TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4596/2023 rg , sul ricorso depositato il 03/10/2023 proposto da
(difesa dall'avv. Gianluca Principato) Parte_1 nei confronti di (difeso da avv. Controparte_1
TO OL ) e ( contumace ), CP_2
Viste le note di trattazione scritta delle parti così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
CP_ Rigetta la domanda verso l'
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia del sollecito di pagamento di Euro 2.027,11 notificato il 30-08-2023
2) dichiarare prescritto il sollecito di pagamento di Euro Euro 2.027,11 anno 1992-1993.
3) per l'effetto (dichiarare) non dovute per intervenuta decadenza e maturata prescrizione le pretese portate dal sollecito di pagamento di cui si ingiunge con declaratoria di nullità della pretesa.
4) In via gradata (dichiarare) l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
5) vittoria di spese di giudizio, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso il Sollecito di Pagamento del 02-08-2023 notificato il 30-8-2023 di Euro 2.027,11 per recupero prestazione INDENNITA' Malattia e maternità n. IMM ?? periodo 16-03-1992 al 19-
05- 1993; 1 - Che in data 30/8/2023 veniva notificata all'odierna ricorrente a mezzo rac A/R n. 664853882468 CP_ sollecito di pagamento per un importo di Euro 2.027,11 da parte dell' di Reggio Calabria - Che dal dettaglio riaffioravano un presunto indebito per prestazione indennità di Malattia e maternità anno 1992-1993
- Che l' non ha mai motivato e/o indicato il numero di prestazione e/o motivi della richiesta CP_3 oggi impugnata;
-Che l'Ente creditore non ha mai notificato lettera di sollecito del 06-12-2011, e, anche se dimostrasse la regolarità della notifica, la pretesa oggi avanzata, deve essere considerata prescritta e non dovuta.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_3
Evidenziava che: Parte ricorrente muove da un presupposto errato che inficia l'intera sua azione:
l' CP_1 non sta provvedendo al recupero di un credito contributivo ma di una prestazione previdenziale indebita, vale a dire l'indennità di malattia relativa al periodo 16.03.1992-
19.05.1993 (debito 52092) per un importo complessivo di € 2.027,11., che inoltre non era maturata la prescrizione .
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non trova accoglimento.
La causa concerne la contestazione ad un sollecito di pagamento proveniente dall' datato 02- CP_3
08-2023 notificato il 30-8-2023 di Euro 2.027,11 per recupero prestazione INDENNITA' Malattia e maternità n. IMM periodo 16-03-1992 al 19-05- 1993.
La lettera richiama una precedente richiesta del 2011 e il motivo indicato sul sollecito è la mancanza di requisiti per iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Orbene in primo luogo deve rilevare il decidente che non sono documentati né avvisi di addebito né una intimazione di pagamento per cui appaiono privi di fondamento i riferimenti nel ricorso a tali tipi di atti .
Appaiono del tutto privi di giustificazione i richiami alla legge 212/2000 e a tutto ciò che riguarda la riscossione contributiva poiché nessuna attività coattiva di riscossione è stata posta in essere .
Inoltre come è del tutto evidente la materia in oggetto non è la contribuzione previdenziale ma una prestazione previdenziale non pensionistica che , a dire dell' , la parte ricorrente non aveva CP_3 diritto a beneficiarne e trattenere le somme erogate .
2 L'oggetto del sollecito di pagamento si evince chiaramente per cui sono prive di ogni fondamento le contestazioni di ordine formale sulla indeterminatezza dell'atto opposto. CP_ A fronte di una contestazione dell' - non soggetta a limiti temporali di decadenza - era onere della parte ricorrente provare la sussistenza di iscrizione negli elenchi e dei requisiti per aver diritto alla prestazione .
Ma di ciò parte ricorrente non dà prova né formula mezzi istruttori a tale fine .
Il termine di prescrizione per recupero dell'indebito ex art 2033 c.c. è decennale applicandosi il termine ordinario e non quello per la contribuzione di durata quinquennale ai sensi della legge n.
335 /95 art 3 . CP_
Nel caso di specie l' prova atti interruttivi nel 2003( avviso di ricevimento del 9.4.2003 ), nel
2011 ( avviso di ricevimento del 21.12.2011), nel 2014 ( diffida legale notificata il 9.1.2014 , presso il domicilio della ricorrente e il nome non elide la prova della consegna presso il Per_1 domicilio della ricorrente poiché comunque l'attestazione dell'agente postale vale a provare la consegna al domicilio né occorreva la Can non essendo notifica di atto giudiziario di cui alla legge
53 del 1994 ) e nel 2023 ( avviso di ricevimento del 30 agosto 2023 ) con il sollecito ricevuto e opposto .
Ciò esclude la prescrizione applicandosi , si ribadisce , la prescrizione decennale .
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE
In merito alla chiamata della non si comprende in quale modo possa essere legittimata CP_2 passiva la atteso che la vicenda della cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 CP_2 dicembre 1998, n. 448, anche come successivamente modificato, concerne i crediti contributivi e non altre tipologie di crediti.
