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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2013 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARCELLO LASTRUCCI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE OPPONENTE contro
Avv. AN LO (C.F. C.F._1
DIFENSORE: in proprio
: c/o Studio legale Controparte_1
PARTE OPPOSTA nonché
(C.F. ),) Controparte_2 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRA CESCHI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
TE RA
e
(C.F. Controparte_3 C.F._1
TE RA – NON COMPARSA
e
(C.F. ) CP_4 P.IVA_3
TE RA – NON COMPARSA
1 Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 14/10/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 15/10/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 30/10/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 19/11/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 09/12/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 10/12/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
2 Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
rappresentava che in data 17/06/2022 le Parte_1 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi da parte dell'avv. Bianco sulla base della sentenza n. 41380/2019 Giudice di Pace di Napoli. In data 28/07/2022 depositava ricorso ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Quest'ultimo rigettava l'istanza di sospensione fissando termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva il merito dell'opposizione nei termini di legge, per i seguenti motivi.
Il Tribunale di Massa sarebbe territorialmente incompetente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis comma 2 c.p.c., non essendo una Parte_1 pubblica amministrazione, ma un ente pubblico economico. Pertanto, sarebbe competente il Tribunale di Roma, foro in cui ha sede l'agente di riscossione.
Anche i terzi pignorati non avrebbero alcun collegamento col Tribunale di Massa, pertanto, il Tribunale adito sarebbe territorialmente incompetente.
Il pignoramento sarebbe viziato da nullità, in quanto avrebbe dovuto essere notificato presso la struttura territoriale dell'Ade-R di competenza della residenza del creditore procedente.
Il creditore procedente avrebbe ricorso ad abusivo frazionamento del credito, avendo iscritto a ruolo nello stesso momento diversi pignoramenti nei confronti della stessa debitrice, seppur per differenti titoli esecutivi.
A seguito della notifica del titolo esecutivo, la debitrice avrebbe inviato un assegno per il pagamento delle sue competenze, mentre il creditore avrebbe immotivatamente rifiutato il plico raccomandato, procedendo con la notifica dell'atto di precetto, tenendo un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede. Di conseguenza, non potrebbero essere addebitata ad AD spese successive a quelle liquidate nel titolo esecutivo.
Le spese legali per l'atto di precetto sarebbero sproporzionate rispetto alla somma in linea capitale, pertanto, andrebbero ridotte entro i limiti tabellari. La fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo non avrebbe dovuto essere richiesta con l'atto di precetto, ma
3 liquidata dal Giudice dell'esecuzione. Spese di copia e di notifica non sarebbero documentate.
L'abusivo frazionamento del credito ed il rifiuto del pagamento avrebbero causato un danno sanzionabile ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Chiedeva: in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Roma, Torino, Lecce o Napoli;
nel merito, dichiarare la nullità della procedura esecutiva. Con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., oltre a spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta, LO AN, si costituiva eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace di Massa, poiché il valore del giudizio sarebbe pari ad Euro 1.406,32.
Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale mossa dall'opponente, osservava come ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, competente per l'esecuzione sarebbe stato il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e i terzi pignorati avrebbero una sede a Massa.
La notifica dell'atto di precetto sarebbe avvenuta in data 03.06.2022 e la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data 17.06.2022, mentre AD avrebbe depositato il ricorso in opposizione in data 28.07.2022, pertanto l'eccezione sulla competenza, riguardando il quomodo dell'esecuzione, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Sarebbe proprio il D.M. n. 55/2014 a stabilire che le attività di richiesta formula esecutiva, disamina titolo esecutivo, notifica precetto, esame relata di notifica, rientrando nella “fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” a dare diritto al relativo compenso.
L'opponente non potrebbe dolersi delle spese di esecuzione quando la procedura esecutiva è ancora in corso e tali spese debbono ancora essere liquidate con l'ordinanza di assegnazione.
Il creditore avrebbe legittimamente proceduto al recupero esecutivo in assenza di alcun riscontro e di pagamento, né di opposizione all'atto di precetto, a distanza di 3 anni dalla pubblicazione della sentenza, il creditore procedente notificava il pignoramento presso terzi in data 17.06.2022. Il creditore non avrebbe mai ricevuto alcun plico raccomandato contenente assegni, disconoscendo le copie prodotte, in quanto non conformi.
In ogni caso, l'eventuale invio di un assegno non sarebbe idoneo ad all'estinzione dell'obbligazione, che potrebbe avvenire solo con l'incasso.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite.
Terza pignorata, , si costituiva rimettendosi alla decisione del Giudice. Controparte_2
4 OSSERVA
In primo luogo, si osserva come l'eccezione circa le spese legali richieste per l'atto di precetto, non riguardi il diritto all'esecuzione forzata, ma il modo in cui l'esecuzione è stata condotta.
Allo stesso modo, l'eccezione circa l'incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione adito non riguardi il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma solo il quo modo dell'esecuzione.
