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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 892/2025
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno (Sa) alla Via Gian Vincenzo Quaranta n. 5, presso lo studio dell'avv. Laura
Fasulo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
TO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pt_2 C.F._2
Aversa (Ce) alla Via Salvo D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Monica
Polverino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 17.09.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 17.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.02.2025 il sig. premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra il 26.05.2011 in Casapesenna Parte_3
(CE), evidenziando che da tale unione erano nate due figlie, (il 03.08.2012), e Per_1
(il 22.08.2014). Per_2
Rappresentava inoltre che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si erano separati a mezzo di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il 05.06.2017, con il nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del 04.07.2017 (n. 126/17 N.A.)
e, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo con allegato piano genitoriale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale, non si opponeva alla Parte_3 domanda di divorzio e dichiarava che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel predetto accordo.
Segnatamente, in data 16.07.2025 i procuratori, a mezzo di istanza congiunta, depositavano l'accordo sottoscritto dai coniugi in ordine alle condizioni di cui al divorzio, chiedendo la sostituzione dell'udienza già programmata con il deposito di note scritte.
All'esito, le parti manifestavano la propria volontà di non volersi riconciliare e domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate;
quindi, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M..
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione personale dei coniugi a mezzo di convezione di negoziazione assistita ex. art. 6 D.L.
132/2014, convertito in L. 162/2014, nulla osta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord del 04.07.2017 (n. 126/17 N.A.). pag. 2/10 Del pari, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita (05.06.2017) con cui i coniugi si separavano, nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del
04.07.2017, in atti, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo, che di seguito si riporta in corsivo.
1) I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno;
2) Le figlie, e , resteranno affidate in maniera condivisa, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per le minori(ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.) con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita in San Parte_3
Marcellino(CE) alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa Via Starza snc, in linea con quanto stabilito dalla novella in materia di affidamento condiviso
(Legge 54/06); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana delle bambine potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno, comunque, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie;
3) Quanto al diritto di visita,
i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo in base a criteri ispirati ad elasticità, nell'ottica di un sano sviluppo psicofisico delle minori, garantendo un ampio diritto di visita padre-figlie e, quindi, massima flessibilità rispetto ai giorni ed orari di visita/pernottamento delle figliolette con la figura genitoriale paterna.
In mancanza di accordo tra i genitori, nelle settimane in cui i weekend sono riservati al pernottamento delle minori con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tre pomeriggi a settimana(martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,30 o comunque dall'orario di uscita da scuola) con il pernottamento presso la propria abitazione e con pag. 3/10 accompagnamento delle figlie il giorno successivo a scuola e/o presso l'abitazione materna;
invece, nelle settimane in cui i weekend sono riservati al pernottamento delle minori presso l'abitazione paterna, il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16,30(o comunque dall'orario di uscita da scuola) con pernottamento presso la propria abitazione. Per weekend si intende dal sabato mattina alle ore 10,30(o comunque dall'uscita di scuola) al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola delle figlie e/o presso l'abitazione materna entro le ore
10,00.
