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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11946/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cont cittadina: Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Nerviano con l'Avv. Carmen Cuturello e avv. Eleonora Cozzi presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Nerviano con l'Avv. Carmen Cuturello e avv. Eleonora Cozzi presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 10.9.2015, in Buenos Aires (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Nerviano - n.61 P 2 Serie C anno 2015) In comunione dei beni
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la sig.ra trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza entro Parte_1 un mese dalla sentenza di divorzio, asportando dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
3. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il conto corrente n.5038 acceso presso Banco BPM spa tra i medesimi, con la precisazione che le somme attualmente giacenti sul predetto conto saranno destinate al sig. ; CP_2
4. entrambi i coniugi dichiarano di non pretendere assegni di mantenimento l'uno dall'altro; dichiarano altresì di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione e di aver definito ogni questione economica fra loro intercorsa;
5. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono
6. i coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
7. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione;
8. spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in data 10.9.2015, in Buenos Aires CP_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale .
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG