CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17964 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OP TI nato a [...] il [...] LI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU MO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 11/4/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 15/7/2021, in quanto, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata al capo B), dichiarava ST NO e DO LI responsabili anche del reato ivi contestato, rideterminando la pena. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17964 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/04/2023 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata al capo B). Ritiene, invero, la difesa - citando un orientamento della giurisprudenza di legittimità - che, in applicazione del principio di specialità, l'aggravante del nesso teleologico è assorbita nel delitto di rapina impropria, in quanto la volontà dell'agente di assicurarsi il bene sottratto ovvero l'impunità, usando violenza sulla persona, è elemento costitutivo di tale delitto. 2.1 Con il secondo motivo il difensore censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel ridurre la pena in misura sensibilmente inferiore al terzo in applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilevo che, avendo gli imputati già ottenuto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si sarebbe avuta una duplicazione della riduzione già concessa. Lamenta, dunque, la ritenuta irrilevanza della giovane età degli imputati e dello stato di incensuratezza di uno di essi, evidenziando che il ragionamento seguito dai giudici di appello, secondo il quale la contenuta concessione della diminuente si basasse su una siffatta valutazione, appare in contraddizione con l'intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esplicitati. 1.1 In relazione al primo motivo, invero, il Collegio intende dare seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di rapina impropria, qualora la violenza esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento abbia cagionato lesioni alla persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., contestata in relazione alle lesioni personali, non è assorbita nel reato di rapina, atteso che non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico, quando la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare il delitto contro il patrimonio (con riferimento al reato di omicidio, Sez. 1, n. 46869 del 25/5/2022, Dinu, Rv. 284038 - 01; Sez. 1 n. 21730 del 5/2/2019, Ruszo, Rv. 276333 - 01; Sez. 1, n. 18116 del 21/3/2017, Sechi, Rv. 270703 - 01; inoltre, con specifico riferimento anche al reato di lesioni personali, Sez. 2, n. 9865 del 22/1/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01; Sez. 2, n. 21458 del 5/3/2019, Jakimi, Rv. 276543 - 01). Del resto, è stato anche affermato che la circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati non è incompatibile 2 con l'elemento soggettivo del delitto di rapina. Ciò in quanto «il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione nell'ambito di detta fattispecie contenendo l'estensione della rilevanza penale della condotta al ricorrere di una precisa intenzione nell'esercizio della minaccia o della violenza. Invece l'aggravante teleologica lega due autonome fattispecie di reato, tra di loro non sovrapponibili. Commesso il delitto di rapina impropria, trasmodando l'azione violenta in lesioni, rendendosi perciò autonomamente rilevante accanto alla fattispecie di rapina la fattispecie di lesioni, l'aggravante teleologica lega queste due figure di reato secondo lo schema del mezzo e del fine. Oggetto del dolo specifico della rapina impropria è la violenza non purché sia, ma nei limiti di efficienza delle percosse;
qualora l'azione trasmodi quel livello legale massimo di intensità (segnalato dall'assorbimento del reato di percosse a fronte della persistenza del reato di lesioni) genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie 'rapina impropria', e perciò in tesi autonomamente rilevati per la legge penale. L'intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività. In conclusione, mentre la modalità violenta della condotta non spiega autonoma rilevanza quando non supera la soglia delle percosse, invece trasmodando in lesioni personale, e concretizzando pertanto una figura di reato autonoma e coesistente con quella della rapina impropria determina, con la sussistenza del secondo reato, l'autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, in nessun modo assimilabile al collegamento tra elementi della fattispecie 'rapina impropria' volti ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico. Che poi tali elementi giuridici integrino qualificazioni desunte da una unica condotta materiale non può ritenersi determinare una duplicazione di valutazione dello stesso fatto. A questa conclusione osta un limite sistematico, evidenziato nella regola sull'assorbimento della violenza nella più ampia fattispecie della rapina impropria con assorbimento del delitto di percosse da un lato, e sulla opposta regola nel caso di lesioni dall'altro: la considerazione di insieme delle due regole evidenzia infatti come lo stesso fatto possa determinare l'autonomo apprezzamento di più figure di reato;
a tal punto, nulla si oppone a che si consideri anche il nesso teleologico tra tali autonomi reati. In altre parole, è dalla sussistenza del reato-mezzo e del reato- fine per come integrati dall'unico fatto materiale che deve trarsi la logica conseguenza derivante da quel rapporto quando sussunta in una specifica norma di legge/come l'art. 61, n. 2 c.p. Come la coesistenza dei due reati non si pone in contrasto con l'art. 15 c.p., allo stesso modo non può ritenersi tale contrasto quando i due reati sono apprezzati nell'oggettivo rapporto finalistico che li 3 connette» (Sez. 2, n. 36901 del 22/9/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, evidenzia il Collegio come la violenza esercitata dagli imputati nei confronti della persona offesa abbia all'evidenza trasmodato rispetto a quella idonea a configurare la rapina impropria, sol che si consideri che gli odierni ricorrenti, già a bordo dell'autovettura utilizzata per la fuga, non esitavano a partire ed a compiere una brusca sterzata, nonostante la persona offesa fosse riuscita ad aprire lo sportello, così facendola rovinare al suolo. Dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., che ha comportato la procedibilità d'ufficio in relazione al reato di lesioni contestato al capo B). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, avendo ad oggetto la diminuzione di pena effettuata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la motivazione della Corte territoriale risulta congrua ed esaustiva, oltre che esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che hanno comportato la diminuzione della pena non nella massima estensione, così come aveva ritenuto anche il giudice di primo grado - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. 2. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU MO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 11/4/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 15/7/2021, in quanto, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata al capo B), dichiarava ST NO e DO LI responsabili anche del reato ivi contestato, rideterminando la pena. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17964 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/04/2023 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata al capo B). Ritiene, invero, la difesa - citando un orientamento della giurisprudenza di legittimità - che, in applicazione del principio di specialità, l'aggravante del nesso teleologico è assorbita nel delitto di rapina impropria, in quanto la volontà dell'agente di assicurarsi il bene sottratto ovvero l'impunità, usando violenza sulla persona, è elemento costitutivo di tale delitto. 2.1 Con il secondo motivo il difensore censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel ridurre la pena in misura sensibilmente inferiore al terzo in applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilevo che, avendo gli imputati già ottenuto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si sarebbe avuta una duplicazione della riduzione già concessa. Lamenta, dunque, la ritenuta irrilevanza della giovane età degli imputati e dello stato di incensuratezza di uno di essi, evidenziando che il ragionamento seguito dai giudici di appello, secondo il quale la contenuta concessione della diminuente si basasse su una siffatta valutazione, appare in contraddizione con l'intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esplicitati. 1.1 In relazione al primo motivo, invero, il Collegio intende dare seguito a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di rapina impropria, qualora la violenza esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento abbia cagionato lesioni alla persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., contestata in relazione alle lesioni personali, non è assorbita nel reato di rapina, atteso che non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico, quando la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare il delitto contro il patrimonio (con riferimento al reato di omicidio, Sez. 1, n. 46869 del 25/5/2022, Dinu, Rv. 284038 - 01; Sez. 1 n. 21730 del 5/2/2019, Ruszo, Rv. 276333 - 01; Sez. 1, n. 18116 del 21/3/2017, Sechi, Rv. 270703 - 01; inoltre, con specifico riferimento anche al reato di lesioni personali, Sez. 2, n. 9865 del 22/1/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01; Sez. 2, n. 21458 del 5/3/2019, Jakimi, Rv. 276543 - 01). Del resto, è stato anche affermato che la circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati non è incompatibile 2 con l'elemento soggettivo del delitto di rapina. Ciò in quanto «il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione nell'ambito di detta fattispecie contenendo l'estensione della rilevanza penale della condotta al ricorrere di una precisa intenzione nell'esercizio della minaccia o della violenza. Invece l'aggravante teleologica lega due autonome fattispecie di reato, tra di loro non sovrapponibili. Commesso il delitto di rapina impropria, trasmodando l'azione violenta in lesioni, rendendosi perciò autonomamente rilevante accanto alla fattispecie di rapina la fattispecie di lesioni, l'aggravante teleologica lega queste due figure di reato secondo lo schema del mezzo e del fine. Oggetto del dolo specifico della rapina impropria è la violenza non purché sia, ma nei limiti di efficienza delle percosse;
qualora l'azione trasmodi quel livello legale massimo di intensità (segnalato dall'assorbimento del reato di percosse a fronte della persistenza del reato di lesioni) genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie 'rapina impropria', e perciò in tesi autonomamente rilevati per la legge penale. L'intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività. In conclusione, mentre la modalità violenta della condotta non spiega autonoma rilevanza quando non supera la soglia delle percosse, invece trasmodando in lesioni personale, e concretizzando pertanto una figura di reato autonoma e coesistente con quella della rapina impropria determina, con la sussistenza del secondo reato, l'autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, in nessun modo assimilabile al collegamento tra elementi della fattispecie 'rapina impropria' volti ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico. Che poi tali elementi giuridici integrino qualificazioni desunte da una unica condotta materiale non può ritenersi determinare una duplicazione di valutazione dello stesso fatto. A questa conclusione osta un limite sistematico, evidenziato nella regola sull'assorbimento della violenza nella più ampia fattispecie della rapina impropria con assorbimento del delitto di percosse da un lato, e sulla opposta regola nel caso di lesioni dall'altro: la considerazione di insieme delle due regole evidenzia infatti come lo stesso fatto possa determinare l'autonomo apprezzamento di più figure di reato;
a tal punto, nulla si oppone a che si consideri anche il nesso teleologico tra tali autonomi reati. In altre parole, è dalla sussistenza del reato-mezzo e del reato- fine per come integrati dall'unico fatto materiale che deve trarsi la logica conseguenza derivante da quel rapporto quando sussunta in una specifica norma di legge/come l'art. 61, n. 2 c.p. Come la coesistenza dei due reati non si pone in contrasto con l'art. 15 c.p., allo stesso modo non può ritenersi tale contrasto quando i due reati sono apprezzati nell'oggettivo rapporto finalistico che li 3 connette» (Sez. 2, n. 36901 del 22/9/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, evidenzia il Collegio come la violenza esercitata dagli imputati nei confronti della persona offesa abbia all'evidenza trasmodato rispetto a quella idonea a configurare la rapina impropria, sol che si consideri che gli odierni ricorrenti, già a bordo dell'autovettura utilizzata per la fuga, non esitavano a partire ed a compiere una brusca sterzata, nonostante la persona offesa fosse riuscita ad aprire lo sportello, così facendola rovinare al suolo. Dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., che ha comportato la procedibilità d'ufficio in relazione al reato di lesioni contestato al capo B). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, avendo ad oggetto la diminuzione di pena effettuata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la motivazione della Corte territoriale risulta congrua ed esaustiva, oltre che esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che hanno comportato la diminuzione della pena non nella massima estensione, così come aveva ritenuto anche il giudice di primo grado - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. 2. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2023.