Resta inteso che, nel periodo estivo, da intendersi coincidente con la chiusura delle scuole e fino all'apertura delle stesse, invece, il padre, qualora gli impegni lavorativi glielo consentiranno, potrà anticipare l'orario di visita suddetto, recandosi a prendere le figlie alle ore 10,30. Previo accordo tra i genitori, anche durante il periodo scolastico il padre potrà anticipare, alle 10.30, l'orario di visita nel caso in cui, nei giorni in cui spetta al padre tenere con sè le figlie, queste ultime non dovessero recarsi a scuola. Ciascun genitore, ovviamente, durante i giorni in cui avrà con sè le bambine dovrà anche preoccuparsi di seguire le minori nello svolgimento dei compiti scolastici nonché di accompagnarle ad eventuali attività extrascolastiche (es. catechismo;
sport; feste;
piscina). Le vacanze di Natale saranno così suddivise, ad anni alterni: le minori trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre (dalle ore 10,00 del 24.12 alle ore
16,00 del 25.12) ed il giorno 25 con la madre(dalle ore 16,00 del 25.12 alle ore 16,00 del 26.12); il 31 dicembre con la madre (dalle ore 10,00 del 31.12 alle ore 16,00 dell'01.01) e l'1 gennaio con il padre(dalle ore 16,00 dell'1.01 alle ore 16,00 del
02.01); il 5 gennaio con il padre (dalle ore 10,00 del 5 gennaio alle ore 16,00 del 6 gennaio) ed il 6 gennaio con la madre (dalle ore 16,00 del 6 gennaio alle ore 16,00 del
7 gennaio) e così via, alternandosi annualmente. Allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, la Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e così via. Il padre, inoltre, ad anni alterni con la madre, potrà tenere con sé le figlie(dalle ore 10,00 alle ore 20,00) nei seguenti giorni di festa: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre. Per quanto riguarda il periodo estivo(luglio/agosto), il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di due settimane, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e pag. 4/10 formalmente tale periodo con l'altro coniuge, entro il 30 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con le minori e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibile. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il suddetto periodo estivo dovrà considerarsi riferito al mese di agosto(dalle ore 10,00 dell'1 agosto alle ore 20,00 del 15 agosto con un genitore e dalle ore 10,00 del 16 agosto alle ore 20,00 del 30 agosto con l'altro), alternando annualmente i due periodi tra i genitori. In ogni caso, ogni qualvolta le figlie dovessero pernottare in abitazione diversa dalla residenza paterna o materna, sarà onere del genitore con cui si trovano comunicare, tempestivamente e preventivamente, all'altro, il nome, l'indirizzo, il recapito telefonico e la località della struttura e/o della famiglia ospitante. Il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, le minori li trascorreranno con la madre e lo stesso avverrà per il padre
(festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il fine settimana in cui le bambine sono con l'altro genitore, su richiesta dell'altro, previo accordo, si potrà procedere ad uno scambio dei week- end. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico delle figlie, le stesse ricorrenze verranno festeggiate congiuntamente (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi) oppure, in caso di disaccordo, disgiuntamente. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti le minori (es. RE etc.), i coniugi condivideranno con le figlie le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti.
4) In caso di indisposizione delle figlie, il sig. potrà recuperare il giorno di Pt_1 visita e/o l'eventuale pernottamento nella prima data utile. Inoltre, il padre potrà conferire telefonicamente con le figlie tutti i giorni, e lo stesso varrà per la sig.ra quando le minori staranno con il padre: pertanto, entrambi i genitori Pt_3 garantiranno, sempre e comunque, un contatto telefonico quotidiano tra le minori e l'altro genitore.
5) In caso di impedimento di un genitore a tenere le figlie nel suo giorno di pertinenza,
e di altrettanta indisponibilità dell'altro genitore, le minori potranno tranquillamente pag. 5/10 restare con i nonni materni e/o paterni a seconda della disponibilità; viceversa, laddove si dovesse ricorrere all'ausilio di terzi (baby sitter e/o amici/e) per gestire le bambine, tale decisione dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori (con scelta concordata sulla persona cui rivolgersi) ed i relativi costi saranno ripartiti al 50% se la necessità sarà di entrambi i genitori ovvero ad integrale carico del genitore che avrà necessità personale di ricorrere alla baby sitter.
6) Gli istanti – nel quadro di una sana crescita delle figlie che dovranno poter trovare nei propri genitori riferimenti precisi e costanti – si impegnano, con estrema elasticità,
a riservare comunque alle stesse ogni risorsa ed energia per la loro serena crescita psico-fisica, nel rispetto delle famiglie materna e paterna, cercando sempre di esaltare la figura dell'altro genitore nonché dei nonni e di tutti i familiari materni e paterni delle piccole e , con i quali queste ultime dovranno sempre Per_1 Per_2 mantenere significativi rapporti anche in caso di eventi imprevedibili legati alla salute ed alla vita di ciascun genitore.
7) Entrambi i coniugi si obbligano, altresì, a mantenere un dialogo civile tra loro ed a non influenzare le figlie con atti o comportamenti finalizzati a porre esse in contrasto con uno dei genitori, utilizzando un linguaggio consono e rispettoso, esimendosi da qualsivoglia commento negativo, nei riguardi dell'altro, in presenza delle minori ed impegnandosi a rispettare ed a far rispettare, dalle stesse, le regole di vita ed educative impartite in costanza di convivenza. In particolare, per quanto concerne il credo religioso, avendo le minori ricevuto i Sacramenti cristiano cattolici espressione di una inequivocabile scelta operata dai genitori della religione da seguire (alias quella cattolica), la sig.ra si obbliga ad astenersi dal far frequentare, alle figlie, Pt_3
Chiese, riunioni evangeliche ed altri momenti di condivisione afferenti alla religione evangelica. Resta inteso che ciascun genitore garantirà alle bambine, durante la loro crescita, la libertà di scelta del credo religioso da seguire e/o la libertà di scelta, che spetta ad ogni individuo, di non praticare alcun credo religioso.
8) Il sig. continuerà a farsi carico, come finora avvenuto, del Parte_1 pagamento diretto del canone di locazione (ad oggi pari ed euro 500,00 mensili), quale contributo alloggiativo relativo all'immobile in cui le minori abitano con la madre
(arredato con mobili di esclusiva proprietà del sig. ma che resteranno Parte_1
pag. 6/10 assegnati alle minori per il loro personale ed esclusivo godimento) sito in San
Marcellino(CE) alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa Via Starza snc;
resteranno, invece, a carico della sig.ra , tutti gli oneri di Parte_3 conduzione del predetto alloggio(ad es. tutte le utenze domestiche, tassa sui rifiuti ed ogni altra spesa relativa alla detta abitazione, lavori di ordinaria manutenzione).
All'uopo, pertanto, la sig.ra si obbliga a volturare, entro e non oltre 10 Parte_3 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a suo nome, l'utenza del gas relativa al detto immobile;
in mancanza, decorso infruttuosamente il detto termine, il sig.
[...] sarà legittimato a procedere con il distacco della detta utenza senza ulteriore Pt_1 avviso, essendo sollevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
9) Il sig. provvederà altresì a corrispondere, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie e , la somma mensile di € 450,00 ciascuna Per_1 Per_2
(euro quattrocentocinquanta), e dunque complessivi € 900,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese Parte_3
(somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio).
10) Le parti espressamente convengono che qualora la sig.ra decidesse Parte_3 di rilasciare spontaneamente, in uno alle figlie, l'immobile condotto in locazione sito in
San Marcellino (CE) sita alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa Via
Starza snc (il cui canone è tutt'oggi corrisposto in via diretta ed esclusiva dal sig.
, l'assegno di mantenimento per le figlie sarà aumentato di euro 50 Parte_1 mensile per ciascuna figlia ( con relativa rivalutazione Istata a decorrere dall'anno successivo alla data dell'effettivo rilascio), mentre il sig. sarà Parte_1 definitivamente sollevato dal pagamento del canone di locazione del detto immobile né sarà più tenuto a nessun altro pagamento del diverso alloggio in cui la sig.ra Pt_3 deciderà di trasferirsi con le figlie. Contestualmente, la sig.ra si Parte_3 impegna a comunicare con un congruo preavviso al sig. la propria decisione Pt_1 di trasferirsi con le figlie, per consentire il recesso del contratto di locazione nei termini di Legge (6 mesi). L'ulteriore somma di euro 50 mensili per ciascuna figlia, pertanto, su espresso accordo delle parti, inizierà ad essere corrisposto dal sig. Parte_1 non appena quest'ultimo sarà effettivamente sollevato dal pagamento del canone di pag. 7/10 locazione dell'immobile sito alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa
Via Starza snc. Le parti convengono che qualora si verificasse l'ipotesi sopra delineata,
l'assegno di mantenimento, per il solo anno del rilascio dell'immobile, non sarà aggiornato secondo gli indici Istat.
11) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, ludico-ricreative etc.) - per l'individuazione delle quali i coniugi concordano nel fare espresso rimando alle Linee
Guida sulle spese straordinarie redatte dal CNF del 29 novembre 2017 - saranno ripartite nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra Pt_1
, e dovranno essere previamente comunicate e concordate con l'altro coniuge, Pt_3 nonché debitamente documentate con idonei titoli di spesa ( (fattura, ricevuta o altro documento attestante l'avvenuto pagamento laddove possibile), rispondenti alle effettive esigenze delle minori ed esulanti dall'ordinario regime di vita delle stesse( vitto, alloggio, vestiario) ed andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro giorni 15 dall'idoneo riscontro documentale. In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso. Detti importi verranno versati sino all'effettiva indipendenza economica delle figlie.
