Articolo 5 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 maggio 1990
Art. 5. (Piano di ricostruzione e sviluppo) 1. Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione Lombardia elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) ripristino ed adeguamento, in coordinamento con l'autorita' di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali; b) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilita' e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorita' al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse; c) riattivazione e sostegno delle attivita' produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonche' l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del piu' agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalita' della legge 15 ottobre 1981, n. 590 . Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonche' agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attivita' produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento; d) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attivita' di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore a formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni; e) recupero e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico con priorita' per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dal Ministero dei lavori pubblici. 2. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale 36, sulla strada statale 340 diramazione Regina, sulla strada statale 659, sulla strada statale 470 della Val Brembana, nonche' a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilita', si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121 , convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 . 3. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione fondi stanziati con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 , convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 , per le calamita' del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilita' del piano e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86. 4. La proposta di piano individua la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi utilizzando anche le ulteriori disponibilita' assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilita' e trasporto, nonche' di infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche a basso inquinamento, e ne assicura il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazione pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonche' concessionari di pubblici servizi. 5. La proposta di piano individua i criteri per la concessione, entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo e all'articolo 12, ed indica le competenze, le procedure e le modalita' di attuazione delle sue previsioni. 6. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 11 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 7. La proposta di piano e' trasmessa dalla regione Lombardia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2. 8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 viene liquidata, a carico delle disponibilita' del piano, la spesa occorsa per la sua formazione e ne viene disposto il rimborso alla regione Lombardia. Nello stesso modo viene disposto per la spesa che la regione Lombardia abbia dovuto affrontare per la formazione delle proposte di cui all'articolo 3, comma 8.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 384/1987 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonche' a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'art. 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso art. 1, puo' essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresi' il valore delle scorte perite o danneggiate.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalita', le priorita' e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entita' del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.
3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.
4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219 .
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)".
- La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".
- Il testo del comma 1- bis dell'art. 5 del D.L. n. 121/1989 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai compionati mondiali di calcio del 1990) e' il seguente: "1- bis. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalita' del presente decreto, l'ANAS e' tenuta a dare assoluta priorita' per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi gia' programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi gia' programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonche' degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilita' ordinarie del bilancio dell'ANAS.
I programmi debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari".
- Il D.L. n. 371/1983 reca: "Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria".
Entrata in vigore il 5 maggio 1990
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