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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 417/2021 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
C/da Scarpiglia n. 36, C.F. ( ), rappresentato e C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Antonio TIMPANARO elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Maria Francesc Lallai e dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2019;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07/02/2021 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricolo, CP_1 regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di MÀ PI AR con sede in Piraino (ME) Via del
Sole n. 19/A, accumulando 102 giornate lavorative nell'anno 2019, per il periodo dal 11/03/2019 al 31/10/2019. Lamentava che l' , l'aveva CP_1
erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli CP_1
elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
30/05/2022 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità dei motivi;
nel merito contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 e il D.P. n. 50 del 2022.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
2 Il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non trova fondamento alcuno.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
3 dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra la ricorrente e la ditta sopra indicata per l'anno 2019 per 102 giornate annue.
Il teste escusso, Sig. Magistro , ha riferito non solo di Testimone_1
aver visto lavorare la ricorrente nei terreni della ditta, ma addirittura ha specificato l'orario effettuato, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e la regolare percezione della retribuzione come risultante dalle buste paga prodotte in giudizio.
Di contro i verbali ispettivi prodotti dall' non escludono la CP_1
sussistenza del detto rapporto lavorativo, ma solo l'assunzione di un numero di lavoratori superiore al fabbisogno dei terreni, circostanza questa che non porta ad escludere che il rapporto di lavoro della ricorrente non sia stato effettivo.
Difatti, fulcro dell'accertamento dell'Istituto è l'antieconomicità dell'azienda nonché le discrepanze delle fatture emesse, ma non è stato svolto un accertamento che abbia comportato una verifica oggettiva dello stato dei terreni o altri elementi che possano escludere, in assoluto, che almeno parte dei lavoratori abbia effettivamente svolto attività agricola.
Ed invero, il presente giudizio ha quale oggetto l'attività prestata dal ricorrente, non potendosi affrontare ulteriori questioni rispetto alla ditta.
Viene valutata anche l'attendibilità del teste non potendosi automaticamente escludere la stessa nelle ipotesi che i testimoni abbiano cause analoghe contro l' . Invero, pur avendo dichiarato di aver CP_1 instaurato analogo ricorso contro l' avente il medesimo oggetto, CP_1
comunque non sono emersi elementi idonei per diminuirne l'attendibilità quali, ad esempio, un pieno coinvolgimento della ricorrente anche nei giudizi instaurati dal teste escusso.
4 Tanto basta per accogliere la domanda della ricorrente in ordine al diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per il 2019 per 102 giornate lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia (sulla base delle possibili prestazioni previdenziali erogabili) e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 07/02/2021 nei confronti dell' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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