12) Le parti espressamente concordano di revocare l'assegno previsto, in sede di separazione, per il mantenimento della sig.ra e pari ad euro 220,00 Pt_3 mensili(euro duecentoventi#), in ragione dell'indipendenza economica della stessa;
pertanto, la sig.ra non avrà nulla a pretendere a titolo di assegno divorzile, Pt_3 dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente indipendenti, sicché ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale e dichiarando di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per nessun titolo, ragione o causale.
13) Il sig. soltanto per l'anno in corso, si impegna, entro e non oltre 10 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il cambio di stagione dell'abbigliamento delle figlie Pt_3
e , un importo pari a complessivi euro 2.000,00 (duemila#). Per_1 Per_2
14) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di pag. 8/10 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl. del 28.01.2013 n.154, art. 337 sexies, per la presenza di figlio minore, dichiarando la loro disponibilità alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari relativi al visto sul passaporto o documento valido per l'espatrio e comunque necessari per la circolazione del minore per ogni viaggio preventivamente concordato tra gli stessi;
15) I sigg.ri e si danno atto che alla data di sottoscrizione dei presenti Pt_1 Pt_3 accordi i pagamenti relativi all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie risultano regolari e che non sussistono, dunque, arretrati di nessun genere, dichiarandosi pertanto sin da ora pienamente soddisfatti di quanto concordato e di non avere ulteriori reciproche pendenze;
16) I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa;
17) Le spese e le competenze legali della presente procedura restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge
Professionale Forense.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse delle minori;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casapesenna (Ce) il 26.05.2011 tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...]
pag. 9/10 Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 30.07.1987;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casapesenna (Ce) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 7, parte II, Serie A, Anno 2011);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 892/2025
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno (Sa) alla Via Gian Vincenzo Quaranta n. 5, presso lo studio dell'avv. Laura
Fasulo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
TO (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pt_2 C.F._2
Aversa (Ce) alla Via Salvo D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Monica
Polverino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 17.09.2025 i procuratori delle parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 17.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.02.2025 il sig. premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra il 26.05.2011 in Casapesenna Parte_3
(CE), evidenziando che da tale unione erano nate due figlie, (il 03.08.2012), e Per_1
(il 22.08.2014). Per_2
Rappresentava inoltre che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si erano separati a mezzo di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il 05.06.2017, con il nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del 04.07.2017 (n. 126/17 N.A.)
e, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo con allegato piano genitoriale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale, non si opponeva alla Parte_3 domanda di divorzio e dichiarava che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel predetto accordo.
Segnatamente, in data 16.07.2025 i procuratori, a mezzo di istanza congiunta, depositavano l'accordo sottoscritto dai coniugi in ordine alle condizioni di cui al divorzio, chiedendo la sostituzione dell'udienza già programmata con il deposito di note scritte.
All'esito, le parti manifestavano la propria volontà di non volersi riconciliare e domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate;
quindi, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M..
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione personale dei coniugi a mezzo di convezione di negoziazione assistita ex. art. 6 D.L.
132/2014, convertito in L. 162/2014, nulla osta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord del 04.07.2017 (n. 126/17 N.A.). pag. 2/10 Del pari, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita (05.06.2017) con cui i coniugi si separavano, nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del
04.07.2017, in atti, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo, che di seguito si riporta in corsivo.
1) I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno;
2) Le figlie, e , resteranno affidate in maniera condivisa, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per le minori(ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.) con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita in San Parte_3
Marcellino(CE) alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa Via Starza snc, in linea con quanto stabilito dalla novella in materia di affidamento condiviso
(Legge 54/06); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana delle bambine potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno, comunque, reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie;
3) Quanto al diritto di visita,
i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo in base a criteri ispirati ad elasticità, nell'ottica di un sano sviluppo psicofisico delle minori, garantendo un ampio diritto di visita padre-figlie e, quindi, massima flessibilità rispetto ai giorni ed orari di visita/pernottamento delle figliolette con la figura genitoriale paterna.
