Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 806
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale del Tribunale di Massa

    L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione non riguarda il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma solo il modo in cui l'esecuzione è stata condotta. Poiché il pignoramento presso terzi è stato notificato in data 17/06/2022 e l'opposizione è stata depositata in data 28/07/2022, l'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

  • Inammissibile
    Nullità della notifica dell'atto di precetto

    La supposta irregolarità della notifica, in quanto effettuata ad una direzione provinciale diversa da quella competente per territorio, riguarda il modo in cui l'esecuzione è stata condotta e non il diritto a procedere. Pertanto, l'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

  • Inammissibile
    Abusivo frazionamento del credito

    L'abusivo frazionamento del credito riguarda le modalità in cui l'esecuzione è stata condotta, non il diritto a procedere. Pertanto, l'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

  • Inammissibile
    Rifiuto del pagamento e comportamento scorretto del creditore

    Le contestazioni relative al rifiuto del pagamento e al comportamento scorretto del creditore riguardano le modalità dell'esecuzione e non il diritto a procedere. Pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

  • Inammissibile
    Spese legali sproporzionate

    Le contestazioni relative alle spese legali richieste per l'atto di precetto non riguardano il diritto all'esecuzione forzata, ma il modo in cui l'esecuzione è stata condotta. Inoltre, è compito del Giudice dell'esecuzione procedere alla liquidazione delle spese nell'ordinanza di assegnazione. Pertanto, la proposizione di tale motivo di opposizione appare illogica e inammissibile.

  • Rigettato
    Danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.

    Poiché le contestazioni relative all'abusivo frazionamento del credito e al rifiuto del pagamento sono state ritenute inammissibili, anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. è infondata.

  • Rigettato
    Incompetenza per valore

    La parte convenuta eccepisce l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace di Massa, poiché il valore del giudizio sarebbe pari ad Euro 1.406,32. Tuttavia, la presente opposizione è ex art. 615 c.p.c., che prevede la competenza del Tribunale.

  • Accolto
    Infondatezza delle opposizioni

    Le contestazioni relative alle spese legali, all'incompetenza territoriale, alla nullità della notifica e all'abusivo frazionamento del credito sono state ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Le contestazioni relative alle spese legali successive all'atto di precetto sono illogiche e inammissibili. Pertanto, l'opposizione è rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 806
    Giurisdizione : Trib. Massa
    Numero : 806
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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