Pertanto la domanda verso si essa difetta della legittimazione passiva.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio - manca la dichiarazione di esonero della ricorrente - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 12.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4596/2023 rg , sul ricorso depositato il 03/10/2023 proposto da
(difesa dall'avv. Gianluca Principato) Parte_1 nei confronti di (difeso da avv. Controparte_1
TO OL ) e ( contumace ), CP_2
Viste le note di trattazione scritta delle parti così definitivamente provvedendo :
“Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
CP_ Rigetta la domanda verso l'
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia del sollecito di pagamento di Euro 2.027,11 notificato il 30-08-2023
2) dichiarare prescritto il sollecito di pagamento di Euro Euro 2.027,11 anno 1992-1993.
3) per l'effetto (dichiarare) non dovute per intervenuta decadenza e maturata prescrizione le pretese portate dal sollecito di pagamento di cui si ingiunge con declaratoria di nullità della pretesa.
4) In via gradata (dichiarare) l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
5) vittoria di spese di giudizio, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso il Sollecito di Pagamento del 02-08-2023 notificato il 30-8-2023 di Euro 2.027,11 per recupero prestazione INDENNITA' Malattia e maternità n. IMM ?? periodo 16-03-1992 al 19-
05- 1993; 1 - Che in data 30/8/2023 veniva notificata all'odierna ricorrente a mezzo rac A/R n. 664853882468 CP_ sollecito di pagamento per un importo di Euro 2.027,11 da parte dell' di Reggio Calabria - Che dal dettaglio riaffioravano un presunto indebito per prestazione indennità di Malattia e maternità anno 1992-1993
- Che l' non ha mai motivato e/o indicato il numero di prestazione e/o motivi della richiesta CP_3 oggi impugnata;
-Che l'Ente creditore non ha mai notificato lettera di sollecito del 06-12-2011, e, anche se dimostrasse la regolarità della notifica, la pretesa oggi avanzata, deve essere considerata prescritta e non dovuta.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_3
Evidenziava che: Parte ricorrente muove da un presupposto errato che inficia l'intera sua azione:
l' CP_1 non sta provvedendo al recupero di un credito contributivo ma di una prestazione previdenziale indebita, vale a dire l'indennità di malattia relativa al periodo 16.03.1992-
19.05.1993 (debito 52092) per un importo complessivo di € 2.027,11., che inoltre non era maturata la prescrizione .
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non trova accoglimento.
La causa concerne la contestazione ad un sollecito di pagamento proveniente dall' datato 02- CP_3
08-2023 notificato il 30-8-2023 di Euro 2.027,11 per recupero prestazione INDENNITA' Malattia e maternità n. IMM periodo 16-03-1992 al 19-05- 1993.
La lettera richiama una precedente richiesta del 2011 e il motivo indicato sul sollecito è la mancanza di requisiti per iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Orbene in primo luogo deve rilevare il decidente che non sono documentati né avvisi di addebito né una intimazione di pagamento per cui appaiono privi di fondamento i riferimenti nel ricorso a tali tipi di atti .
Appaiono del tutto privi di giustificazione i richiami alla legge 212/2000 e a tutto ciò che riguarda la riscossione contributiva poiché nessuna attività coattiva di riscossione è stata posta in essere .
Inoltre come è del tutto evidente la materia in oggetto non è la contribuzione previdenziale ma una prestazione previdenziale non pensionistica che , a dire dell' , la parte ricorrente non aveva CP_3 diritto a beneficiarne e trattenere le somme erogate .
2 L'oggetto del sollecito di pagamento si evince chiaramente per cui sono prive di ogni fondamento le contestazioni di ordine formale sulla indeterminatezza dell'atto opposto. CP_ A fronte di una contestazione dell' - non soggetta a limiti temporali di decadenza - era onere della parte ricorrente provare la sussistenza di iscrizione negli elenchi e dei requisiti per aver diritto alla prestazione .
Ma di ciò parte ricorrente non dà prova né formula mezzi istruttori a tale fine .
Il termine di prescrizione per recupero dell'indebito ex art 2033 c.c. è decennale applicandosi il termine ordinario e non quello per la contribuzione di durata quinquennale ai sensi della legge n.
335 /95 art 3 . CP_
Nel caso di specie l' prova atti interruttivi nel 2003( avviso di ricevimento del 9.4.2003 ), nel
2011 ( avviso di ricevimento del 21.12.2011), nel 2014 ( diffida legale notificata il 9.1.2014 , presso il domicilio della ricorrente e il nome non elide la prova della consegna presso il Per_1 domicilio della ricorrente poiché comunque l'attestazione dell'agente postale vale a provare la consegna al domicilio né occorreva la Can non essendo notifica di atto giudiziario di cui alla legge
53 del 1994 ) e nel 2023 ( avviso di ricevimento del 30 agosto 2023 ) con il sollecito ricevuto e opposto .
Ciò esclude la prescrizione applicandosi , si ribadisce , la prescrizione decennale .
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE
In merito alla chiamata della non si comprende in quale modo possa essere legittimata CP_2 passiva la atteso che la vicenda della cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 CP_2 dicembre 1998, n. 448, anche come successivamente modificato, concerne i crediti contributivi e non altre tipologie di crediti.
Pertanto la domanda verso si essa difetta della legittimazione passiva.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio - manca la dichiarazione di esonero della ricorrente - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 12.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3