La stessa considerazione vale per la supposta irregolarità della notifica, in quanto effettuata ad una direzione provinciale diversa da quella competente per territorio.
Parte opponente eccepisce poi che parte creditrice avrebbe frazionato abusivamente il credito, attraverso il ricorso a diversi atti di precetto e procedure esecutive simultanee, pur potendo procedere unicamente, con eccessivo ed ingiustificato aggravio di spese per la debitrice. Anche questo motivo di opposizione appare riguardare, non il diritto a procedere all'esecuzione, ma le modalità in cui essa è stata condotta.
Sul punto, si rileva come, secondo le Sezioni Unite, “La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto)” (Cassazione civile sez. un., 19/03/2025, n.7299).
Considerato che questi quattro motivi riguardano la regolarità dello svolgimento dell'azione esecutiva, essi avrebbero dovuto essere proposti con opposizione agli atti esecutivi. L'art. 617 c.p.c. dispone “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
5 Nel caso di specie, il pignoramento presso terzi è stato notificato in data
17/06/2022, mentre 28/07/2022, ben oltre il termine di venti giorni di cui alla disposizione citata, di conseguenza tali motivi di opposizione non possono che essere considerati inammissibili.
Con riguardo alle spese legali successive all'atto di precetto, si osserva come, in applicazione dell'art. 95 c.p.c., per cui “Le spese sostenute dal creditore procedente
e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile”, per principio consolidato, sia compito del Giudice dell'esecuzione procedere alla relativa liquidazione nell'ordinanza di assegnazione (a conferma, in tema di efficacia del provvedimento di liquidazione: Cassazione civile sez. II, 27/06/2023, n.18292,
Cassazione civile sez. VI, 09/09/2022, n.26545).
Al momento della proposizione dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione non aveva ancora emesso ordinanza di assegnazione con cui venivano liquidate le spese, pertanto, la proposizione di tale motivo di opposizione appare del tutto illogica.
Per quanto appena argomentato, le contestazioni appaiono inammissibili o infondate e l'opposizione non può che essere rigettata.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il
6 deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200 (valore della causa: 1.406,32 secondo il criterio del disputatum, in relazione al valore dell'intera somma precettata) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande e le opposizioni proposte da parte attrice-opponente
7 2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_5
, a rifondere a Avv. LO AN le spese processuali del
[...] presente giudizio, che liquida in Euro 2.552,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
3. COMPENSA integralmente le spese con le terze pignorate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
8
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2013 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARCELLO LASTRUCCI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
PARTE OPPONENTE contro
Avv. AN LO (C.F. C.F._1
DIFENSORE: in proprio
: c/o Studio legale Controparte_1
PARTE OPPOSTA nonché
(C.F. ),) Controparte_2 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRA CESCHI
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale
TE RA
e
(C.F. Controparte_3 C.F._1
TE RA – NON COMPARSA
e
(C.F. ) CP_4 P.IVA_3
TE RA – NON COMPARSA
1 Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 14/10/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 15/10/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 30/10/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 19/11/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 09/12/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 10/12/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
2 Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
rappresentava che in data 17/06/2022 le Parte_1 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi da parte dell'avv. Bianco sulla base della sentenza n. 41380/2019 Giudice di Pace di Napoli. In data 28/07/2022 depositava ricorso ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Quest'ultimo rigettava l'istanza di sospensione fissando termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva il merito dell'opposizione nei termini di legge, per i seguenti motivi.
Il Tribunale di Massa sarebbe territorialmente incompetente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis comma 2 c.p.c., non essendo una Parte_1 pubblica amministrazione, ma un ente pubblico economico. Pertanto, sarebbe competente il Tribunale di Roma, foro in cui ha sede l'agente di riscossione.
Anche i terzi pignorati non avrebbero alcun collegamento col Tribunale di Massa, pertanto, il Tribunale adito sarebbe territorialmente incompetente.
Il pignoramento sarebbe viziato da nullità, in quanto avrebbe dovuto essere notificato presso la struttura territoriale dell'Ade-R di competenza della residenza del creditore procedente.
Il creditore procedente avrebbe ricorso ad abusivo frazionamento del credito, avendo iscritto a ruolo nello stesso momento diversi pignoramenti nei confronti della stessa debitrice, seppur per differenti titoli esecutivi.
A seguito della notifica del titolo esecutivo, la debitrice avrebbe inviato un assegno per il pagamento delle sue competenze, mentre il creditore avrebbe immotivatamente rifiutato il plico raccomandato, procedendo con la notifica dell'atto di precetto, tenendo un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede. Di conseguenza, non potrebbero essere addebitata ad AD spese successive a quelle liquidate nel titolo esecutivo.
Le spese legali per l'atto di precetto sarebbero sproporzionate rispetto alla somma in linea capitale, pertanto, andrebbero ridotte entro i limiti tabellari. La fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo non avrebbe dovuto essere richiesta con l'atto di precetto, ma
3 liquidata dal Giudice dell'esecuzione. Spese di copia e di notifica non sarebbero documentate.
