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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2968/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2429/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 112490070256, emesso in relazione a omessa dichiarazione TARI per gli anni 2018-2023 in riferimento alle unità immobiliari di sua proprietà site in Roma, Indirizzo_1.
A fondamento della domanda ha sostanzialmente sostenuto la carenza del presupposto impositivo, atteso che gli immobili in questione risultano regolarmente concessi in locazione ai soggetti individuati in atti, come da documentazione allegata nel fascicolo telematico;
il pagamento della TARI qui rivendicata competerebbe agli stessi soggetti.
Ha anche rilevato che Roma Capitale non ha comunque fornito prova della fondatezza della pretesa fiscale.
Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 27.11.25 e ha contestato la fondatezza della domanda;
ha però dato atto di avere emesso provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come sopra rilevato, Roma Capitale ha dedotto di avere adottato in data 26.6.25 provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo 112490070256, con la motivazione che segue:
“Per l'immobile identificato con terna catastale: dati cat 1 la violazione riscontrata è riferita ai periodi 01/01/2018 - 15/02/2018 e 16/02/2021 - 31/05/2021. Per l'immobile identificato con terna catastale: dati cat 2 la violazione riscontrata è riferita al periodo 01/01/2018 - 09/11/2021. Per l'immobile identificato con terna catastale: fdati cat 3 la violazione riscontrata è riferita al periodo 01/03/2023 - 31/04/2023. Per l'immobile identificato con terna catastale: dati cat 4 la violazione riscontrata è riferita a tutto il periodo accertato in quanto la documentazione allegata all'istanza fa riferimento ad un sub differente (…)”.
Sul punto, deve rilevarsi che l'indicazione dei dati degli immobili indicati alle pagine da 3 a 5 del ricorso non consente un inequivocabile abbinamento ai dati riscontrabili alla pag. 3 dell'avviso impugnato, che si riferiscono in particolare a 4 unità, tutte identificate al foglio dati catastali, e, nell'ordine, rispettivamente al num. dati catastali presumibilmente per tale ragione nel provvedimento di Roma Capitale si è dato atto, quanto all'immobile di cui alla particella
00168, del fatto che la violazione riscontrata resta riferita all'intero periodo accertato, atteso che la documentazione prodotta con l'istanza in autotutela si riferisce “ad un sub differente”.
Neppure in questa sede il ricorrente ha reso chiarimenti sul punto, essendosi lo stesso limitato a richiamare e produrre documentazione (peraltro in una maniera che ne impedisce un'agile consultazione), senza neppure premurarsi di precisare, eventualmente con schema riepilogativo, i periodi di locazione rispetto ai quali il pagamento TARI graverebbe interamente sui possessori detentori dell'immobile, atteso che, per come indicati in ricorso, si riscontrano diversi periodi non coperti da stato di occupazione di soggetti terzi;
né il contribuente ha offerto in ricorso una qualche modalità di utile richiamo ad un rapido riscontro dei dati documentali necessari ai fini di causa.
Ne consegue l'accoglimento della domanda nei soli termini della fondatezza riconosciuta da Roma Capitale con il provvedimento di annullamento parziale sopra richiamato.
Il ricorso va respinto nel resto.
Le spese di giudizio restano compensate atteso l'esito di soccombenza parziale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
spese compensate.
Il Giudice monocratico
UR BA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2429/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070256 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 112490070256, emesso in relazione a omessa dichiarazione TARI per gli anni 2018-2023 in riferimento alle unità immobiliari di sua proprietà site in Roma, Indirizzo_1.
A fondamento della domanda ha sostanzialmente sostenuto la carenza del presupposto impositivo, atteso che gli immobili in questione risultano regolarmente concessi in locazione ai soggetti individuati in atti, come da documentazione allegata nel fascicolo telematico;
il pagamento della TARI qui rivendicata competerebbe agli stessi soggetti.
Ha anche rilevato che Roma Capitale non ha comunque fornito prova della fondatezza della pretesa fiscale.
Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 27.11.25 e ha contestato la fondatezza della domanda;
ha però dato atto di avere emesso provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
Come sopra rilevato, Roma Capitale ha dedotto di avere adottato in data 26.6.25 provvedimento di annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo 112490070256, con la motivazione che segue:
“Per l'immobile identificato con terna catastale: dati cat 1 la violazione riscontrata è riferita ai periodi 01/01/2018 - 15/02/2018 e 16/02/2021 - 31/05/2021. Per l'immobile identificato con terna catastale: dati cat 2 la violazione riscontrata è riferita al periodo 01/01/2018 - 09/11/2021. Per l'immobile identificato con terna catastale: fdati cat 3 la violazione riscontrata è riferita al periodo 01/03/2023 - 31/04/2023. Per l'immobile identificato con terna catastale: dati cat 4 la violazione riscontrata è riferita a tutto il periodo accertato in quanto la documentazione allegata all'istanza fa riferimento ad un sub differente (…)”.
Sul punto, deve rilevarsi che l'indicazione dei dati degli immobili indicati alle pagine da 3 a 5 del ricorso non consente un inequivocabile abbinamento ai dati riscontrabili alla pag. 3 dell'avviso impugnato, che si riferiscono in particolare a 4 unità, tutte identificate al foglio dati catastali, e, nell'ordine, rispettivamente al num. dati catastali presumibilmente per tale ragione nel provvedimento di Roma Capitale si è dato atto, quanto all'immobile di cui alla particella
00168, del fatto che la violazione riscontrata resta riferita all'intero periodo accertato, atteso che la documentazione prodotta con l'istanza in autotutela si riferisce “ad un sub differente”.
Neppure in questa sede il ricorrente ha reso chiarimenti sul punto, essendosi lo stesso limitato a richiamare e produrre documentazione (peraltro in una maniera che ne impedisce un'agile consultazione), senza neppure premurarsi di precisare, eventualmente con schema riepilogativo, i periodi di locazione rispetto ai quali il pagamento TARI graverebbe interamente sui possessori detentori dell'immobile, atteso che, per come indicati in ricorso, si riscontrano diversi periodi non coperti da stato di occupazione di soggetti terzi;
né il contribuente ha offerto in ricorso una qualche modalità di utile richiamo ad un rapido riscontro dei dati documentali necessari ai fini di causa.
Ne consegue l'accoglimento della domanda nei soli termini della fondatezza riconosciuta da Roma Capitale con il provvedimento di annullamento parziale sopra richiamato.
Il ricorso va respinto nel resto.
Le spese di giudizio restano compensate atteso l'esito di soccombenza parziale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
spese compensate.
Il Giudice monocratico
UR BA