesse di TA ND sono state depositate due memorie, anche in replica a quella del Procuratore generale, attraverso le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Pp/ 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. La parte pubblica ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, in primo luogo, non si aveva contezza investigativa del fatto che il patrimonio illecito accumulato dal padre dell'indagato potesse essere stato di consistenza tale da generare una liquidità che consentisse a quest'ultimo un finanziamento di 27 milioni di euro nel 2023, epoca alla quale era riferibile l'operazione elevata a sospetto nelle imputazioni. In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che non risultavano accertamenti neanche sulle risorse finanziarie della società americana che aveva effettuato il finanziamento alle società dell'indagato, a fronte di documentazione difensiva dalla quale risultava che il finanziatore avesse compulsato uno studio legale milanese per stipulare dei contratti di finanziamento e che il soggetto persona fisica che aveva immesso i capitali (solo in parte in proprio, tale UG NS) era stato rappresentato come dotato di grandi risorse finanziarie amico dell'indagato. In terzo luogo, non era stato valutato, a tutto concedere, che il TA era persona dotata di grandi disponibilità economiche per suo conto, sicché la provvista per l'acquisto del complesso immobiliare avrebbe potuto provenire da risorse lecite e non da quelle rivenienti dal padre, rimaste, comunque, di consistenza indefinita. Tali affermazioni relegano la tesi sostenuta in ricorso a mera ipotesi accusatoria, non idonea a scardinare l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. 2. Il secondo motivo è assorbito, in quanto la sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., inerente alla interposizione fittizia della società statunitense Sardi Holding LLC, è da escludersi alla luce della mancanza di accertamenti sulla consistenza e qualità delle sue sostanze e sulla effettiva riferibilità al finanziere NS, nonché sulla natura dei rapporti e sulle eventuali relazioni economiche tra questi e l'indagato. Ciò, al di là del mero e tuttavia plausibile elemento logico rilevato dal Tribunale a conforto delle sue ragioni, a proposito della non totalitaria interposizione della società americana nell'acquisto del complesso immobiliare, che lasciava all'indagato parte della titolarità dell'affare attraverso le sue società, in distonia rispetto alla finalità della condotta secondo l'accusa. Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. ip 3 Così deciso, 1'11/11/2025.
sentito IL Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA CE LO, che, riportandosi alla memoria depositata, ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma;
sentito il difensore, Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 27 giugno 2025, che aveva applicato al ricorrente, in relazione ai reati di interposizione fittizia e riciclaggio, la custodia cautelare in carcere, misura successivamente sostituita con quella del divieto di espatrio con provvedimento del 9 luglio 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39186 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 Secondo l'ipotesi di accusa, che il Tribunale non ha ritenuto essere sorretta da gravi indizi di colpevolezza, TA ND avrebbe riciclato, attraverso lo schermo costituito dalla società americana Sardi Holding LLC, denaro per circa ventisette milioni di euro di provenienza illecita (in quanto accumulato dal di lui padre deceduto TA UG per mezzo della commissione di numerosi reati produttivi di ricchezza accertati con sentenze passate in giudicato), finanziando due società a lui riferibili le quali, successivamente, avevano acquistato, da una curatela fallimentare, un complesso immobiliare a Milano che era appartenuto al padre dell'indagato, amministratore di fatto della società fallita. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto di una serie di elementi investigativi idonei a supportare i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati e, per essi, la natura illecita dell'operazione finanziaria compiuta dall'indagato al fine di riciclare somme di provenienza illecita ereditate dal genitore. Dopo aver messo in luce le esigenze cautelari sottese alla proposizione del ricorso, il ricorrente enumera una serie di intercettazioni di conversazioni il cui contenuto sarebbe stato trascurato dal Tribunale. Esso rivelerebbe il modus operandi del gruppo TA, che era quello di lasciare andare in default alcune società per poi riacquistarne i beni immobili all'asta. Inoltre, emergerebbe in capo all'indagato ed alla di lui madre, la presenza di cespiti di origine illecita ereditati dal genitore del primo e coniuge della seconda, nonché il ruolo centrale ed esclusivo svolto dall'indagato nella gestione delle compagini societarie che avevano ricevuto i finanziamenti dalla società americana e che poi avevano acquistato il complesso immobiliare in Milano, la cui gestione risultava, del pari, in capo all'indagato in ogni suo aspetto, elementi che avrebbero dovuto far ritenere che anche la società finanziatrice americana sarebbe stata nella piena ed esclusiva disponibilità di TA ND e non dei soggetti che formalmente avevano effettuato l'investimento, individuati in un ricco finanziere americano amico dell'indagato a nome UG NS e del di questi coniuge SA NN, soggetti mai emersi nei dialoghi intercettati;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. sulla sola base del fatto - non richiesto dalla disposizione incriminatrice - che l'operazione di finanziamento da parte della società americana non fosse avvenuta per la totalità delle somme occorrenti per l'acquisto del complesso immobiliare milanese, altre somme provenendo dalle società dell'indagato. Si dà atto che nell'interesse di TA ND sono state depositate due memorie, anche in replica a quella del Procuratore generale, attraverso le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Pp/ 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. La parte pubblica ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, in primo luogo, non si aveva contezza investigativa del fatto che il patrimonio illecito accumulato dal padre dell'indagato potesse essere stato di consistenza tale da generare una liquidità che consentisse a quest'ultimo un finanziamento di 27 milioni di euro nel 2023, epoca alla quale era riferibile l'operazione elevata a sospetto nelle imputazioni. In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che non risultavano accertamenti neanche sulle risorse finanziarie della società americana che aveva effettuato il finanziamento alle società dell'indagato, a fronte di documentazione difensiva dalla quale risultava che il finanziatore avesse compulsato uno studio legale milanese per stipulare dei contratti di finanziamento e che il soggetto persona fisica che aveva immesso i capitali (solo in parte in proprio, tale UG NS) era stato rappresentato come dotato di grandi risorse finanziarie amico dell'indagato. In terzo luogo, non era stato valutato, a tutto concedere, che il TA era persona dotata di grandi disponibilità economiche per suo conto, sicché la provvista per l'acquisto del complesso immobiliare avrebbe potuto provenire da risorse lecite e non da quelle rivenienti dal padre, rimaste, comunque, di consistenza indefinita. Tali affermazioni relegano la tesi sostenuta in ricorso a mera ipotesi accusatoria, non idonea a scardinare l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. 2. Il secondo motivo è assorbito, in quanto la sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., inerente alla interposizione fittizia della società statunitense Sardi Holding LLC, è da escludersi alla luce della mancanza di accertamenti sulla consistenza e qualità delle sue sostanze e sulla effettiva riferibilità al finanziere NS, nonché sulla natura dei rapporti e sulle eventuali relazioni economiche tra questi e l'indagato. Ciò, al di là del mero e tuttavia plausibile elemento logico rilevato dal Tribunale a conforto delle sue ragioni, a proposito della non totalitaria interposizione della società americana nell'acquisto del complesso immobiliare, che lasciava all'indagato parte della titolarità dell'affare attraverso le sue società, in distonia rispetto alla finalità della condotta secondo l'accusa. Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. ip 3 Così deciso, 1'11/11/2025.