Versione
15 agosto 1965
15 agosto 1965
Art. 5.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilita' del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per
l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.
Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di
previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilita' all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.
Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, puo' disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.
La disposizione di cui alla lettera h) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilita' del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per
l'esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-69.
Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di
previdenza di cui alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro (carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilita' all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.
Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, puo' disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.
La disposizione di cui alla lettera h) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 08/07/1975, n. 187Provvedimento: […] Infine, il sistema delineato dalle norme impugnate sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto gli enti assoggettati al contributo sarebbero tenuti ad una prestazione imposta a prescindere dalla loro capacità contributiva e anche quando, come nella specie, la loro gestione si trovi in una cronica condizione di disavanzo. Né, d'altra parte, questa situazione sarebbe diversa nel caso in cui venisse disposto, come prevede l'art. 5 della legge n. 903 del 1965, l'aumento della misura dei contributi a carico degli iscritti, perché tale aumento prescinde da ogni considerazione della capacità contributiva dei singoli obbligati e non ha alcun rapporto con l'entità dei contributi già versati.Leggi di più...
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- contribuzione a loro carico a favore del fondo sociale gestito dall'i.n.p.s.·
- razionale giustificazione·
- non e' violato l'art. 38 della costituzione·
- non e' violato l'art. 53 della costituzione·
- enti integrati dallo stato·
- sent. 187/75 b. assistenza e previdenza·
- identita' di fini previdenziali tra gli enti e l'i.n.p.s.·
- costituzione, art. 38·
- sent. 187/75 c. assistenza e previdenza·
- non e' violato l'art. 3 della costituzione·
- nozione di integrazione.·
- sent. 187/75 a. assistenza e previdenza·
- cittadini iscritti a fondi sostitutivi della previdenza sociale·
- non sono violati gli artt. 2 e 3 della costituzione