In mancanza di accordo tra i genitori, nelle settimane in cui i weekend sono riservati al pernottamento delle minori con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tre pomeriggi a settimana(martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,30 o comunque dall'orario di uscita da scuola) con il pernottamento presso la propria abitazione e con pag. 3/10 accompagnamento delle figlie il giorno successivo a scuola e/o presso l'abitazione materna;
invece, nelle settimane in cui i weekend sono riservati al pernottamento delle minori presso l'abitazione paterna, il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16,30(o comunque dall'orario di uscita da scuola) con pernottamento presso la propria abitazione. Per weekend si intende dal sabato mattina alle ore 10,30(o comunque dall'uscita di scuola) al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola delle figlie e/o presso l'abitazione materna entro le ore
10,00.
Resta inteso che, nel periodo estivo, da intendersi coincidente con la chiusura delle scuole e fino all'apertura delle stesse, invece, il padre, qualora gli impegni lavorativi glielo consentiranno, potrà anticipare l'orario di visita suddetto, recandosi a prendere le figlie alle ore 10,30. Previo accordo tra i genitori, anche durante il periodo scolastico il padre potrà anticipare, alle 10.30, l'orario di visita nel caso in cui, nei giorni in cui spetta al padre tenere con sè le figlie, queste ultime non dovessero recarsi a scuola. Ciascun genitore, ovviamente, durante i giorni in cui avrà con sè le bambine dovrà anche preoccuparsi di seguire le minori nello svolgimento dei compiti scolastici nonché di accompagnarle ad eventuali attività extrascolastiche (es. catechismo;
sport; feste;
piscina). Le vacanze di Natale saranno così suddivise, ad anni alterni: le minori trascorreranno il giorno 24 dicembre con il padre (dalle ore 10,00 del 24.12 alle ore
16,00 del 25.12) ed il giorno 25 con la madre(dalle ore 16,00 del 25.12 alle ore 16,00 del 26.12); il 31 dicembre con la madre (dalle ore 10,00 del 31.12 alle ore 16,00 dell'01.01) e l'1 gennaio con il padre(dalle ore 16,00 dell'1.01 alle ore 16,00 del
02.01); il 5 gennaio con il padre (dalle ore 10,00 del 5 gennaio alle ore 16,00 del 6 gennaio) ed il 6 gennaio con la madre (dalle ore 16,00 del 6 gennaio alle ore 16,00 del
7 gennaio) e così via, alternandosi annualmente. Allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, la Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e così via. Il padre, inoltre, ad anni alterni con la madre, potrà tenere con sé le figlie(dalle ore 10,00 alle ore 20,00) nei seguenti giorni di festa: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre. Per quanto riguarda il periodo estivo(luglio/agosto), il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di due settimane, anche non consecutive, e lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e pag. 4/10 formalmente tale periodo con l'altro coniuge, entro il 30 maggio di ciascun anno, anche in base ai rispettivi impegni lavorativi dei genitori, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con le minori e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibile. Resta inteso che, in caso di disaccordo, il suddetto periodo estivo dovrà considerarsi riferito al mese di agosto(dalle ore 10,00 dell'1 agosto alle ore 20,00 del 15 agosto con un genitore e dalle ore 10,00 del 16 agosto alle ore 20,00 del 30 agosto con l'altro), alternando annualmente i due periodi tra i genitori. In ogni caso, ogni qualvolta le figlie dovessero pernottare in abitazione diversa dalla residenza paterna o materna, sarà onere del genitore con cui si trovano comunicare, tempestivamente e preventivamente, all'altro, il nome, l'indirizzo, il recapito telefonico e la località della struttura e/o della famiglia ospitante. Il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima, le minori li trascorreranno con la madre e lo stesso avverrà per il padre
(festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il fine settimana in cui le bambine sono con l'altro genitore, su richiesta dell'altro, previo accordo, si potrà procedere ad uno scambio dei week- end. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico delle figlie, le stesse ricorrenze verranno festeggiate congiuntamente (con un'equa ripartizione economica dei relativi costi) oppure, in caso di disaccordo, disgiuntamente. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti le minori (es. RE etc.), i coniugi condivideranno con le figlie le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti.
