Art. 2149.
(Divieto di subconcessione).
Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
(Divieto di subconcessione).
Il mezzadro non puo' cedere la mezzadria, ne' affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.