L'abusivo frazionamento del credito ed il rifiuto del pagamento avrebbero causato un danno sanzionabile ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Chiedeva: in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Roma, Torino, Lecce o Napoli;
nel merito, dichiarare la nullità della procedura esecutiva. Con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., oltre a spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta, LO AN, si costituiva eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di Pace di Massa, poiché il valore del giudizio sarebbe pari ad Euro 1.406,32.
Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale mossa dall'opponente, osservava come ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, competente per l'esecuzione sarebbe stato il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e i terzi pignorati avrebbero una sede a Massa.
La notifica dell'atto di precetto sarebbe avvenuta in data 03.06.2022 e la notifica dell'atto di pignoramento avvenuta in data 17.06.2022, mentre AD avrebbe depositato il ricorso in opposizione in data 28.07.2022, pertanto l'eccezione sulla competenza, riguardando il quomodo dell'esecuzione, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Sarebbe proprio il D.M. n. 55/2014 a stabilire che le attività di richiesta formula esecutiva, disamina titolo esecutivo, notifica precetto, esame relata di notifica, rientrando nella “fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” a dare diritto al relativo compenso.
L'opponente non potrebbe dolersi delle spese di esecuzione quando la procedura esecutiva è ancora in corso e tali spese debbono ancora essere liquidate con l'ordinanza di assegnazione.
Il creditore avrebbe legittimamente proceduto al recupero esecutivo in assenza di alcun riscontro e di pagamento, né di opposizione all'atto di precetto, a distanza di 3 anni dalla pubblicazione della sentenza, il creditore procedente notificava il pignoramento presso terzi in data 17.06.2022. Il creditore non avrebbe mai ricevuto alcun plico raccomandato contenente assegni, disconoscendo le copie prodotte, in quanto non conformi.
In ogni caso, l'eventuale invio di un assegno non sarebbe idoneo ad all'estinzione dell'obbligazione, che potrebbe avvenire solo con l'incasso.
Chiedeva: il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese di lite.
Terza pignorata, , si costituiva rimettendosi alla decisione del Giudice. Controparte_2
4 OSSERVA
In primo luogo, si osserva come l'eccezione circa le spese legali richieste per l'atto di precetto, non riguardi il diritto all'esecuzione forzata, ma il modo in cui l'esecuzione è stata condotta.
Allo stesso modo, l'eccezione circa l'incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione adito non riguardi il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma solo il quo modo dell'esecuzione.
La stessa considerazione vale per la supposta irregolarità della notifica, in quanto effettuata ad una direzione provinciale diversa da quella competente per territorio.
Parte opponente eccepisce poi che parte creditrice avrebbe frazionato abusivamente il credito, attraverso il ricorso a diversi atti di precetto e procedure esecutive simultanee, pur potendo procedere unicamente, con eccessivo ed ingiustificato aggravio di spese per la debitrice. Anche questo motivo di opposizione appare riguardare, non il diritto a procedere all'esecuzione, ma le modalità in cui essa è stata condotta.
Sul punto, si rileva come, secondo le Sezioni Unite, “La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto)” (Cassazione civile sez. un., 19/03/2025, n.7299).
Considerato che questi quattro motivi riguardano la regolarità dello svolgimento dell'azione esecutiva, essi avrebbero dovuto essere proposti con opposizione agli atti esecutivi. L'art. 617 c.p.c. dispone “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
5 Nel caso di specie, il pignoramento presso terzi è stato notificato in data
17/06/2022, mentre 28/07/2022, ben oltre il termine di venti giorni di cui alla disposizione citata, di conseguenza tali motivi di opposizione non possono che essere considerati inammissibili.
Con riguardo alle spese legali successive all'atto di precetto, si osserva come, in applicazione dell'art. 95 c.p.c., per cui “Le spese sostenute dal creditore procedente
e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile”, per principio consolidato, sia compito del Giudice dell'esecuzione procedere alla relativa liquidazione nell'ordinanza di assegnazione (a conferma, in tema di efficacia del provvedimento di liquidazione: Cassazione civile sez. II, 27/06/2023, n.18292,
Cassazione civile sez. VI, 09/09/2022, n.26545).
Al momento della proposizione dell'opposizione il Giudice dell'esecuzione non aveva ancora emesso ordinanza di assegnazione con cui venivano liquidate le spese, pertanto, la proposizione di tale motivo di opposizione appare del tutto illogica.
Per quanto appena argomentato, le contestazioni appaiono inammissibili o infondate e l'opposizione non può che essere rigettata.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il
6 deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020;
Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 1.101 a € 5.200 (valore della causa: 1.406,32 secondo il criterio del disputatum, in relazione al valore dell'intera somma precettata) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA le domande e le opposizioni proposte da parte attrice-opponente
7 2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_5
, a rifondere a Avv. LO AN le spese processuali del
[...] presente giudizio, che liquida in Euro 2.552,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
3. COMPENSA integralmente le spese con le terze pignorate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, in data 24.12.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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