4) In caso di indisposizione delle figlie, il sig. potrà recuperare il giorno di Pt_1 visita e/o l'eventuale pernottamento nella prima data utile. Inoltre, il padre potrà conferire telefonicamente con le figlie tutti i giorni, e lo stesso varrà per la sig.ra quando le minori staranno con il padre: pertanto, entrambi i genitori Pt_3 garantiranno, sempre e comunque, un contatto telefonico quotidiano tra le minori e l'altro genitore.
5) In caso di impedimento di un genitore a tenere le figlie nel suo giorno di pertinenza,
e di altrettanta indisponibilità dell'altro genitore, le minori potranno tranquillamente pag. 5/10 restare con i nonni materni e/o paterni a seconda della disponibilità; viceversa, laddove si dovesse ricorrere all'ausilio di terzi (baby sitter e/o amici/e) per gestire le bambine, tale decisione dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori (con scelta concordata sulla persona cui rivolgersi) ed i relativi costi saranno ripartiti al 50% se la necessità sarà di entrambi i genitori ovvero ad integrale carico del genitore che avrà necessità personale di ricorrere alla baby sitter.
6) Gli istanti – nel quadro di una sana crescita delle figlie che dovranno poter trovare nei propri genitori riferimenti precisi e costanti – si impegnano, con estrema elasticità,
a riservare comunque alle stesse ogni risorsa ed energia per la loro serena crescita psico-fisica, nel rispetto delle famiglie materna e paterna, cercando sempre di esaltare la figura dell'altro genitore nonché dei nonni e di tutti i familiari materni e paterni delle piccole e , con i quali queste ultime dovranno sempre Per_1 Per_2 mantenere significativi rapporti anche in caso di eventi imprevedibili legati alla salute ed alla vita di ciascun genitore.
7) Entrambi i coniugi si obbligano, altresì, a mantenere un dialogo civile tra loro ed a non influenzare le figlie con atti o comportamenti finalizzati a porre esse in contrasto con uno dei genitori, utilizzando un linguaggio consono e rispettoso, esimendosi da qualsivoglia commento negativo, nei riguardi dell'altro, in presenza delle minori ed impegnandosi a rispettare ed a far rispettare, dalle stesse, le regole di vita ed educative impartite in costanza di convivenza. In particolare, per quanto concerne il credo religioso, avendo le minori ricevuto i Sacramenti cristiano cattolici espressione di una inequivocabile scelta operata dai genitori della religione da seguire (alias quella cattolica), la sig.ra si obbliga ad astenersi dal far frequentare, alle figlie, Pt_3
Chiese, riunioni evangeliche ed altri momenti di condivisione afferenti alla religione evangelica. Resta inteso che ciascun genitore garantirà alle bambine, durante la loro crescita, la libertà di scelta del credo religioso da seguire e/o la libertà di scelta, che spetta ad ogni individuo, di non praticare alcun credo religioso.
8) Il sig. continuerà a farsi carico, come finora avvenuto, del Parte_1 pagamento diretto del canone di locazione (ad oggi pari ed euro 500,00 mensili), quale contributo alloggiativo relativo all'immobile in cui le minori abitano con la madre
(arredato con mobili di esclusiva proprietà del sig. ma che resteranno Parte_1
pag. 6/10 assegnati alle minori per il loro personale ed esclusivo godimento) sito in San
Marcellino(CE) alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa Via Starza snc;
resteranno, invece, a carico della sig.ra , tutti gli oneri di Parte_3 conduzione del predetto alloggio(ad es. tutte le utenze domestiche, tassa sui rifiuti ed ogni altra spesa relativa alla detta abitazione, lavori di ordinaria manutenzione).
All'uopo, pertanto, la sig.ra si obbliga a volturare, entro e non oltre 10 Parte_3 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a suo nome, l'utenza del gas relativa al detto immobile;
in mancanza, decorso infruttuosamente il detto termine, il sig.
[...] sarà legittimato a procedere con il distacco della detta utenza senza ulteriore Pt_1 avviso, essendo sollevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
9) Il sig. provvederà altresì a corrispondere, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie e , la somma mensile di € 450,00 ciascuna Per_1 Per_2
(euro quattrocentocinquanta), e dunque complessivi € 900,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese Parte_3
(somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio).
