Articolo 2149 del Codice civile
Articolo 2109Articolo 2150
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19 aprile 1942
Art. 2149.

(Divieto di subconcessione).

Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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