10) Le parti espressamente convengono che qualora la sig.ra decidesse Parte_3 di rilasciare spontaneamente, in uno alle figlie, l'immobile condotto in locazione sito in
San Marcellino (CE) sita alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa Via
Starza snc (il cui canone è tutt'oggi corrisposto in via diretta ed esclusiva dal sig.
, l'assegno di mantenimento per le figlie sarà aumentato di euro 50 Parte_1 mensile per ciascuna figlia ( con relativa rivalutazione Istata a decorrere dall'anno successivo alla data dell'effettivo rilascio), mentre il sig. sarà Parte_1 definitivamente sollevato dal pagamento del canone di locazione del detto immobile né sarà più tenuto a nessun altro pagamento del diverso alloggio in cui la sig.ra Pt_3 deciderà di trasferirsi con le figlie. Contestualmente, la sig.ra si Parte_3 impegna a comunicare con un congruo preavviso al sig. la propria decisione Pt_1 di trasferirsi con le figlie, per consentire il recesso del contratto di locazione nei termini di Legge (6 mesi). L'ulteriore somma di euro 50 mensili per ciascuna figlia, pertanto, su espresso accordo delle parti, inizierà ad essere corrisposto dal sig. Parte_1 non appena quest'ultimo sarà effettivamente sollevato dal pagamento del canone di pag. 7/10 locazione dell'immobile sito alla via Francesco Guicciardini n.27, ex prima Traversa
Via Starza snc. Le parti convengono che qualora si verificasse l'ipotesi sopra delineata,
l'assegno di mantenimento, per il solo anno del rilascio dell'immobile, non sarà aggiornato secondo gli indici Istat.
11) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, ludico-ricreative etc.) - per l'individuazione delle quali i coniugi concordano nel fare espresso rimando alle Linee
Guida sulle spese straordinarie redatte dal CNF del 29 novembre 2017 - saranno ripartite nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra Pt_1
, e dovranno essere previamente comunicate e concordate con l'altro coniuge, Pt_3 nonché debitamente documentate con idonei titoli di spesa ( (fattura, ricevuta o altro documento attestante l'avvenuto pagamento laddove possibile), rispondenti alle effettive esigenze delle minori ed esulanti dall'ordinario regime di vita delle stesse( vitto, alloggio, vestiario) ed andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro giorni 15 dall'idoneo riscontro documentale. In caso di mancata comunicazione e/o accordo, le predette spese non potranno essere rimborsate dall'altro e saranno ad esclusivo carico di chi le ha sostenute senza il richiesto consenso. Detti importi verranno versati sino all'effettiva indipendenza economica delle figlie.
12) Le parti espressamente concordano di revocare l'assegno previsto, in sede di separazione, per il mantenimento della sig.ra e pari ad euro 220,00 Pt_3 mensili(euro duecentoventi#), in ragione dell'indipendenza economica della stessa;
pertanto, la sig.ra non avrà nulla a pretendere a titolo di assegno divorzile, Pt_3 dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente indipendenti, sicché ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale e dichiarando di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, per nessun titolo, ragione o causale.
13) Il sig. soltanto per l'anno in corso, si impegna, entro e non oltre 10 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il cambio di stagione dell'abbigliamento delle figlie Pt_3
e , un importo pari a complessivi euro 2.000,00 (duemila#). Per_1 Per_2
14) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di pag. 8/10 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl. del 28.01.2013 n.154, art. 337 sexies, per la presenza di figlio minore, dichiarando la loro disponibilità alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari relativi al visto sul passaporto o documento valido per l'espatrio e comunque necessari per la circolazione del minore per ogni viaggio preventivamente concordato tra gli stessi;
15) I sigg.ri e si danno atto che alla data di sottoscrizione dei presenti Pt_1 Pt_3 accordi i pagamenti relativi all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie risultano regolari e che non sussistono, dunque, arretrati di nessun genere, dichiarandosi pertanto sin da ora pienamente soddisfatti di quanto concordato e di non avere ulteriori reciproche pendenze;
16) I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa;
17) Le spese e le competenze legali della presente procedura restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge
Professionale Forense.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse delle minori;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casapesenna (Ce) il 26.05.2011 tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...]
pag. 9/10 Santa Maria Capua Vetere (Ce) il 30.07.1987;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casapesenna (Ce) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 7, parte II, Serie A, Anno 2011);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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